info@avvocatodurante.it
080 574 6707

Articoli

News e Approfondimenti

Tributi locali: è nulla la cartella di pagamento se l’accertamento non è definitivo.

E’ illegittima la Cartella di Pagamento emessa dal Concessionario relativamente ai tributi locali allorquando non è ancora definita in giudizio la legittimità dell’avviso di accertamento preventivamente notificato dall’Ente impositore. Trattasi d’iscrizione a ruolo effettuata in deroga espressa a quanto disposto dall’art.1 comma 163 della L.n°296/2006 (Legge Finanziaria 2007). E’ quanto ha disposto la Commissione Tributaria Provinciale di Bari in concomitanza della Sentenza N°178 del 21 luglio 2011 depositata in Segreteria lo scorso 16 settembre. Il Collegio tributario pugliese ha accolto il ricorso della Società annullando la cartella di pagamento TARSU e condannando il Comune impositore al pagamento delle spese processuali quantificate in euro 500,00.

In particolare, la questione rinviene da un ricorso presentato da una Società per azioni avverso una cartella di pagamento TARSU emessa e notificata dal Concessionario territorialmente competente. In via preventiva, il Comune impositore ha provveduto ad emettere e notificare apposito avviso di accertamento TARSU relativo al periodo d’imposta 2007 avverso il quale la stessa Società per azioni ha presentato ricorso innanzi alla stessa C.T.P. pugliese ritenendo non dovuto il pagamento della tassa. Al termine del giudizio di prime cure il Collegio tributario barese ha rigettato il ricorso della S.p.a. confermando la pretesa tributaria vantata dal Comune relativamente al periodo d’imposta 2007.

Facendo seguito al deposito della sentenza di primo grado la stessa Società per azioni ha intentato azione giudiziale in sede di gravame al fine di ivi chiedere l’illegittimità della pretesa tributaria vantata dall’Ente impositore. In pendenza del giudizio di appello il Comune barese ha proceduto comunque alla iscrizione a ruolo a cui ha fatto seguito l’emissione e la successiva notifica della Cartella di pagamento da parte di Equitalia.

Avverso la cartella di pagamento TARSU emessa dal Concessionario la Società per azioni presentava ricorso improntato sul fatto che nel caso di specie la cartella esattoriale è stata evidentemente emessa in deroga a quanto previsto dall’art.1 comma 163 della L. n°296/2006 (Legge Finanziaria 2007) in cui è disposto che “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo“.

La ratio della norma richiamata è tutt’altro che equivoca.

In particolare, diversamente da quanto previsto per i tributi erariali a cui tuttora si applica il principio normativo disposto dall’art.68 del D.lgs.n°546/1992 che legittima la riscossione frazionata (iscrizione a ruolo dei 2/3 del tributo dopo il giudizio di primo grado in caso di rigetto del ricorso), per quel che riguarda invece il comparto dei tributi locali è di tutta evidenza l’intento del legislatore di subordinare la riscossione coattiva alla definitività dell’ accertamento preventivo, dies a quo da cui il legislatore fa decorrere il triennio utile per la notificazione del titolo esecutivo stesso, rappresentato dalla cartella di pagamento del Concessionario o, in alternativa, dall’Ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n°639/1910 emessa dal Comune impositore in caso di riscossione coattiva. Pertanto, qualora il Comune impositore intenda svolgere la riscossione coattiva in proprio o affidarla a soggetti terzi di cui al comma 5 lett.d) del D.L.gs. n°446/1997 può ancora farlo mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n°639/10910. Si tratta di una normativa che mostra ormai i segni del tempo ma che trova tuttavia ancora attuazione sia pure integrata con la normativa rinveniente dal Titolo II del D.P.R. n°602/1973 che riguarda strettamente i tributi erariali. E’ questa una novità contenuta nella L. n°265/2002 nonché del D.L. n°248/2007 di conversione della L. n°31/2008 in cui è disposto testualmente che i concessionari ex art.53 del D.lgs.n°446/1997 possono continuare ad avvalersi della facoltà prevista dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2 sexies e 2 septies dell’art.4 del D.L. n°209/2002. Essendo già prevista la possibilità che i Concessionari possano nominare uno o più funzionari responsabili per la riscossione che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, viene ulteriormente acclarato che i concessionari procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. n°602/1973.

Il legislatore in sostanza ha previsto la possibilità di applicazione anche per i tributi locali della normativa contenuta nel richiamato D.P.R. n°602/1973 relativamente alla espropriazione forzata stricto sensu. Rimane invece invariata la normativa che riguarda i presupposti per considerare certo, liquido ed esigibile il credito tributario per cui deve procedersi; vale a dire la definitività dell’accertamento da cui non è possibile prescindere per quello che riguarda i tributi locali, secondo quelli che sono i parametri richiamati dalla stessa C.T.P. di Bari in occasione della questione impositiva di cui sopra. E’ questo uno scenario normativo rimasto invariato, per quello che riguarda la definitività dell’accertamento quale presupposto imprescindibile per potere iniziare la riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n°639/1910, anche dopo l’entrata in vigore  della L. n°214 del 22/12/2011 di conversione del D.L. n°201/2011 (Decreto Salva Italia).

In definitiva, l’orientamento assunto dal Collegio tributario barese nella casistica sopra richiamata, mette in evidenza l’attuale  diversità oggettiva esistente ancora (nonostante le novità ultime) tra la riscossione coattiva dei tributi erariali per i quali è ammessa la cosiddetta riscossione frazionata (ex art. 68, D.lgs.n°546/1992) esperibile anche in caso di giudizio pendente che riguardi il merito, e i tributi locali per i quali, diversamente, è possibile dare inizio alla procedura di riscossione coattiva solo dopo che l’accertamento sia divenuto definitivo, per quanto sia possibile applicare durante la procedura di riscossione in giunzionale il Titolo II del più volte richiamato D.P.R. n°602/1973. Quest’ultima, è una conditio sine qua non a cui il legislatore subordina l’esperibilità della procedura coattiva. In altre parole, una volta notificato l’avviso di accertamento quale atto presupposto (rispetto alla successiva iscrizione a ruolo) lo stesso potrà dirsi definitivo:

-a) decorsi 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento senza che venga adita la Commissione Tributaria;

-b) decorsi 60 giorni dalla data di notifica della sentenza di primo grado che ha disposto il rigettato del ricorso senza che la stessa venga impugnata dal contribuente  in sede di appello;

-c) decorso il termine lungo (1 anno e 46 giorni per i procedimenti tributari incardinati prima del 09/07/2009; sei mesi per i procedimenti tributari incardinati dopo 09/07/2009) senza che la sentenza di prime cure venga impugnata in sede di appello.

Relativamente alle circostanze sopra rubricate, a cui è strettamente subordinata la definitività dell’accertamento, lo scenario normativo è rimasto tuttora invariato e, quindi, assolutamente vigente.

 

Avv. Giuseppe DURANTE

Avvocato Tributarista – Esperto di Fiscalità Locale e Contenzioso Tributario – Pubblicista