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Dal 15 giugno fatture dei professionisti intercettabili da ADER anche per importi al di sotto di 5000 euro

Da lunedì 15 giugno scorso sono partite le verifiche telematiche preventive in concomitanza dei pagamenti da effettuare in favore di professionisti che hanno emesso fattura nei confronti di amministrazioni pubbliche e società a totale partecipazione pubblica;il fine è quello di verificare la possibile esistenza a carico del professionista di ruoli esattoriali riconducibili a debiti erariali. La novità sopravvenuta prevista nella legge di bilancio 2026 in vigore dalla metà di giugno scorso consiste nel fatto che le verifiche non sono soggette ad alcuna soglia di importo minimo così come previsto dall’articolo 48-bis, comma 1-ter del Dpr 602/1973. La peculiarità del comportamento delle amministrazioni pubbliche, in relazione ai pagamenti dovuti a favore di professionisti, diversamente dagli altri casi contemplati dall’articolo 48-bis, è legata al fatto che, oltre a non sussistere alcun valore minimo al di sotto del quale i medesimi sfuggono alla verifica preventiva telematica, gli stessi, devono essere fatti direttamente all’agente della riscossione. L’amministrazione pubblica debitrice nei confronti del professionista non dovrà attendere nessun atto di pignoramento presso terzi da parte dell’AdER per effettuare il versamento dell’importo della parcella in favore dell’agente della riscossione fino a concorrenza del debito erariale dovuto dal professionista

Ad esempio, in caso di un compenso per 3.000 euro, laddove, dalla verifica dovesse emergere un debito a carico del professionista per cartelle di pagamento di 6.000 euro, l’intero importo di 3.000 euro verrà versato dalla pubblica amministrazione direttamente in favore all’agente della riscossione; il residuo di euro 3.000 andrà al professionista, a quietanza della fattura emessa nei confronti della pubblica amministrazione. Le verifiche preventive da parte dell’ente pubblico
scattano per cassa; per cui, il momento di effettuazione della prestazione professionale o la data di emissione della fatturazione da parte del professionista non hanno alcuna rilevanza in riferimento alle verifiche telematiche. Le verifiche preventive scattano sui pagamenti da effettuare in favore dei professionisti dal 15 giugno 2026 in avanti anche se relative a fatture emesse dal professionista precedentemente a tale data. Lo ha confermato una circolare del ministero della Giustizia del 17 marzo 2026. Il 15 giugno 2026 costituisce, pertanto, la data a partire dalla quale, in base al criterio di cassa, sono partiti i controlli sui pagamenti senza alcun limite d’importo. Pertanto, le amministrazioni chiamate a pagare la prestazione di un professionista, a seguito di emissione di apposita fattura, dovranno porre particolare attenzione alle procedure di liquidazione di tali compensi che si pongano in prossimità della data. Tuttavia, l’obbligo di verifica preventiva telematica sui pagamenti ai professionisti dal 15 giugno non sembra contemplare tutti i compensi in modo indiscriminato. Il richiamo normativo riportato nel comma 1-ter dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973 circoscrive le verifiche alle somme dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Sono da ricomprendere le prestazioni fatturate dagli studi associati e associazioni di professionisti che producono reddito di lavoro autonomo. Da tale indicazione si dovrebbe ricavare che le verifiche preventive, senza alcun limite di ammontare non dovranno essere effettuate allorquando i pagamenti riguardano prestazioni di lavoro autonomo non abituale in a favore di società fra professionisti (Stp) e società fra avvocati (Sta). Per questi soggetti resta infatti applicabile la regola generale dell’importo del pagamento superiore a 5mila euro. Si ritiene che rientrino invece nei controlli senza soglia minima i pagamenti per i rimborsi delle spese anche non soggette a tassazione posto che il riferimento alle somme di cui all’articolo 54 del Tuir (Testo Unico Imposte sui Redditi) ricomprende anche quelle del comma 2, lettera b). L’obbligo di verifica preventiva telematica sui pagamenti senza soglia in vigore dal 15 giugno scorso sembra non ricomprendere i professionisti forfettari; vale a dire i professionisti interessati da un regime fiscale agevolato previsto dalla L.n. 190/2014. Potrebbe anche trattarsi di una scelta del legislatore legata al fatto che i destinatari dei pagamenti sono soggetti minori da tutelare per le somme di limitato ammontare a loro destinate. Per dare effettivo seguito al pagamento diretto a favore dell’agente della riscossione occorrerà che la procedura online risulti adeguata a livello tecnico. L’interrogazione dell’applicativo per la verifica diretta on line dovrà quanto meno indicare: a) l’ammontare dell’inadempimento risultante a carico del professionista destinatario del pagamento probabilmente senza necessità di evidenziarne l’ammontare totale, affermando unicamente che lo stesso è superiore all’importo da pagare; b) gli estremi del conto di destinazione del pagamento da effettuare direttamente a favore di Ader. È consigliabile pertanto che dopo il 15 giugno 2026 tutti i professionisti che rientrano nella disciplina dei controlli e che si trovano nella possibilità di ricevere pagamenti di compensi da parte di pubbliche amministrazioni relativamente a prestazioni professionali rese e fatturate, facciano una consultazione analitica della propria posizione presso l’agente della riscossione previa richiesta di un estratto dei ruoli Ader aggiornato, allo scopo di verificare la presenza di  possibili cartelle di pagamento non pagate, quantificando con precisione l’importo del debito complessivo eventuale iscritto a ruolo. Questo potrebbe consentire ai professionisti interessati di gestire una eventuale regolarizzazione del debito cartolarizzato attraverso una rottamazione (quinques attualmente possibile solo per i tributi locali) o una rateizzazione ordinaria che sospenderebbero in via immediata gli effetti esecutivi di qualsiasi atto emesso e notificato dall’Ader procedente. In alternativa, non è esclusa la possibilità, per gli stessi professionisti interessati, di attivare un possibile contenzioso davanti all’autorità giudiziaria competente nelle casistiche nelle quali il blocco della parcella del professionista è riconducibile ad un debito già regolarizzato previo pagamento dell’intero importo del debito, oppure è in via di regolarizzazione, attraverso l’attivazione di un piano di rateizzazione già in corso. Sono entrambe casistiche che non legittimano assolutamente l’intercettazione del compenso da parte dell’Ader così come indicato in fattura dal professionista per la prestazione esercitata nei confronti di una pubblica amministrazione pagante.