La CEDU detta le nuove regole in caso di verifiche fiscali in locali ad uso promiscuo. Serve una motivazione puntuale e una proporzionata
Con la sentenza del 5 marzo 2026 nella causa Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri c. Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo censura per la quarta volta in dodici mesi il sistema italiano delle verifiche fiscali. Il caso riguarda gli accessi in locali a uso promiscuo sede dell’attività e abitazione e conferma che la modifica dell’art. 12 dello Statuto del contribuente del 2025 non ha ancora eliminato le criticità strutturali relative all’effettività del controllo autorizzativo e alla tutela giurisdizionale del contribuente. Quinidi, nuove regole imposte dalla CEDU al nostro diritto tributario interno anche sul modus operandi da adottare nella fase pre-accertativa riferita essenzialmente agli accesi e alle verifiche fiscali.
Il caso
L’accesso oggetto della controversia con la quale è stata adita la Corte di Strasburgo si è riconducibile al 2 febbraio 2018 e ha avuto ad oggetto un immobile utilizzato in modo promiscuo sia come abitazione del rappresentante legale sia come sede della società Edilsud 2014 S.r.l.s. L’autorizzazione era stata rilasciata due giorni prima dal pubblico ministero del Tribunale su richiesta del comandante locale della Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 52 del DPR n. 633/1972, allo scopo di verificare la posizione fiscale della società e individuare eventuali reati tributari.L’ispezione si estese all’intera abitazione comprese le stanze prive di qualsiasi connessione con l’attività economica senza che l’accesso producesse risultati di rilievo ai fini tributari. L’estensione dell’accesso a locali non inerenti rispetto all’attività della società unitamente alla natura meramente formale dell’autorizzazione all’accesso hanno legittimato nel caso di specie l’azione giudiziale in ambito sovranazionale.
Il principio espresso dalla Corte di Strasburgo nella Sentenza del 5 marzo 2026: l’obbligo di una motivazione puntuale e proporzionalità delle operazioni in caso di accessi in locali ad uso promiscuo
Il punto centrale della decisione sulla quale si è soffermata la Corte di Strasburgo nella pronuncia del 5 marzo 2026 riguarda la previsione normativa di cui all’art. 52 del DPR n. 633/1972 che disciplina gli accessi ai fini IVA e distingue tra locali adibiti esclusivamente ad abitazione privata per i quali l’autorizzazione del PM deve essere motivata e locali a uso promiscuo per i quali l’autorizzazione del PM è necessaria, ma, la norma non impone alcun obbligo di motivazione. In particolare, il richiamato art.52 del DPR n°633/1973 dispone testualmente…. La Corte EDU ha osservato che in assenza di un obbligo normativo di motivazione, l’autorizzazione del PM per i locali promiscui si riduce a un passaggio formale definito dalla stessa Corte di Strasburgo un “mero requisito procedurale” privo di qualsiasi funzione di filtro sostanziale tra le esigenze investigative dell’Amministrazione finanziaria e il diritto del contribuente alla tutela del proprio domicilio. Su questa base, il regime autorizzativo per i locali promiscui è stato ritenuto equivalente nella sostanza a quello già censurato dalla stessa Corte europea in Italgomme per i locali commerciali puri; in entrambi i casi, manca la condizione minima richiesta dall’art. 8 CEDU, ossia, che l’ingerenza nel domicilio sia “prevista dalla legge” in modo da offrire garanzie adeguate e sufficienti contro possibili abusi in concomitanza di una verifica fiscale. Nella casistica posta al vaglio della CEDU il governo italiano ha sollevato un’eccezione preliminare di inammissibilità, sostenendo che i ricorrenti nel caso di specie, non avevano esaurito i rimedi interni, in particolare, non avevano attivato nessuna impugnazione di merito davanti alle corti tributarie o ai giudici civili prima di adire la Corte di Strasburgo. La Corte ha respinto l’eccezione d’inammissibilità richiamando quanto già disposto nel giudizio per Italgomme: in particolare, la Corte di Strasburgo ha precisato che i ricorsi alle giurisdizioni tributarie o civili, nel contesto degli accessi fiscali, non costituiscono rimedi effettivi ai sensi dell’art. 35 CEDU in quanto non sono strutturalmente idonei a tutelare in modo adeguato il diritto all’osservanza del domicilio nella fase dell’accesso e nel suo sviluppo operativo. Quello palesato dalla Corte di Strasburgo è un principio generale, non di poco conto, poiché applicabile anche ad altre casistiche simili, in concomitanza delle quali, il ricorrente ha la possibilità di adire direttamente la Corte europea, senza necessariamente dovere attivare i rimedi interni attraverso l’attivazione di giudizi di merito. In altre parole, la Corte europea ha escluso che i contribuenti debbano necessariamente percorrere preventivamente le vie tributarie o civili, al fine di vedersi riconosciuta la lesione convenzionale, per poi attivare il giudizio sovranazionale.
