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Imposta sulla pubblicità: avvisi di accertamento nulli se non sono sufficientemente motivati.

[tratto da Tributi Locali e Regionali, 2/2015]

Gli elementi che un avviso di accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) deve contenere non si limitano solo al contenuto del messaggio, perché deve essere indicata la superficie del mezzo pubblicitario, la riconducibilità del prodotto a quella impresa, il produttore del bene oltre che del proprietario del mezzo pubblicitario; tutti coobbligati solidali. Occorrono, quindi, foto e disegni. Si tratta di componenti della fattispecie impositiva che devono necessariamente risultare dalla lettura dell’atto impositivo. In mancanza, l’avviso di accertamento deve essere annullato per carenza di prova. E’ quanto ha disposto la Commissione tributaria provinciale di Bari, Sezione 20 in concomitanza della Sentenza n°525 del 10/02/2015 depositata in Segreteria il 24/02/2015. Si tratta di un principio giurisprudenziale  che trova la sua ratio nell’osservanza dei principi normativi contenuti nell’art.7 della L.n°212/2000 da cui gli enti impositori non possono prescindere, più che mai in sede di accertamento, al fine di salvaguardare sempre e comunque l’esercizio del diritto di difesa del contribuente costituzionalmente assistito.

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  • Il caso.

La questione impositiva di cui si tratta rinviene dalla notifica di un avviso di accertamento emesso dal Comune in materia di ICP nei confronti di una Società esercente attività commerciale all’ingrosso  all’interno di un centro commerciale. La richiesta di pagamento del tributo  veniva ricondotta alla presenza di una serie di cartelli ed insegne presenti in prossimità della sede della società. La società impugnava l’avviso di accertamento ICP per carenza del presupposto d’imposta, ritenendo non configurabile  la previsione  normativa di cui all’art.5, comma 1 del D.lgs.n°507/1993, trovandosi la sede della società in un’area privata e non in un luogo pubblico o aperto al pubblico come espressamente previsto dal richiamato art.5.

 

La società eccepiva altresì il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento ICP opposto, non avendo l’ente impositore richiamato in atti le modalità attraverso le quali era stato possibile verificare la presenza in loco di cartelli e insegne pubblicitarie in considerazione dei quali era stata mossa la richiesta di pagamento dell’imposta. In altre parole, dalla lettura testuale dell’atto impositivo non era dato evincere se i ridetti cartelli erano stati individuati attraverso accesso diretto in loco con misurazione delle superfici riconducibili ai cartelli e alle insegne in contraddittorio con il legale rappresentante della società o se, in alternativa, la presenza degli stessi era stata cristallizzata dal Comune attraverso rilievi fotografici attestanti data e luogo certo di ubicazione degli stessi.

 

  • La Sentenza della CTP di Bari – Osservanza dell’obbligo della motivazione ex art.7 della L.n°212/2000.

Il Collegio tributario di prime cure nella casistica in oggetto  ha ritenuto giustamente fondata la doglianza mossa dalla società ricorrente in ordine al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento ICP prescindendo dalla  stessa questione di merito.

In particolare, deve ritenersi  fondamentale per assicurare ad un avviso di accertamento una congrua motivazione l’indicazione dei presupposti di fatto nonché delle ragioni giuridiche che hanno legittimato l’emissione dell’atto impositivo avente ad oggetto la richiesta di pagamento.

Nel caso di specie, il presupposto di fatto ossia l’an deve essere necessariamente ricondotto alle modalità  specifiche attraverso le quali l’ente impositore ha verificato la presenza effettiva di cartelli e insegne pubblicitarie, in prossimità della sede della società ricorrente; unitamente al dato temporale non meno importante in cui tale rilevamento sarebbe avvenuto in considerazione del fatto che i mezzi pubblicitari mutano nel tempo, poiché gli esercizi che propongono  certi prodotti possono non essere gli stessi e gli stessi prodotti reclamizzati possono mutare da un anno all’altro. Nulla di tutto questo è stato indicato dal Comune impositore nell’avviso di accertamento ICP emesso e notificato alla società ricorrente, limitandosi, l’ente impositore, a richiamare in atti  solo il numero delle insegne, la tipologia e la superficie metrica di riferimento.

Del resto, nulla in termini probatori (rilievi fotografici, relazioni attestanti accessi in loco, ecc.) è stato esibito dallo stesso comune in sede giudiziale al fine di colmare in qualche modo la carenza motivazionale riconducibile all’avviso di accertamento ICP, esimendosi l’ente dal dimostrare anche nella successiva fase giudiziale gli elementi costitutivi del tributo a carico del soggetto accertato.

E’  questa in sostanza la motivazione per cui il Collegio tributario barese ha disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento ICP pur dando ragione nel merito al comune circa l’effettiva configurabilità del presupposto d’imposta così come previsto dall’art.5, comma 1 del D.lgs.n°507/1993 e, quindi, sulla tassabilità delle  insegne pubblicitarie. A dimostrazione che l’aspetto formale spesso  può vanificare la  pretesa impositiva, per quanto fondata.

Avv. Giuseppe DURANTE