Pignoramenti presso terzi ex art. 72 bis DPR N°60271973 con efficacia esecutiva limitata a 60 giorni
Decorsi 60 giorni dalla notifica il pignoramento presso terzi ex art.72 bis DPR n°602/1973 perde automaticamente la sua efficacia esecutiva. Ne deriva che eventuali versamenti tardivi effettuati dal terzo pignorato in favore di agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) devono essere restituiti al debitore esecutato. Si tratta di un orientamento giurisprudenziale ormai prevalente disposto più volte dalla stessa Corte di Cassazione che ha posto precisi “paletti temporali” alla valenza esecutiva dei pignoramenti presso terzi ex art.72 bis del DPR n°602/1973 notificati dall’AdeR procedente in caso di debiti iscritti a ruolo. In altre parole, il terzo pignorato deve provvedere a girare le somme pignorate (su un conto corrente bancario, postale, canone di locazione) entro e non oltre sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto esecutivo, decorsi i quali il pignoramento presso terzi perde inevitabilmente la sua efficacia esecutiva; ne deriva che, eventuali somme versate al Concessionario dopo i sessanta giorni dovranno essere restituiti al debitore esecutato. Per cui, una volta decorsi i sessanta giorni dalla notifica del pignoramento l’unica possibilità per l’Ader procedente è quella di attivare la procedura esecutiva ordinaria o meglio quella classica prevista dall’ art.72 del DPR n°602/1973 adendo direttamente il giudice dell’esecuzione davanti al quale il terzo pignorato sarà chiamato a formalizzare la dichiarazione di riconoscimento del debito. In questo caso, i tempi di recupero dei crediti sono sicuramente più lunghi e articolati e subordinati alle dinamiche della procedura esecutiva disciplinata dalle norme del Codice di procedura civile.
La normativa di riferimento:
Ai sensi dell’articolo 72-bis del Dpr 602/1973, l’agente della riscossione ha il potere di disporre il pignoramento presso terzi con ordine diretto notificato al terzo pignorato di versare direttamente nelle casse dell’Ader (Agenzia delle entrate riscossione) le somme da questi dovute in favore del soggetto debitore. Si tratta di una previsione normativa molto efficace che consente al concessionario procedente di evitare il passaggio al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale territorialmente competente; una procedura tempestiva e incisiva in grado di assicurare tempi di recupero del credito rapidissimi in termini di effettiva esigibilità del credito. Si pensi, per esempio, alla possibilità di pignorare il conto corrente bancario o un canone di locazione o ancora il credito vantato da un professionista per onorari o corrispettivi dovuti a vario titolo. L’istituto è stato potenziato sia con l’obbligo posto a carico degli enti pubblici di verificare prima di effettuare qualsiasi pagamento in favore di terzi se il beneficiario ha debiti iscritti a ruolo già cartolarizzati (articolo 48-bis del Dpr 602/1973); (dal 15 giugno scorso senza alcun limite in termini di importo per le parcelle dei professionisti), sia con la messa a disposizione da parte dell’agenzia delle Entrate (AdE) dei dati della fatturazione elettronica attuata con il provvedimento direttoriale del 22 maggio 2026. La finalità principale della modifica normativa è quella di facilitare l’individuazione dei clienti abituali del debitore iscritto a ruolo, al fine di rendere più rapida, efficace ed incisiva l’attività di pignoramento presso terzi finalizzato al recupero dei crediti cartolarizzati. In proposito, va comunque rilevato che, se il cliente del debitore moroso ha già pagato il corrispettivo dovuto a quest’ultimo non dovrà versare alcuna somma all’agente della riscossione poiché il pignoramento pone un vincolo solo nei riguardi dei crediti ancora esigibili alla data del pignoramento stesso e tale non è un credito già pagato. Né d’altro canto, è ipotizzabile un pignoramento con effetto retroattivo sui pagamenti già eseguiti.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione
Un problema che si è posto in giurisprudenza è quale sia la “durata temporale” dell’efficacia esecutiva dei pignoramenti presso terzi ex art.72 bis del DPR n°602/1973; ma, soprattutto, che cosa succede nel caso, non infrequente, in cui il terzo pignorato non esegue tempestivamente l’ordine di pagamento in favore dell’Ader procedente una volta ricevuto l’atto di pignoramento. La Corte di cassazione in più di una pronuncia (Ord.n°30214/2025 – Ord.28520/2025) è stata assolutamente perentoria: l’efficacia esecutiva del pignoramento esattoriale è limitata a 60 giorni decorsi i quali l’atto esecutivo perde in automatico la sua valenza esecutiva e vincolante senza la necessità che venga eccepita alcuna opposizione da parte del debitore esecutato. Ne deriva che su tutti i crediti o le somme che affluiscono entro tale scadenza si estende il vincolo apposto dall’agente della riscossione; diversamente, somme eventualmente riscosse dall’Ader dopo tale scadenza (60gg) devono essere restituite al contribuente. Nelle pronunce della Corte di cassazione è valorizzata la previsione normativa disposta dall’art.72 bis del DPR n°602/1973 secondo cui decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica dell’atto esecutivo l’agente della riscossione deve attivare la procedura di rito davanti al giudice ordinario in persona del giudice dell’esecuzione, ai sensi degli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile.
Per cui, anche se l’Ader procedente vuole estendere la durata e gli effetti “esecutivi” del pignoramento presso terzi notificato al terzo pignorato (ex art.72 bis DPR n°602/1973) decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto senza che il terzo pignorato abbia disposto il versamento delle somme pignorate in favore del concessionario procedente, l’Ader dovrà necessariamente ottenere l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, attraverso l’attivazione di un’azione giudiziale ordinaria davanti al Tribunale territorialmente competente. Quanto alla questione delle conseguenze in caso di inottemperanza del terzo pignorato all’ordine di pagamento intimato dall’agente della riscossione la Corte di Cassazione ha affermato che il buon esito della procedura esattoriale dipende dalla collaborazione del terzo pignorato. Nel caso in cui il terzo pignorato non adempia all’ordine di pagamento, l’unica conseguenza resta l’attivazione della procedura ordinaria prevista dalle norme del Codice di procedura civile (Cass. Ordinanza 30214/2025);non sono previste dalla normativa di riferimento sanzioni a carico del terzo pignorato inadempiente o non collaborativo. Diverso è il caso della verifica obbligatoria che incombe sulle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973. In questo caso, un’inadempienza all’obbligo di segnalazione da parte di una pubblica amministrazione (Comune, Regione, ASL) potrebbe far scattare una possibile responsabilità contabile in capo al dirigente incaricato, trattandosi nel caso di specie di pubbliche amministrazioni che in quanto tali, non possono sottrarsi ad un preciso dovere di collaborazione finalizzato in questo caso al recupero coattivo di somme in favore dell’Erario.