Il D.L. n. 84/2025, convertito nella L. n. 108/2025 ha modificato l’art. 12, comma 1, della L. n. 212/2000 introducendo, per gli atti emessi dal 3 agosto 2025 in avanti, l’obbligo di indicare espressamente negli atti di autorizzazione e nei processi verbali le circostanze e le condizioni che hanno determinato l’accesso.
L’intervento normativo ha segnato un avanzamento rispetto alla normativa previgente, eliminando la praticabilità delle autorizzazioni con formule stereotipate prive di contenuto motivazionale concreto. Tuttavia, le analisi elaborate dopo Italgomme incluso il documento della Fondazione Nazionale Commercialisti del novembre 2025 evidenziano che la sola motivazione rafforzata non risolve i rilievi convenzionali relativi alla tutela giurisdizionale immediata ed effettiva contro l’accesso che rappresenta il nodo ancora aperto anche nel caso dei locali promiscui. Possiamo senz’altro sostenere che per i locali promiscui la sentenza Edilsud depositata a marzo 2026 aggiunge il profilo dell’incidenza domiciliare che richiede un ulteriore grado di garanzia rispetto a quanto già previsto dalla modifica del 2025 alle norme dello Statuto dei diritti del contribuente (L.n°212/2000). La sentenza del 5 marzo 2026 è la terza pronuncia in ordine di tempo con la quale la Corte EDU censura specificamente il sistema degli accessi e delle ispezioni fiscali disciplinate dal nostro ordinamento tributario (interno) dopo la vicenda processuale di Italgomme Pneumatici S.r.l. del 6 febbraio 2025 e Agrisud 2014 S.r.l. semplificata dell’11 dicembre 2025 ed è la quarta in assoluto, includendo Ferrieri e Bonassisa dell’8 gennaio 2026, riguardante, quest’ultima, il modus operandi adottato dall’Amministrazione finanziaria in caso di indagini finanziarie. Il risarcimento per danno morale riconosciuto ai ricorrenti nel caso di specie ammonta a 7.600 euro, un importo contenuto, ma, accompagnato da un accertamento di violazione convenzionale che costituisce, sul piano giuridico-politico, il dato di maggiore rilievo. Il sottosegretario all’Economia Federico Freni ha dichiarato il 3 febbraio 2026 dinanzi alla Commissione Finanze della Camera che erano in corso analisi sulle implicazioni della sentenza Ferrieri e Bonassisa e sulle eventuali iniziative normative necessarie. Con la pronuncia Edilsud del 5 marzo 2026 che estende la censura ai locali promiscui il quadro normativo impone una risposta legislativa più ampia che sappia affrontare anche il tema dell’effettività della tutela giurisdizionale. Sul piano difensivo, la pronuncia rafforza le eccezioni relative alla qualità della motivazione dell’atto autorizzativo e alla proporzionalità delle operazioni di accesso, soprattutto, quando l’ispezione si svolge in locali dove è di tutta evidenza l’utilizzo promiscuo. In presenza di atti autorizzativi privi di motivazione effettiva o di accessi che abbiano investito aree dell’immobile estranee all’attività economica è opportuno valutare l’eccezione di violazione dell’art. 8 CEDU nelle sedi competenti, tenendo conto che, la Corte di Strasburgo ha già ritenuto non efficaci i rimedi tributari e civili a questi fini. Per gli atti emessi dal 3 agosto 2025, la presenza o l’assenza di una motivazione specifica e non stereotipata nell’atto autorizzativo, diventa un elemento centrale del giudizio di legittimità dell’accesso, sia sul piano convenzionale sia per effetto della novella sopravvenuta nell’ordinamento interno a seguito della modifica che ha interessato la L.n°212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
