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La CEDU condanna l’Italia sugli accertamenti tributari fuori controllo

I principi violati: legalità sostanziale, proporzionalità e diritto a un ricorso effettivo.

La Corte europea dei diritti dell’uomo – sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia 8 gennaio 2026 – ha pronunciato ancora una volta una condanna nei confronti dello Stato italiano mettendo in discussione il nostro diritto tributario interno e chiarendo che l’accesso ai dati bancari (conti, movimenti, operazioni finanziarie) per finalità di verifica fiscale costituisce interferenza nella vita privata (art. 8 CEDU). Evidenziata l’assenza, nel nostro ordinamento, di un sistema di garanzie idoneo a prevenire arbitrarietà e abusi da parte dell’A.F. in concomitanza di tipologie di accertamento particolarmente invasive.

Il caso

Con la sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia dell’8 gennaio 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto che il sistema tributario italiano, per quanto riguarda le indagini bancarie condotte dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza ai fini dell’accertamento fiscale, viola l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In particolare, la Corte adita ha rilevato che la normativa italiana (art. 32 DPR 600/73; art. 51 DPR 633/72) attribuisce alle autorità fiscali un potere discrezionale sproporzionato, privo di garanzie procedurali effettive e di un controllo giurisdizionale preventivo, rendendo le misure adottate incompatibili con il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio garantito dall’art. 8 CEDU. La Corte di Strasburgo, dunque, ha sollecitato una revisione della disciplina nazionale, affinché siano introdotte tutele concrete contro arbitrarietà e abusi nelle indagini fiscali, incluse le verifiche sui dati bancari.

Questa pronuncia si inserisce nel filone giurisprudenziale europeo che ha già censurato la normativa italiana sugli accessi fiscali, come nelle sentenze “Italgomme” pneumatici Srl e altri c. Italia (Corte EDU 6 febbraio 2025) e Agrisud 2014 S.r.l. and Others v. Italy (Corte EDU 11 dicembre 2025), entrambe relative a ispezioni presso il domicilio commerciale dei contribuenti.

In ambito nazionale, i principi affermati dalla Corte di Strasburgo nella sentenza “Italgomme” sono stati recepiti con l’art. 13-bis DL 84/2025, convertito con modifiche dalla L. 108/2025 che ha modificato la vecchia versione dell’art. 12 dello Statuto del contribuente, introducendo l’obbligo di motivare in modo chiaro e dettagliato gli accessi fiscali, applicabile ai soli atti successivi all’entrata in vigore, senza tuttavia prevedere un effettivo rimedio giurisdizionale a tutela del contribuente.

In particolare, la vicenda oggetto della sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia riguarda l’acquisizione e l’esame dei dati bancari dei ricorrenti da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito di procedimenti di accertamento tributario. Nel luglio 2019 e nel luglio 2020, le banche dei ricorrenti hanno comunicato agli stessi di aver ricevuto richieste ufficiali dall’Agenzia delle Entrate per fornire informazioni, con riferimento a specifici periodi d’imposta, sui conti correnti, movimenti e operazioni finanziarie.

I ricorrenti hanno contestato la normativa interna, lamentando l’eccessiva discrezionalità riconosciuta alle autorità fiscali dalla normativa nazionale, la mancanza di motivazione e di notifica dell’autorizzazione, nonché l’assenza di garanzie procedurali effettive, in particolare di un controllo giurisdizionale o indipendente sulle misure adottate. La Corte di Strasburgo ha evidenziato altresì una grave menomazione dell’esercizio del diritto di difesa del contribuente-correntista il quale solo ex post ha la possibilità di impugnare l’avviso di accertamento da indagini finanziarie, essendo, allo stesso, preclusa la possibilità di una contestazione ex ante durante la fase istruttoria o pre-accertativa.
La questione: la normativa di riferimento e la giurisprudenza richiamata dalla CEDU

La Corte di Strasburgo, nella sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia depositata l’8 gennaio 2026 ha svolto un’analisi articolata sulla disciplina dei controlli fiscali riconducibile ai dati bancari e sulla privacy, esaminando, nella circostanza, fonti normative e giurisprudenziali nazionali, europee e anche internazionali.

In particolare, ai fini di un inquadramento della normativa nazionale, la Corte EDU ha richiamato le previsioni normative di cui agli artt. 51 DPR 633/72 (accertamento IVA), 32 c. 1 n. 7 e 43 DPR 600/73 (accertamento imposte sui redditi e termini per avviso di accertamento).

La stessa Corte di Cassazione, in più di una pronuncia, ha precisato che l’accertamento tributario non è automaticamente nullo anche se i dati sono stati acquisiti senza autorizzazione; ne deriva che il contribuente deve dimostrare di aver subito un pregiudizio concreto legato a un diritto o interesse costituzionalmente protetto. In considerazione di tale modus operandi da parte dell’Ade, la Corte di Strasburgo ha evidenziato che il quadro normativo tributario interno lascia sicuramente ampi margini di discrezionalità in capo all’Amministrazione finanziaria nella fase iniziale dei controlli bancari limitando la tutela del contribuente e, quindi, la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa solo sui rimedi successivi.

