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Dichiarazione congiunta dei coniugi. “Coobbligati in solido” in caso di pagamento di imposte accertate

La normativa di riferimento che prevede la possibilità che i coniugi non separati hanno la facoltà di presentare su unico modello la dichiarazione unica del redditi, dispone espressamente: a) che le somme dovute vanno iscritte a ruolo a nome del marito e che la conseguente cartella va a questi notificata nonché che gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi con notifica eseguita nei confronti del marito; b) che “i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito”. Tale normativa  prevede altresì che, la libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, implica l’accettazione da parte degli stessi dei rischi inerenti alla disciplina propria dell’istituto e, specificamente, sia quelli inerenti alla previsione della notifica degli atti impositivi al solo marito, sia quelli concernenti le conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali. E’ quanto ha disposto la Corte di Cassazione nell’Ordinanza 05 gennaio 2022, n. 262. In altre parole, i giudici di Palazzaccio hanno confermato la configurabilità di una coobligazione in solido dei coniugi, in caso di presentazione congiunta del modello unico.


Il caso

La questione posta al vaglio dei giudici di Legittimità e riconducibile nel caso di specie alla impugnazione di  un preavviso di iscrizione ipotecaria riferito al periodo di imposta 1995 a cui faceva seguito un atto di iscrizione ipotecaria relativo ai periodi di imposta 1995 e 1996 seguito, quest’ultimo, da una intimazione di pagamento relativa ai medesimi periodi di imposta, quali atti successivi rispetto alla  prodromica cartella di pagamento notificata e non impugnata e con la quale l’ADER territorialmente competente aveva intimato alla contribuente, quale coobbligata in  solido del coniuge, il pagamento dell’importo  complessivo di € 627.827,16. Il ruolo era stato iscritto in considerazione della definitività della sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso introduttivo del marito. Nella vertenza in oggetto,  la contribuente ha eccepito in sede di merito, la nullità della cartella  esattoriale e degli atti successivi alla stessa, essendo il titolo in questione fondato su un giudicato formatosi in relazione a un giudizio al quale la stessa, non aveva partecipato. La contribuente ha, poi, eccepito il giudicato esterno formatosi a seguito di altra sentenza della stessa  Corte  di Cassazione (Cass.Sez. V, 16 novembre 2012, n. 20109), nel cui giudizio la contribuente aveva impugnato una precedente cartella, notificata nel 2002 e in cui era stata accertata l’omessa notificazione degli atti impositivi al coniuge. La CTP adita  dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo. La CTR della Campania, in sede di gravame, con sentenza   accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo, in primo luogo, priva di effetti nei confronti della contribuente la cartella di pagamento notificata  in data 18 maggio 2011 poichè meramente riproduttiva della prima cartella  esattoriale, emessa a seguito di un giudizio nel quale la stessa era rimasta estranea. Per cui, secondo i giudici tributari del gravame il giudicato divenuto definitivo e riferito al giudizio intrapreso dal marito, non poteva esplicare i suoi effetti anche nei confronti della moglie. Proponeva ricorso per cassazione l’Ufficio impositore eccependo, in sede di legittimità, quattro motivi di doglianza. Resisteva con rituale controricorso parte convenuta.

 

L’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza N°262 del 05 gennaio 2022

L’orientamento assunto dai giudici di Legittimità nell’Ordinanza in commento ha chiaramente evidenziato che la possibilità previste ex legte per i coniugi non separati, di presentazione congiunta della dichiarazione dei redditi, implica inevitabilmente la configurabilità di una coobligazione in solido degli stessi in caso di mancato pagamento delle imposte di spettanza. E’ il caso della vicenda posta al vaglio degli Ermellini.

In particolare, l’art. 17 della L. 114/1977 (nella versione applicabile ratione temporis) nel prevedere che i coniugi non separati hanno la facoltà di presentare su unico modello la dichiarazione unica del redditi  dispone una duplice conseguenza: a) le somme dovute vanno iscritte a ruolo a nome del marito e che la conseguente cartella  a questi notificata nonché eventuali accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi, con notifica però eseguita nei confronti dei marito; b) che entrambi i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento di imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito.

