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Con l’Ordinanza N2510 depositata il 5/02/2026 la Corte di Cassazione recepisce il “diktat” della CEDU

Primi effetti concreti della pronuncia CEDU sull’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione riconducibili alla nota sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Ferrieri e Bonassisa c. Italia, ricorsi nn. 40607/2019 e 34583/2020) dell’8 gennaio 2026, in occasione della quale la Corte di Strasburgo ha affermato che il sistema tributario italiano, per quanto attiene alle indagini bancarie condotte dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, ai fini degli accertamenti fiscali, viola evidentemente l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.La Sezione Tributaria della Cassazione, con la sentenza 2510/2026, considerata la rilevanza della pronuncia della Corte di Strasburgo, in concomitanza dell’udienza di trattazione ha ritenuto necessario rimettere le parti a una nuova udienza pubblica non pronunciandosi sulla questione.  Ciò al fine di consentire il contraddittorio tra le parti e il Pubblico Ministero non potendo prescindere le parti dalla sopravvenuta evoluzione del panorama giurisprudenziale sovranazionale. Non è escluso che l’epilogo che ha caratterizzato l’Ordinanza della Corte di Cassazione possa essere la prima di una lunga serie di pronunce dello stesso tenore.

 

Il caso

L’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Foggia notificava in data 10 novembre 2014 a Ma.Ra. avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale accertava, nei confronti di quest’ultimo, per l’anno d’imposta 2009, un maggior reddito di Euro 322.778,00, a fronte di un reddito dichiarato di Euro 6.453,00, con conseguente rideterminazione dell’imposta IRPEF e relative addizionali. Tale accertamento traeva origine da indagini finanziarie effettuate ai sensi dell’art. 32, comma 1, nn. 5), 6-bis) e 7), nei confronti del contribuente, autorizzate dalla Direzione regionale competente sui conti correnti dello stesso contribuente e del coniuge Ch.Ma., e nel corso delle quali venivano riscontrati una serie di versamenti ritenuti non giustificati. 2. Avverso l’avviso di accertamento in questione Ma.Ra. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia la quale, con sentenza n. 1947/2015, depositata il 6 novembre 2015, lo accoglieva, annullando l’avviso di accertamento impugnato. La C.T.P., in particolare, rigettava le eccezioni relative al difetto di motivazione e di prova, nonché di violazione del principio del contraddittorio; rilevava, invece, la mancata notifica dell’invito a comparire n. (OMISSIS) ed il mancato rispetto del termine di cui all’art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accogliendo nel merito le eccezioni del contribuente. 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 2780/2019, pronunciata il 14 giugno 2019 e depositata in segreteria il 16 ottobre 2019, accoglieva l’appello, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato e condannando il contribuente alla rifusione delle spese di giudizio.  Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione Ma.Ra., sulla base di ventitré motivi.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c. Questa Corte, con ordinanza n. 19050/2022, depositata il 13 giugno 2022, accoglieva i primi due motivi di ricorsi (riguardanti l’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di motivazione dell’atto impugnato, ed omessa motivazione su tale eccezione), ritenendo assorbiti gli ulteriori ventuno motivi, e cassava la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla C.T.R. della Puglia. 5. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia questa, con sentenza n. 951/2024, pronunciata il 9 febbraio 2024 e depositata in segreteria l’11 marzo 2024, confermava l’accoglimento dell’appello, condannando l’appellato al pagamento delle spese di lite.  Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione Ma.Ra., sulla base di ventisette motivi (ricorso notificato il 28 marzo 2024). Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate convenuta.

 

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza N°2510 depositata il 5 febbraio 2026 che ha recepito i principi espressi dalla Corte di Strasburgo