Principio espresso dalla Corte di Strasburgo: violazione del principio di legalità sostanziale, proporzionalità e diritto ad un ricorso effettivo

Secondo la Corte di Strasburgo, l’attuale quadro normativo tributario italiano che regola gli accertamenti tributari da indagini finanziarie viola l’art. 8 CEDU che tutela il diritto al rispetto della vita privata. Sebbene la lotta all’evasione fiscale sia un fine legittimo, tuttavia il modus operandi adottato dal Fisco italiano è stato giudicato privo di garanzie fondamentali a danno dei contribuenti.

I punti critici sollevati dai giudici europei riguardano, in particolare, la discrezionalità illimitata dei soggetti accertatori; vale a dire, la normativa tributaria interna italiana concede all’Amministrazione finanziaria un potere troppo ampio e assolutamente discrezionale nelle fasi di accesso ai dati bancari riconducibili a ciascun correntista.

Per cui, la fase istruttoria pre accertativa viene effettuata sulla base di autorizzazioni interne prive di qualsiasi motivazione sostanziale e sottratte a qualsiasi controllo giurisdizionale effettivo che, pertanto, non garantiscono in alcun modo il contribuente accertato. In altre parole, l’accesso ai conti correnti avviene spesso senza un obbligo di motivazione specifica e, soprattutto, in assenza di un controllo giurisdizionale preventivo o indipendente, pur trattandosi nel caso di specie di una modalità accertativa molto invasiva che spesso va a scandagliare la vita privata di un cittadino-correntista o la conduzione societaria di una persona giuridica.

In particolare, è stata riscontrata dalla CEDU la mancanza di rimedi effettivi finalizzati a contestare il modus operandi adottato dall’Amministrazione finanziaria nell’avere accesso ai dati di conto corrente in entrata e in uscita. In altre parole, il contribuente non ha la possibilità di rivolgersi a un giudice al fine di verificare la legittimità dell’accesso effettuato dai verificatori prima che l’accertamento venga emesso da parte dell’Agenzia delle entrate. Per cui, la fase istruttoria viene effettuata senza limite alcuno da parte dell’Amministrazione finanziaria e senza che il contribuente-correntista possa fare valere i suoi diritti davanti ad un giudice tributario competente.
Le soluzioni Giuridiche

La sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia è stata adottata ai sensi dell’art. 46 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo attribuendo alla pronuncia un significato rafforzato sul piano degli obblighi dello Stato. In particolare, tale qualificazione implica che la Corte adita impone allo Stato l’obbligo di adottare misure generali e strutturali finalizzate a migliorare l’attuale scenario normativo in favore di chi subisce gli effetti di una tipologia di accertamento particolarmente invasivo.

La sentenza, pertanto, va oltre il caso concreto, richiedendo interventi normativi e amministrativi finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali e a prevenire il ripetersi di analoghe violazioni. In particolare, la Corte sottolinea che alcune questioni devono essere chiaramente disciplinate nel sistema giuridico nazionale:
  • Il quadro giuridico nazionale deve stabilire chiaramente quando e come le autorità possono accedere ai dati bancari, prevedendo criteri generali e obbligando le autorità a motivare le loro decisioni;

  • Il quadro giuridico nazionale dovrebbe garantire un controllo giudiziario o indipendente effettivo sulle misure, senza legarlo all’emissione di un avviso di accertamento o alla conclusione dei procedimenti fiscali;

  • Il quadro normativo dovrebbe considerare il contesto della cooperazione internazionale tra autorità fiscali, bilanciando l’interesse all’accesso ai dati bancari per verifiche all’estero.

Osservazioni conclusive

La sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia si inserisce perfettamente nel solco di una giurisprudenza europea ormai consolidata. Tuttavia, la sentenza in commento interviene con indicazioni normative puntuali, individuando i tre pilastri su cui si dovrà fondare il nuovo quadro normativo di riferimento.

È evidente che per la Corte EDU, il tentativo del legislatore nazionale di rispondere alle censure sollevate con la sentenza “Italgomme” (attraverso la modifica dello Statuto dei Diritti del Contribuente con l’art. 13-bis DL 84/2025, convertito in legge dalla L. 108/2025), si è rivelato insufficiente.

Il nuovo quadro normativo tributario interno dovrà necessariamente prevedere una disciplina chiara e vincolante che stabilisca quando e come le autorità fiscali possono accedere ai dati bancari, con l’indicazione di criteri precisi e l’obbligo di motivazione per ogni singola decisione. Ancora, la normativa interna deve essere in grado di assicurare un controllo giurisdizionale o indipendente effettivo sulle misure adottate, che sia autonomo rispetto all’esito dei procedimenti fiscali e dotato di poteri correttivi in caso di violazioni.

Questo verdetto pronunciato dalla Corte europea, il terzo in meno di un anno su temi analoghi, mette in discussione la prassi consolidata dell’Amministrazione finanziaria imponendo uno stop definitivo e improcrastinabile alle ispezioni effettuate “a sorpresa” senza le adeguate tutele procedurali in favore dei correntisti-contribuenti accertati.