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Pignoramento presso terzi senza notifica al debitore: per la Corte di Cassazione l’atto è inesistente

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n°6 del 2026 è tornata a pronunciarsi sul tema della notifica del pignoramento esattoriale effettuato ex art.72 bis del Dpr n°602/1973 fornendo chiarimenti di rilievo sul rapporto tra la disciplina speciale della riscossione e i principi generali del processo esecutivo, confermando un principio già espresso in altre pronunce.  In particolare, i giudici di Palazzaccio hanno precisato che il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 (ora art. 170 D.Lgs. 33/2025) deve essere notificato anche al debitore esecutato; infatti, la notifica dell’atto esecutivo  da parte dell’AdeR procedente al solo terzo pignorato  non determina una semplice nullità sanabile bensì l’inesistenza giuridica del pignoramento stesso, in quanto  manca nel caso di specie, un requisito costitutivo dell’ingiunzione ex art. 492 c.p.c. Tale vizio inficia l’intera procedura e  pertanto non è sanabile anche se il debitore viene successivamente a conoscenza dell’atto.  In altre parole, la conoscenza indiretta del pignoramento presso un soggetto terzo non è una circostanza sufficiente secondo la Corte per sanare l’omessa notifica dell’atto al soggetto realmente interessato. Ne deriva l’inesistenza giuridica dell’atto esecutivo in quanto tale tamquam non esset e, pertanto, privo di qualsiasi efficacia sia in termini di recupero coattivo del credito sia in chiave interruttiva di una possibile prescrizione.

 

Il caso: La vicenda trae origine da un pignoramento presso terzi promosso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi degli artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, avente ad oggetto crediti vantati dal contribuente nei confronti di un Comune. L’atto di pignoramento veniva, tuttavia, notificato al solo terzo pignorato, mentre la notifica al debitore esecutato interveniva soltanto quando la procedura espropriativa si era già conclusa con l’apprensione delle somme. Avverso l’atto di pignoramento, il contribuente proponeva opposizione ex artt. 615, secondo comma, e 617, secondo comma, c.p.c., eccependo, tra l’altro, l’omessa e tardiva notifica del pignoramento nei propri confronti. Il giudice dell’esecuzione, in sede cautelare, accoglieva l’opposizione e sospendeva l’esecuzione esattoriale, ritenendo che la mancata notifica determinasse l’inesistenza giuridica del pignoramento. Il successivo giudizio di merito, incardinato dal contribuente, si concludeva con la declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale e con il rigetto dell’appello da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Avverso tale decisione, il debitore proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo deduceva la violazione della disciplina del pignoramento esattoriale e dei principi processuali; con il secondo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla mancata o tardiva notifica dell’atto di pignoramento presso terzi al debitore esecutato. La vicenda trae origine da un pignoramento presso terzi promosso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi degli artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, avente ad oggetto crediti vantati dal contribuente nei confronti di un Comune. L’atto di pignoramento veniva, tuttavia, notificato al solo terzo pignorato, mentre la notifica al debitore esecutato interveniva soltanto quando la procedura espropriativa si era già conclusa con l’apprensione delle somme. Avverso l’atto di pignoramento, il contribuente proponeva opposizione ex artt. 615, secondo comma, e 617, secondo comma, c.p.c., eccependo, tra l’altro, l’omessa e tardiva notifica del pignoramento nei propri confronti. Il giudice dell’esecuzione, in sede cautelare, accoglieva l’opposizione e sospendeva l’esecuzione esattoriale, ritenendo che la mancata notifica determinasse l’inesistenza giuridica del pignoramento. Il successivo giudizio di merito, incardinato dal contribuente, si concludeva con la declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale e con il rigetto dell’appello da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Avverso tale decisione, il debitore proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo deduceva la violazione della disciplina del pignoramento esattoriale e dei principi processuali; con il secondo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla mancata o tardiva notifica dell’atto di pignoramento presso terzi al debitore esecutato.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n°1 del 2026

Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di Cassazione ha accolto le censure sollevate, ritenendo che i giudici di merito avessero del tutto omesso l’esame della questione centrale, relativa alla mancata notifica del pignoramento, puntualmente dedotta dal contribuente sin dal primo grado di giudizio, limitandosi invece a fondare la decisione sulla sola regolarità della notifica degli atti presupposti dell’esecuzione. Per la Suprema Corte, tale omissione integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché la notifica del pignoramento al debitore non costituisce un mero adempimento formale, ma un requisito essenziale per la stessa esistenza giuridica dell’atto esecutivo. Il pignoramento, infatti, in qualunque forma si realizzi, si sostanzia in un’ingiunzione rivolta al debitore di astenersi da atti dispositivi dei beni vincolati (art. 492 c.p.c.) e, nel pignoramento presso terzi tale ingiunzione deve essere portata a conoscenza non solo del terzo pignorato, ma anche del debitore esecutato, mediante regolare notificazione ai sensi dell’art. 543 c.p.c.

La Corte, richiamando un principio già consolidato nella propria giurisprudenza, ha ribadito che la procedura semplificata di pignoramento presso terzi prevista dall’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 non deroga all’obbligo di notificare l’atto al debitore esecutato. Tale adempimento resta, dunque, essenziale, poiché solo la notifica  dell’atto consente al debitore di conoscere l’assoggettamento dei propri crediti al vincolo esecutivo e di esercitare pertanto  il  proprio diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., attraverso gli strumenti  previsti dal nostro ordinamento .Di conseguenza, per i giudici di Palazzaccio l’omissione della notifica al debitore non determina una mera nullità sanabile, neppure per effetto della sua eventuale costituzione nel processo esecutivo, ma si traduce nella giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c., che costituisce elemento strutturale indefettibile dell’atto esecutivo. Sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte di Cassazione nell’Ordinanzan°6/2026 ha accolto il secondo motivo di ricorso presentato dal debitore esecutato, dichiarando assorbito il primo e cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame della controversia, avendo nel caso di specie, il giudice tributario di appello omesso un principio normativo e giurisprudenziale espresso più volte dagli Ermellini che delegittima la pretesa esecutiva del creditore procedente