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Tassa rifiuti solidi urbani: tassa ridotta in caso di servizio inefficiente.

[tratto da Tributi Locali e Regionali, 3/2011]

E’  legittimo il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani ridotta del 40% quando il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti svolto dal Comune, in deroga a quanto disposto dallo stesso Ente in sede regolamentare risulta insufficiente rispetto alle esigenze effettive dell’utenza“.

E’ quanto ha disposto la Commissione Tributaria Provinciale di Bari – Sezione 1 in concomitanza della Sentenza N°262/1/2010 depositata in data 27/12/2010. Si tratta di una delle quaranta pronunce formalizzate dal Collegio Tributario barese rinvenienti da altrettanti ricorsi presentati da alcuni titolari di attività di commercio all’ingrosso avente ad oggetto la vendita di beni di diversa natura, tutti collocati all’interno di un Centro commerciale ubicato in prossimità di un’area privata. Nel caso di specie, l’ente impositore ha notificato avvisi di pagamento TARSU a mezzo dei quali ha richiesto il pagamento della tassa rifiuti ordinaria riferita all’anno d’imposta 2009 applicando nel caso di specie la tariffa piena così come recepita dal Comune in sede di Regolamento.

I contribuenti destinatari della pretesa fiscale in questione si sono rivolti al Giudice tributario ritenendo illegittima la debenza TARSU determinata dall’ente impositore con tariffazione piena, sia in considerazione del fatto che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non è mai stato svolto dal Comune all’interno del Centro commerciale, trattandosi di area privata; sia perché il servizio comunque attivato dal Comune sia pure fuori dal comprensorio in prossimità dell’ingresso del Centro commerciale risultava assolutamente insufficiente per numero di cassonetti messi a disposizione, rispetto all’effettivo fabbisogno degli utenti. Il Collegio tributario di prime cure ha ritenuto, nella casistica in oggetto, meritevole di accoglimento le doglianze eccepite dai ricorrenti in sede giudiziale, ritenendo legittima la riduzione della tassa del 40% rispetto a quella richiesta dal Comune nei propri avvisi di pagamento.

In altre parole, i Giudici tributari baresi hanno ritenuto applicabile nel caso di specie la previsione normativa di cui all’art.59, comma 4° del D.lgs.n°507/1993 il quale dispone che se il servizio di raccolta sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta (al 40%) di cui al secondo periodo del comma 2°.

La previsione normativa a cui il comma 4° fa espresso rinvio al comma 2° dello stesso art.59 in cui è disposto che fermo restando il potere di determinazione [omissis] nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. E’  il principio normativo che in pratica ha applicato il Collegio tributario di prime cure nella casistica di cui ci si occupa. In particolare, ciò che rileva, nel caso di specie, è che in caso di disservizio evidente da parte del Comune nell’espletamento dell’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la tassa è dovuta dall’utenza, ma, sicuramente in misura ridotta rispetto a quella determinata dal Comune in sede regolamentare.

Il Collegio tributario barese si è uniformato nel caso di specie all’orientamento ultimo assunto dalla stessa Corte di Cassazione in occasione della pronuncia n°3549 del 16 febbraio 2010 in concomitanza della quale i Giudici di Palazzaccio hanno disposto che il dovere del contribuente di corrispondere la tassa anche se non utilizza il servizio, come specificato in tutte le precedenti decisioni sulla tematica, suppone necessariamente che il contribuente abbia la possibilità di utilizzare il servizio; ciò significa che per il sorgere dell’obbligo non è sufficiente la mera istituzione e attivazione del servizio medesimo, né la sola ubicazione dell’immobile nel perimetro in cui il regime di privativa è stato istituito; è altresì indispensabile che il cittadino residente abbia la possibilità, vale a dire venga posto nelle condizioni di utilizzare il servizio attivato dal Comune. In mancanza, il tributo, in applicazione di quanto previsto dall’art.59, del D.lgs.n°507/1993 è dovuto in misura ridotta non superiore al 40%.

Tariffa ridotta pertanto nella determinazione della debenza TARSU allorquando il servizio pur attivato dall’ente, di fatto, non può essere utilizzato dal contribuente. Stessa cosa dicasi nel caso in cui il servizio è attivato e messo a disposizione dell’utenza, ma palesemente insufficiente o evidentemente carente rispetto all’effettivo fabbisogno degli utenti. E’ quello che in pratica si è verificato nella casistica sottoposta al vaglio della Commissione Tributaria Provinciale di Bari.

In particolare, nella circostanza di fatto sopra richiamata la Commissione tributaria adita ribadendo un orientamento giurisprudenziale già palesato dalla stessa Corte di Cassazione ha ritenuto comunque legittimo il pagamento della tassa, ma, con tariffazione ridotta ex art.59, comma 4° del D.lgs.n°507/1993. E’  bene rilevare che non è tuttavia esclusa la possibilità di una esenzione totale dal pagamento della tassa; ciò è possibile allorquando la Società o l’utente in genere dimostri di produrre rifiuti speciali assimilabili o non assimilabili agli urbani (carta, cartone, plastica, legno, ferro,ecc.) smaltiti, recuperati e riciclati direttamente dalla Società produttrice mediante l’ausilio un soggetto appositamente autorizzata (ex art.21, comma 7° D.L. n°22/1997; art.195, comma 2°, lett.e), n°6 L.n°4/2008) per la raccolta, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti speciali. Nella casistica in questione spetta alla Società che richiede l’esenzione dimostrare la configurabilità dei presupposti che giustificano l’esenzione dalla tassa. Infatti, per quanto l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria grava di solito sull’ente impositore, tuttavia, il diritto ad avere l’esenzione grava sul contribuente. L’onere probatorio imposto al contribuente rinviene dal fatto che le esenzioni totali ma anche parziali costituiscono eccezione rispetto alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio del Comune.

In tal senso, si è espressa da ultimo la stessa Corte di Cassazione in concomitanza della Sentenza n°774 del 14 gennaio 2011.

Avv. Giuseppe DURANTE