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Prescrizione breve per crediti rinvenienti da obbligazioni periodiche o di durata.

“Sono nulle poiché notificate oltre il termine quinquennale di cui all’art.2948 C.c. quindi, notificate oltre il temine di decadenza  le Cartelle di pagamento emesse e notificate dal Concessionario procedente aventi ad oggetto tributi e contributi di diversa natura poiché notificate nel periodo dal 25/08/1997 al 29/12/2005”.

E’ quanto a disposto la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia in concomitanza della Sentenza n°89 del 23/3/2011 depositata in data 06/04/2011. La casistica di cui si tratta rinviene nel caso di specie  dalla notifica di un provvedimento di Ipoteca Immobiliare mediante il quale il Concessionario  Equitalia Foggia SPA chiedeva alla Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari  l’Iscrizione Ipotecaria di una serie di immobili di proprietà del  contribuente. Il provvedimento cautelare ha avuto la sua ratio  in considerazione del mancato pagamento di una serie di cartelle esattoriali aventi ad oggetto tributi e contributi di diversa natura; in particolare, trattasi di contributi consortili, diritti camerali, tributi erariali. Al provvedimento cautelare così come  disposto dal Concessionario  ex art.77 del D.P.R. n°602/1973  si è opposto  il contribuente il quale ha contestato l’illegittimità del provvedimento cautelare poichè rinveniente da  diciassette cartelle esattoriali (richiamate nell’estratto di ruolo allegato al provvedimento di Ipoteca immobiliare) in ordine alle quali è intervenuta la prescrizione del termine quinquennale previsto dall’art.2948 del Codice civile. Il Collegio tributario foggiano in considerazione della data di notifica delle ridette cartelle esattoriali ha rilevato la tardività della notifica ritenendo applicabile il termine breve quinquennale previsto dall’art.2948  del Codice civile  disponendo,  conseguentemente, la cancellazione dell’Ipoteca immobiliare.

La pronuncia della Commissione Tributaria di Foggia ha recepito nel caso di specie l’orientamento giurisprudenziale assunto dalla Suprema Corte di Cassazione in concomitanza della Sentenza n°4238 del 17 dicembre 2009 depositata il 23/02/2010 in occasione della quale i Giudici di Palazzaccio hanno disposto l’applicabilità del termine di prescrizione breve quinquennale previsto dall’art.2948 n°4 del Codice civile per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente rinveniente da obbligazioni periodiche o di durata caratterizzate dal fatto che la prestazione stessa è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo in modo che soltanto con il decorso del tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio stesso (in tal senso: Cass. Sen. n°2941/2007; Cass. Sen. n°4271/2003;; Cass. Sez. Unite  Sen.n°10955/2002). I tributi locali e i contributi consortili secondo la Suprema Corte possono essere considerati secondo elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da un presupposto  di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in relazione alla quale l’utente è tenuto ad una erogazione periodica dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall’ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso

Per quanto la Sentenza della Suprema Corte  abbia confermato un orientamento giurisprudenziale già palesato in altre occasioni, tuttavia, non ci sono dubbi sul fatto che la pronuncia sopra richiamata (Sen. n°4238/2010) ha focalizzato ulteriormente alcuni concetti salienti che hanno permesso di capire quando un credito è assoggettabile al termine di prescrizione breve quinquennale previsto dall’art.2948 C.c. anziché al termine decennale previsto dall’art.2946 C.c. Nella circostanza la Suprema Corte ha ritenuto di estendere la fattispecie dei tributi locali (Tarsu, Tosap, Contributi consortili) alla casistica ricollegabile ai pagamenti che integrano un corrispettivo di forniture elettriche o idriche con l’unica differenza che in ragione della natura impositiva del rapporto i corrispettivi stessi  che integrano i tributi locali non sono immediatamente collegati all’entità del beneficio conseguito dal contribuente o, all’entità dei consumi imputabili allo stesso soggetto passivo. Si tratta, pertanto, di una Sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha ulteriormente esteso la sfera d’azione dei crediti assoggettabili a prescrizione breve ritenendo applicabile il termine quinquennale (anziché quello decennale)  anche ai tributi locali allorquando questi implicano una debenza periodica riconducibile alla configurabilità di un’obbligazione tributaria di durata che trova la sua ragione in un unico presupposto impositivo.

E’ questo un principio giurisprudenziale di cassazione che non mancherà di produrre effetti consistenti in sede di riscossione coattiva poichè rischia di delegittimare migliaia di provvedimenti esecutivi notificati dal Concessionario preposto, il cui fine è quello di rendere solvibili crediti che risulteranno già prescritti. Il caso discusso in sede di  merito davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia ne è un chiaro esempio.

Avv. Giuseppe DURANTE

Avvocato Tributarista- Esperto di Fiscalità Locale e Contenzioso Tributario – Pubblicista