Tale normativa trova la sua ratio in considerazione del fatto che,  con la libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell’istituto e, specificamente, sia quelli inerenti alla previsione della notifica degli atti impositivi al solo marito sia quelli concernenti le conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali; ciò, fatta, salva la possibilità per la moglie di contestare, nel merito, l’obbligazione del marito entro i termini decorrenti dalla notifica dell’atto.

La premessa di cui sopra, implica l’osservanza di due principi di carattere generale: a) il principio secondo il quale la responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato “dichiarazione congiunta” opera anche nel caso in cui il coniuge co-dichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante e, addirittura, quando detti redditi siano provento di illecito penale da esso commesso Ne deriva, da un lato, che l’accertamento dell’avvenuta notificazione dell’avviso di accertamento al coniuge, ove non impugnato, esplica i suoi effetti nei confronti della contribuente, posto che la legittimazione della co-dichiarante all’autonoma impugnazione dell’avviso di accertamento notificato al marito persiste, pur essendo lo stesso divenuto definitivo nei confronti di quest’ultimo» (Cass.Sez. V, 22 luglio 2021, n. 20996).

Con riferimento al caso di specie, i motivi di doglianza mossi dalla moglie-ricorrente sono incentrati sull’omessa notifica degli atti impositivi al coniuge. Sennonché, la cartella notificata il 18 maggio 2011, costituente oggetto del giudizio posto al vaglio degli Ermellini è successiva alla sentenza che ha definitivamente consolidato il credito erariale che ha legittimato l’iscrizione a ruolo a carico del marito, estesa ex lege alla moglie. Quest’ultima,  aveva, comunque, la possibilità  di impugnare il titolo esecutivo, facendo valere, con apposita opposizione, ragioni a discarico. E’ pacifico che, anche per i vizi più gravi, ancorché, implicanti nullità radicali della cartella, la parte contribuente era onerata dell’impugnazione della stessa in assenza della quale la pretesa diviene definitiva, precludendo al contribuente l’impugnazione anche degli atti consequenziali e successivi, se non per vizi propri degli stessi.

Il richiamo normativo posto dai giudici di Legittimità nell’Ordinanza in commento ha confermato pertanto la sussistenza di una coobligazione in solido che grava sui coniugi che  volutamente decidono di formalizzare una dichiarazione dei redditi congiunta. Il fatto di presentare nei termini di legge un modello unico congiunto in cui attraverso un’unica presentazione gli stessi dichiarano i loro rispettivi redditi riferiti all’anno d’imposta considerato, implica che una eventuale debenza tributaria dovuta da uno dei coniugi investe, in termini di obbligazione tributaria, anche l’altro coniuge, pur essendo quest’ultimo completamente estraneo ad un giudizio intrapreso e definito solo nei confronti di uno dei due (il marito). Gli effetti esecutivi della sentenza passata in giudicato, per mancata presentazione dell’appello, investono anche l’altro coniuge pur essendo quest’ultimo  estraneo al giudizio in questione.

A parere di chi scrive, è per certi versi discutibile l’orientamento assunto dai giudici di Palazzaccio nella questione in esame. Per quanto la casistica sia riconducibile nel caso di specie ad una circostanza ben precisa, ossia, quella che riguarda la presentazione congiunta della dichiarazione dei redditi da parte di due coniugi non separati, tuttavia, non ci si può esimere dall’evidenziare che la normativa sopra richiamata deroga  per certi versi  ad un principio generale disposto dall’art.2909 cc in cui è previsto testualmente: “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. In altre parole, gli effetti  dispositivi della sentenza passata in giudicato possono avere  efficacia solo  nei confronti delle parti regolarmente costituite nel giudizio definito con quella pronuncia, precludendo la possibilità di avere efeftti nei confronti di soggetti terzi rispetto alla contesa giudiziale.