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Non è dovuta l’imposta sulla pubblicità se l’area è privata

[tratto da Tributi Locali e Regionali, 6/2011]

Non è dovuta alcuna imposta sulla pubblicità per la cartellonistica, i manifesti, i cassoni  e le insegne collocate all’interno del Centro Commerciale all’Ingrosso denominato “ IL BARICENTRO” ubicato nel comprensorio territoriale del Comune di Casamassima (BA) in quanto trattasi di una struttura commerciale differente dagli altri centri commerciali ai quali può accedere una massa indiscriminata e indeterminata di potenziali acquirenti. Nel caso del BARICENTRO oltre a trattarsi di un’area privata l’accesso è consentito ad una limitata categoria di clienti “abituali” (commercianti al dettaglio necessariamente titolari di partita IVA) a cui è fatta salva la possibilità di acquisto di merce ben conoscendo i clienti le caratteristiche distintive, la qualità e i prezzi della merce trattata dai grossisti. Non è pertanto configurabile alcun presupposto d’imposta così come previsto dall’art.5, comma 1 del D.lgs. n°507/1993 trattandosi di cartellonistica, insegne e manifesti che non esplicano alcun messaggio pubblicitario essendo invece segnaletica identificativa all’interno di un’area privata.  E’ quanto ha disposto la Commissione tributaria provinciale di Bari – Sezione 10 in concomitanza della Sentenza n°185/10/11 depositata in Segreteria il 26 luglio scorso. Si tratta di una delle cinque pronunce giunte al vaglio del Giudice tributario barese riconducibili ad un massiccio contenzioso attivato da circa settanta commercianti tutti esercenti vendita all’ingrosso all’interno del Centro commerciale  destinatari, questi ultimi, di altrettanti avvisi di accertamento notificati dal Comune con i quali è stato richiesto  il pagamento dell’imposta sulla pubblicità. La vertenza in questione è nata dalla preventiva notifica di cinque avvisi di accertamento emessi dal Comune nei confronti di una Srl esercente attività commerciale all’ingrosso all’interno del centro commerciale relativamente agli anni 2006/2007/2008/2009/2010 per un importo complessivo di euro 2.030,00. L’imposta accertata ha riguardato nello specifico tre targhe monofacciali, un cassone luminoso e un cartellone collocati tutti all’interno dell’area privata denominata “Il BARICENTRO”.

Il contribuente destinatario della pretesa fiscale si è rivolto al giudice tributario ritenendo illegittima la richiesta di pagamento dell’imposta considerando non configurabile il presupposto d’imposta  previsto dall’art.5, comma 1 del D.lgs. n°507/1993. Si è costituito in giudizio il Concessionario che in sede di accertamento ha provveduto alla emissione degli atti impositivi per conto del Comune, ritenendo legittimo il pagamento dell’imposta poichè gli impianti pubblicitari in questione non sarebbero collocati in un luogo privato come dichiarato in sede di ricorso bensì in un luogo aperto al pubblico.  Ma, proprio relativamente al presupposto d’imposta il più volte richiamato art.7, comma 1 del D.lgs. n°507/1993 prevede testualmente che ”la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all’imposta sulla pubblicità prevista nel presente Decreto”. Da una lettura testuale della norma richiamata è del tutto evidente che può dirsi configurabile il presupposto d’imposta allorquando il messaggio pubblicitario rinviene da un’insegna, un cartello, un manifesto, una bandierina, un cassone che risultano essere collocati in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed in quanto tali visibili da un numero indeterminato e indiscriminato di soggetti. E’ questa una circostanza non rilevata dal Collegio tributario barese nel caso del Centro commerciale denominato “IL BARICENTRO”. In altri termini, il giudice tributario uniformandosi ad un parere espresso dallo stesso Ministero delle Finanze in concomitanza della Risoluzione Ministeriale n°243 del 23/09/1995 ha stabilito che nel caso di specie le tre targhe, il cassone monofacciale e il cartellone accertati alla Società ricorrente non sono classificabili come messaggi pubblicitari non configurando  alcun presupposto d’imposta nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento (art.5, comma 1 D.lgs.n°507/1993). Trattasi invece di segnaletica “identificativa” posta all’interno di un’area privata alla quale può avere accesso solo una categoria ben determinata di soggetti a condizione che siano in possesso di determinati requisiti. Non c’è dubbio che il nocciolo della questione su cui il Collegio tributario si è dovuto cimentare nel caso di specie risiede nel definire in modo chiaro la linea di confine tra un luogo privato e un luogo aperto al pubblico, considerando che può dirsi luogo aperto al pubblico quello in cui chiunque può avere accesso previa osservanza di determinate condizioni. Trattasi pertanto di un luogo in cui può avere accesso un numero indeterminato e indiscriminato di soggetti. Per esempio, può dirsi luogo aperto al pubblico un bar, una biblioteca, un teatro, un cinema luoghi in cui chiunque può avere accesso pur dovendo necessariamente rispettare determinate condizioni imposte dal proprietario. Non sono queste le peculiarità rilevate dal giudice tributario nel caso del Centro commerciale de IL BARICENTRO. Sulla questione appare  tuttavia scontato l’appello del Comune impositore in sede di gravame che è  di tutt’altro avviso.

 

Avv. Giuseppe DURANTE