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Cartelle di pagamento: prescrizione quinquennale solo per le sanzioni accessorie

Si applica il termine di prescrizione quinquennale per le sanzioni accessorie al tributo che non derivino da un provvedimento giurisdizionale e comunque inserite nelle cartelle di pagamento. Lo ha stabilito  la  sesta sezione della  Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 23162 del 22 ottobre 2020. In particolare, i Giudici di Palazzaccio hanno  precisato che la contestuale richiesta di pagamento delle sanzioni (irrogate per la violazione tributaria commessa dal contribuente) legata al mancato pagamento del tributo, non coinvolge la prescrizione delle sanzioni amministrative che resta comunque quinquennale .Gli Ermellini hanno mantenuto distinti i due termini di prescrizione per quanto i tributi di spettanza e le relative sanzioni accessorie vengano indicate entrambe nella stessa cartella di pagamento.       


 

Il caso:

La questione impositiva posta al vaglio dei Giudici di Cassazione  è riconducibile  nel caso di specie alla opposizione avverso quindici cartelle di pagamento che la ricorrente assumeva mai notificate e di cui impugnava l’intimazione di pagamento. T

Tra i motivi di doglianza posti nel ricorso introduttivo  veniva eccepita la mancata notifica delle cartelle e pertanto la sopravvenuta  la prescrizione della pretesa tributaria richiamata nei titoli esecutivi.

In particolare, la Commissione tributaria a cui si era rivolta il contribuente aveva recepito quanto eccepito da parte ricorrente; ossia,  l’avvenuta prescrizione quinquennale sia dei tributi erariali (Irpef, Ires e Iva) sia delle sanzioni accessorie al tributo e comunque irrogate nelle cartelle di pagamento. Avverso la sentenza di prime cure l l’Agenzia delle Entrate ricorreva con due motivi di censura:

-con il primo motivo di doglianza  veniva contestata la prescrizione quinquennale dei tributi erariali, non applicabile alla fattispecie in questione;

– con il secondo, veniva contestata la mancata considerazione, nella decisione, che le sanzioni erano applicate contestualmente al recupero del tributo. In particolare, secondo i giudici di merito, ai sensi dell’articolo 24, comma primo, D.Lgs n. 472/97 le sanzioni accessorie sono sottoposte allo stesso termine di prescrizione decennale previsto per il tributo.

 

L’Ordinanza della Corte di Cassazione  N°23162 del 22 ottobre 2020
La  Corte di Cassazione, limitatamente alle sanzioni accessorie , ha confermato la decisione dei giudici di merito e  pertanto annullato la pretesa erariale.  In particolare, gli Ermellini  hanno espressamente  chiarito che la previsione normativa di cui all’articolo 24, comma 1 del D.lgs.n°472/1997 autorizza l’agente della riscossione a chiedere con una stessa cartella di pagamento anche  le sanzioni tributarie unitamente ai tributi  di spettanza (IRPEF, IVA, IRAP); tuttavia, la norma sopra richiamata, non è  comunque idonea a modificare il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative accessorie previste  per violazioni di norme tributarie previsto  esplicitamente in cinque anni ai sensi di quanto disposto  dall’articolo 20, comma 3, D.Lgs n.546/92: “Non si condivide”, hanno scritto gli Ermellini  nell’Ordinanza n°23162, la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate ricorrente, secondo la quale, in caso di contestuale richiesta di pagamento di tributi erariali e di sanzioni amministrative legate al mancato pagamento delle prime, sarebbe applicabile a entrambi detti crediti il termine prescrizionale decennale; non è sufficiente al riguardo il richiamo all’art. 24, comma 1 del D.Lgs n. 472 del 1997 alla stregua del quale per la riscossione della sanzione, si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce; detta norma invero autorizza unicamente l’agente della riscossione a chiedere, con una stessa cartella, il pagamento di entrambi detti crediti tributari e non è quindi idonea a innovare in ordine al termine prescrizionale quinquennale, fissato per le sanzioni dal precedente art. 20, comma 3”.
La Corte di Cassazione ha aggiunto che la giurisprudenza di legittimità consente di derogare a tale specifico termine prescrizionale quinquennale fissato per il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie legate alle violazioni tributarie solo in caso di sentenza passata in giudicato.  Solo in quest’ultima ipotesi, hanno sottolineato i giudici di Cassazione, il termine di prescrizione da applicare alle sanzioni non potrà essere che quello decennale.
In altre parole,  la Corte di Cassazione  accogliendo il primo motivo di ricorso depositato dall’Avvocatura Generale dello Stato ha stabilito che il termine di prescrizione dei tributi erariali  (Irpef, Ires ed Iva) è decennale ex art.2946 cc; mentre, rigettando il secondo motivo posto in atti dal ricorrente ha stabilito che le sanzioni accessorie , sia pure legate al tributo, si prescrivono in cinque anni. In altre parole, pur inseriti nella stessa cartella  di pagamento emessa ex post rispetto all’iscrizione a ruolo, la sorte capitale riconducibile all’imposta pura e le sanzioni accessorie irrogate in considerazione della violazione tributaria del caso  seguono  termini di prescrizionali distinti.