Tra i molteplici motivi addotti dalla parte ricorrente, nel settimo motivo, si richiedeva la disapplicazione dell’art. 32, comma 1, n. 7), del D.P.R. n. 600/1973, per contrasto con l’art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e con il Regolamento UE n. 2016/679 e (precedentemente) con la Direttiva n. 1995/46/CE. In particolare, veniva segnalato ai giudici di legittimità che la norma in questione, come interpretata dalla stessa Corte di Cassazione, era in contrasto con il superiore diritto dell’Unione, in quanto quest’ultimo, per come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, imponeva che per la raccolta, il trattamento e l’utilizzo dei dati di carattere personale, lo Stato ed i suoi organi dovrebbero necessariamente: 1) ottenere un’autorizzazione da parte di un giudice o di un’autorità terza ed imparziale; 2) portare all’autorità che deve concedere l’autorizzazione elementi sufficienti per giustificare la misura di raccolta, esame ed utilizzazione dei dati personali di un cittadino; 3) tale autorizzazione, dovrebbe essere sempre ed immediatamente impugnabile davanti ad un giudice terzo ed imparziale; elementi tutti assenti nel caso di specie, il che avrebbe giustificato la disapplicazione della norma in questione. In aggiunta, con l’ottavo motivo di ricorso veniva richiesto in via gradata rispetto al settimo motivo, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267, comma 3, del T.F.U.E., affinché si pronunci sulle specifiche questioni: 1) se una normativa, quale quella di cui all’art. 32, comma 1, n. 7) del D.P.R. 600/1973, sia compatibile con la previsione di cui all’art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (protezione dei dati di carattere personale – Regolamento UE 2016/679, precedentemente Direttiva 1995/46/CE), qualora la disposizione nazionale sia interpretata nel senso che l’Ufficio locale può richiedere l’accesso ai dati bancari di un cittadino della UE residente in Italia senza che sussistano indizi (seri o meno) di evasione fiscale. In altri termini, se l’art. 8 della Carta consente un accesso ai dati bancari personali di un soggetto in via preventiva ed indiscriminata, al fine di verificare se è stata commessa una qualche violazione (in questo caso fiscale) e senza che sussistano indizi di possibili violazioni; 2) se tale normativa nazionale sia compatibile con il divieto della c.d. “fishing expedition ex ante”, cioè di ricerca indiscriminata di prove di una possibile violazione e senza che sussistano seri indizi di una qualche violazione; 3) se è compatibile con il diritto dell’Unione (ed in particolare con la previsione di cui all’art. 8, 3 paragrafo, della Carta dei Diritti Fondamentali della UE) una normativa nazionale, quale quella denunciata, la quale prevede che l’autorizzazione sia rilasciata dal Direttore Regionale della medesima Agenzia delle Entrate. In altre parole se può considerarsi “autorità indipendente” il superiore gerarchico del medesimo Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha richiesto l’autorizzazione all’accesso; 4) se è compatibile con il diritto dell’Unione la normativa nazionale (nel significato dato dal diritto vivente), la quale prevedrebbe che l’autorizzazione rilasciata sia priva di motivazione, ed in particolare sia priva di motivazione in relazione alla valutazione della sussistenza di indizi (seri o meno) che giustificherebbero la compressione e compromissione del diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale; 5) se sia compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale (quale l’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, anche per come interpretata dalla Corte di Cassazione) la quale ritiene che il provvedimento di autorizzazione alla esecuzione di indagini bancarie non sia un provvedimento autonomamente impugnabile innanzi ad alcuna giurisdizione nazionale, potendo l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, procedere ad indagini bancarie, senza richiedere ed ottenere alcuna preventiva autorizzazione da parte della Direzione Regionale. Ancora, con il nono motivo di ricorso, il ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, n. 7), D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 117, primo comma, Cost., come integrato dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. In particolare, si faceva notare ai giudici di Palazzaccio che  il giudice tributario di appello aveva erroneamente rigettato la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale in oggetto, pur trattandosi  di una  questione particolarmente rilevante, avendo la Corte EDU ripetutamente affermato che, nel concetto di “vita privata” tutelato dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, rientrano anche i dati bancari, la cui acquisizione costituita sicuramente una “interferenza” nella vita privata di un cittadino. Tale “interferenza”, ai sensi del 2 paragrafo del medesimo art. 8, risulterebbe legittima solo se espressamente prevista dalla legge ed è finalizzata a perseguire uno degli scopi ritenuti legittimi di cui all’art. 8, 2 paragrafo della Convenzione nonché essere necessaria in una società democratica.

In considerazione dei molteplici motivi di doglianza eccepiti dal ricorrente, come sopra richiamati, la Suprema Corte di Cassazione non ha potuto esimersi dall’evidenziare che in data 8 gennaio 2026 è stata pubblicata la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Ferrieri e Bonassisa c. Italia, ricorsi nn. 40607/2019 e 34583/2020) in occasione della quale la Corte di Strasburgo ha affermato che il sistema tributario italiano, per quanto attiene alle indagini bancarie condotte dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, ai fini degli accertamenti fiscali, viola evidentemente l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte ha quindi ritenuto che la normativa italiana (art. 32, comma 1, n. 7), D.P.R. n. 600/1973; art. 51, comma 2, n. 7), D.P.R. n. 633/1972), anche per come interpretata dalla stessa  Corte di Cassazione attribuisce alle autorità fiscali un potere discrezionale sproporzionato, privo di garanzie procedurali effettive e di un controllo giurisdizionale preventivo, rendendo le misure adottate incompatibili con il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio garantito dall’art. 8 CEDU. Trattandosi di decisione sopravvenuta rispetto alla trattazione in pubblica udienza del ricorso in oggetto, ed essendo la pronuncia della Corte di Strasburgo rilevante ai fini della decisione dello stesso ricorso, la Corte di Cassazione adita ha ritenuto necessario nel caso di specie rimettere le parti ad una nuova udienza pubblica al fine di consentire la discussione tra le parti e tra queste ed il Pubblico Ministero tenendo conto della evoluzione recente sopravvenuta nel panorama giurisprudenziale sovranazionale.

 

Conclusioni

L’Ordinanza N°2510 della Suprema Corte di Cassazione depositata il 5 febbraio 2026 è di indubbia rilevanza poichè concretizza i primi effetti diretti dell’eco rinveniente dalla pronuncia della Corte di Strasburgo che, come più volte segnalato, ha posto l’accento  sulla necessità imprescindibile, da parte del nostro diritto tributario interno, di “rimodulare”  a “rivedere” i criteri normativi attualmente vigenti, finalizzati a giustificare l’attivazione di una modalità di accertamento come quello che ha ad oggetto le indagini finanziarie; modalità accertativa  particolarmente invasiva e dirompente che, in quanto tale, necessita di una regolamentazione chiara e puntuale, precisa e coerente finalizzata a limitare il potere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria e a tutelare maggiormente la posizione del contribuente-correntista, anche e soprattutto, nella fase pre-accertativa durante la quale, la normativa interna attualmente vigente nel nostro Paese non prevede alcuna forma di tutela in favore del contribuente. Non è escluso che l’Ordinanza della Cassazione in commento, sia la prima di una lunga serie di pronunce dello stesso tenore, tutte legittimate da uno scenario giurisprudenziale sovranazionale che, ormai, non può essere più disatteso dal nostro diritto tributario interno, né tanto meno dai giudici di legittimità, dovendo salvaguardare principi normativi costituzionali indiscutibili e inderogabili.