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TARES, esenzione in caso di immobile inutilizzato.

TARES – Richiesta di esenzione dalla tassa  in caso di  immobile inutilizzato – soggettività passiva – sussiste – Obbligo dichiarativo del contribuente in ordine alle cause del possibile esonero – Necessità.

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. X (Presidente: Volpe C. – Relatore: Zonno D.). Sent. n. 2609 del 16 ottobre 2014.

 Il mancato inutilizzo di un locale comunque a disposizione non legittima l’esonero dal pagamento della tassa, diversamente dalla oggettiva inutilizzabilità come richiamata dall’art.62 co.2 del D.lgs.n°507/93 che invece permette l’esonero dal pagamento del tributo.

Non possono avere alcuna valenza probatoria eventuali comunicazioni postume inoltrate al Comune dal contribuente,  attestanti l’inutilizzabilità dell’immobile poiché derogatorie rispetto all’art.14, comma 33 del D.L. n°201/2011.

 

Nota dell’Avv. Giuseppe DURANTE

Il Caso.

Con avviso di pagamento un Comune impositore richiedeva il pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il periodo d’imposta 2013 in relazione ad una serie di immobili. Per tre di essi il ricorrente provvedeva regolarmente nei termini di legge al pagamento della tassa; per il quarto immobile contestava la legittimità dell’imposizione tributaria poiché il locale in questione risultava inutilizzato dal 2012 a seguito della sopravvenuta risoluzione del contratto di locazione che aveva legittimato l’occupazione dell’immobile, fino alla metà del 2012. Il ricorrente contestava, altresì, la richiesta di pagamento intimata dal Comune, anche in considerazione della inutilizzabilità dell’immobile attesa la mancanza di impianti, macchinari, attrezzature, nonché, l’interruzione della fornitura di energia elettrica.

Previa formale costituzione in giudizio, il Comune convenuto resisteva ai motivi di doglianza mossi dal ricorrente. In particolare, l’ente impositore segnalava al Collegio tributario adito l’omessa preventiva comunicazione/dichiarazione all’Amministrazione comunale da parte del contribuente circa la sussistenza di eventuali cause di esonero sopravvenute nell’anno 2012 riguardanti il locale in questione; omissione del contribuente censurabile in osservanza a quanto disposto dal comma 33, art.14 del D.L. 201/2011 essendosi sottratto il contribuente ad un preciso obbligo dichiarativo.

Ad esito dell’udienza pubblica il Collegio tributario di prime cure rigettava il ricorso ritenendolo infondato; pertanto, confermava la debenza TARES per il periodo d’imposta 2013.

 

 Esenzione dal pagamento della TARES: conditio imprescindibile è l’inutilizzabilità oggettiva dell’immobile.

Ad avviso di chi scrive, può dirsi condivisibile l’orientamento giurisprudenziale palesato dal Collegio tributario di prime cure che nel caso di specie uniformandosi integralmente ad un precedente giudicato dello stesso Collegio avente ad oggetto una casistica identica riferita al periodo d’imposta 2012, ha ritenuto legittima la richiesta di pagamento TARES intimata a carico del contribuente, recependo in toto il principio normativo disposto dalla previgente previsione normativa di cui all’art.62, comma 2 del D.lgs.n°507/1993 (istitutivo della TARSU) in cui era espressamente disposto: “ non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi documentalmente rilevabili o ad idonea documentazione”.

Prendendo spunto dalla previsione normativa sopra richiamata è necessario, ad avviso di chi scrive, evidenziare due principi  inequivocabili, applicabili in regime di TARSU ma anche in chiave TARES:

a) la possibilità di esenzione dal pagamento della tassa alla sola condizione che l’immobile in oggetto risulti caratterizzato da uno “status” di “inutilizzabilità oggettiva” rinveniente, quest’ultima, dall’assunto “obbiettive condizioni di inutilizzabilità” contenuto nella norma sopra richiamata; status dell’immobile che in quanto tale pregiudica inevitabilmente l’utilizzo dello stesso anche in caso di eventuale volontà contraria del proprietario o dell’occupante l’immobile. E’ il caso, volendo fare qualche esempio, degli immobili diroccati privi di infissi primari e/o secondari, dei ruderi o dei locali non serviti dalle utenze domestiche (energia elettrica – gas – rete idrica e/o fognante), circostanze queste, oggettivamente riconoscibili che inevitabilmente rendono inidoneo l’immobile per qualsiasi utilizzo;

-b) la necessità imprescindibile che il contribuente (che si trova nella circostanza rubricata alla lett.a) faccia menzione nella sua dichiarazione originaria o in una successiva dichiarazione di variazione, se trattasi di condizione sopravvenuta, delle circostanze che hanno implicato l’oggettiva inutilizzabilità dell’immobile.

L’inutilizzabilità oggettiva dell’immobile come sopra identificata che legittima senza dubbio l’esenzione dalla debenza del tributo deve essere distinta dalla mera inutilizzabilità cosiddetta soggettiva. E’ il caso dei locali inutilizzati ma a disposizione. Trattasi di immobili generalmente liberi da persone e cose che tuttavia si presentano idonei dal punto di vista strutturale e funzionale all’utilizzo a cui sono o possono essere destinati da parte del proprietario o del soggetto occupante, ma, inutilizzati di fatto per  volontà espressa dei soggetti legittimati.

Bene, la cosiddetta inutilizzabilità soggettiva o inutilizzazione in concreto dell’immobile, non può legittimare alcuna esenzione dalla debenza TARES che in questo caso sconta il pagamento della tassa in osservanza a quanto disposto espressamente dall’art.14, comma 3 del D.L. 201/2011 idoneo anche solo potenzialmente alla produzione di rifiuti.

Con riferimento al caso di specie, il Collegio tributario di prime cure ha ritenuto non condivisibili le doglianze lamentate da parte ricorrente, in primo luogo, in considerazione della configurabilità nel caso de quo di una mera “inutilizzabilità in concreto” dell’immobile, che equivale, se vogliamo, alla inutilizzabilità soggettiva come sopra richiamata; condizione, quest’ultima non sufficiente a legittimare la richiesta di esenzione dalla tassa, trattandosi comunque di un immobile suscettibile di produrre rifiuti, quindi tassabile ex art.14 comma 3 del D.L. n°201/2011. In secondo luogo, per non avere mai dichiarato il ricorrente al Comune impositore, in deroga all’art.14, comma 33 del D.L. n°201/2011 la sussistenza di circostanze che legittimassero un possibile esonero dal pagamento della tassa con riferimento a quell’immobile.

Non condivisibile, a parere dello scrivente, è invece l’orientamento assunto dal Collegio tributario in ordine alla mancata valenza probatoria di eventuali comunicazioni o elementi probatori resi ex post dal contribuente rispetto alla dichiarazione originaria. Infatti, non va dimenticato che è fatta comunque salva la possibilità per il ricorrente di provare anche in sede giudiziale la sussistenza degli elementi oggettivi aventi valore probatorio che configurano uno status di oggettiva inutilizzabilità dell’immobile.

Tuttavia, proprio in merito all’onere probatorio il Collegio tributario di prime cure ha censurato il comportamento processuale del ricorrente, non avendo quest’ultimo offerto in sede giudiziale alcun elemento probatorio a supporto della propria tesi, configurandosi, una inutilizzabilità dell’immobile “rimasta una mera allegazione non supportata da alcun elemento di prova”.

Avv. Giuseppe DURANTE