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Srl a ristretta base azionaria: escluse dall’unitarietà dell’accertamento

La previsione normativa di cui all’art.4, comma 2 del D.lgs.n°218/1997 riferita all’unitarietà dell’accertamento in capo alla società e ai soci non è applicabile alle società di capitali a ristretta base societaria, tra cui ovviamente le Srl. Lo ha disposto la Corte di Cassazione in concomitanza dell’Ordinanza N°37193 del 29 novembre 2021. Si tratta di una pronuncia non di poco conto poiché nella prima parte, ove ce ne fosse ancora bisogno, conferma l’orientamento ormai consolidato secondo cui, in tema di accertamento IRPEF nel caso di società di capitali a ristretta base societaria è legittima la presunzione di attribuzione ai soci di eventuali utili extra contabili accertati dall’ufficio. Nella seconda parte, l’Ordinanza in commento, esclude il comparto riconducibile alle società di capitali, dalla possibilità di definizione unica e concomitante dell’accertamento con adesione sia per la società sia per i singoli soci, sia per gli associati in osservanza a quanto previsto dal richiamato D.lgs.n°218/1997. L’orientamento palesato dai giudici di Palazzaccio inasprisce ulteriormente la possibilità di definizione o meglio di regolarizzazione della questione impositiva riferita ad un accertamento notificato dall’ADE nei confronti di una società di capitali a ristretta base societaria. Pertanto, in ottemperanza all’orientamento espresso dagli Ermellini, nel in caso di istanza di accertamento con adesione della Srl accertata ex D.lgs.n°218/1997, l’eventuale definizione tributaria formalizzata  tra la società di capitali e l’ufficio accertatore non è estensibile ai soci e, pertanto, non ha effetti nei confronti degli stessi, in qualità di persone fisiche.


 

Il caso

Nei fatti l’Agenzia delle entrate chiedeva la cassazione della sentenza con la quale la CTR delle Marche, accogliendo l’appello di una contribuente e in riforma della pronuncia di primo grado, aveva annullato l’avviso di accertamento con cui alla contribuente stessa era stato rideterminato, ai fini Irpef, il reddito relativo all’anno d’imposta 2004. In particolare, l’atto impositivo era stato emesso all’esito della definizione dell’accertamento -con adesione, che per il 2004 aveva attinto la S.r.l. (a ristretta base partecipativa) di cui la contribuente era socia. I giudici tributari di prime cure avevano respinto le ragioni addotte  dalla contribuente nel ricorso introduttivo. La CTR Marche, in sede di gravame,  ribaltando  il giudicato di primo grado aveva  accolto l’appello dell’ufficio impositore, annullando il ricorso introduttivo.

In particolare, i giudici tributari di appello avevano ritenuto irrituale l’accertamento condotto nei confronti della contribuente poiché effettuato in deroga espressa a quanto disposto dalla previsione normativa di cui  all’art. 4 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218. avverso la sentenza di appello l’ADE ricorreva in cassazione al fine di ivi evidenziare la violazione nonché falsa applicazione della previsione normativa di cui all’art.4 comma 2 del D.lgs.n°218/1997. Riteneva, inoltre, il giudice del gravame che la presunta distribuzione degli utili ai soci fosse priva di indizi gravi, precisi e concordanti. Si costituiva l’ufficio impositore in sede di legittimità, affidandosi a due motivi di doglianza che giustificavano la censura del giudicato di seconde cure. In particolare, con il primo motivo di ricorso veniva ececpita la violazione nonché falsa applicazione dell’art.5  del Dpr n°917/86, art.2697 cc e art.2729 cc nonché degli artt.-38 e 41 bis del Dpr n°600/1973. Con il secondo motivo di ricorso veniva altresì eccepita la violazione e falsa applicazione dell’art.4, comma 2 del D.lgs.n°218/1997 in relazione all’art.360, comma 1 n.3 cpc.Resisteva in giudizio la Srl con rituale controricorso in Cassazione.

 

La pronuncia della Corte di Cassazione  espressa con l’Ordinanza N°37193 del 29 novembre 2021

L’orientamento espresso dagli Ermellini ha  accolto entrambi i motivi di censura eccepiti dall’ufficio ricorrente.

In particolare, l’accoglimento dell’eccezione riferita alla violazione dell’art.4 comma 2 del D.lgs.n°218/1997 la seconda parte dell’Ordinanza in commento trova la sua ratio in considerazione del tenore testuale del più volte richiamato artr 4, comma 2 del D.lgs.n°218/1997 in cui è disposto testualmente: “Nel caso di esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, l’ufficio competente all’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio”.

Da una lettura testuale della previsione normativa sopra richiamata è di tutta evidenza come la stessa fa riferimento unicamente alle società di persona, ossia, ad una ben precisa tipologia di società, non certo riconducibili alle società di capitali, tra cui rientrerebbe la Srl. Ne deriva, la possibilità di applicazione dell’unitarietà dell’accertamento prevista dal  più volte richiamato art.4, comma 2 del D.lgs.n°218/1997 unicamente in favore della tipologia di società da esso menzionate. Ossia,  le imprese familiari di cui all’art.5 del DPR n°917/86, ovvero, azienda coniugale esercitata “non in forma societaria”. Per cui, l’applicazione testuale della previsione normativa sopra richiamata, non permette l’estensibilità della stessa al comparto riconducibile alle società di capitali  poiché non menzionate dal D.lgs.n°218/1997.

I giudici di Legittimità, dunque, hanno accolto la richiesta di cassazione del giudicato di seconde cure così come depositato dalla CTR Marche e  proposto dall’ADE ricorrente, precisando che, nel caso di specie, la denuncia di irritualità dell’accertamento con adesione evidenziata in sentenza dal giudice d’appello, non ha tenuto conto che, la menzionata previsione normativa (art.4, comma 2 del D.lgs.n°218/1997) oltre che ai soggetti individuali esercenti un’impresa o una professione, può essere applicata unicamente alle società di persone, tra cui  ovviamente non può annoverarsi la società di capitale a ristretta base partecipativa. Pertanto,  la Corte di Casaszione anche sotto questo aspèetto ha ritenuto errato il giudicato di seconde cure così come depositato dalla CTR adita, pretendendo i giudici del gravame di applicare al caso di specie un iter accertativo che  esula dalla casistica in oggetto. Ne deriva che, la sopravvenuta definizione dell’accertamento formalizzata per la società di capitale, in concomitanza non neutralizza gli effetti dell’accertamento mosso dall’ADE nei confronti dei singoli soci, in qualità di persone fisiche, precludendo pertanto l’unitarietà dell’accertamento di cui al più volte menzionato art.4, comma 2 del D.lgs.n°218/1997. Gli Ermellini hanno pertanto cassato la sentenza di appello rinviando la questione alla CTR delle Marche in diversa composizione.