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TARSU dovuta se il soggetto non indica in dichiarazione la causa di esenzione o riduzione della tassa.

[tratto da La Settimana Fiscale, 43/2013]

Commento alla Sentenza N°177 del 16/09/2013 della CTR LECCE.

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l’utilizzo di una tariffa convenzionata disposta dal Regolamento comunale quale base di calcolo della tassa dovuta dall’esercente il commercio ambulante, nel mercato settimanale per l’uso discontinuo di un posto fisso, rispetta le prescrizioni previste dall’art.77 del D.lgs.n°507/1993 che, non impone si debba tenere conto, per il criterio della omogenea potenzialità dei rifiuti e ai fini del calcolo, dei giorni di presenza effettiva, posto che il principio generale che governa la TARSU è costituito dal rapporto con la disponibilità dell’area produttiva di rifiuti per il periodo consentito dalla occupazione o dalla detenzione temporanea, anche in ragione dei costi fissi derivanti dalla relativa messa a disposizione. E’ quanto ha disposto la Commissione Tributaria Regionale di Lecce in concomitanza della SENTENZA N°177 pronunciata il 16 settembre 2013 e depositata in Segreteria il 01 ottobre 2013.  Quello palesato dai Giudici tributari leccesi è un principio giurisprudenziale confermato dalla stessa Corte di Cassazione (Cass. Sez.5, Sen.04/04/2013, n°8136) che in più di una occasione ha evidenziato che spetta al contribuente dare prova certa, non già di fare un uso discontinuo della superficie occupata o detenuta, ma, di avere una disponibilità discontinua della superficie interessata che è circostanza ben diversa dalla prima. I Giudici tributari salentini in concomitanza della pronuncia in commento hanno pertanto ulteriormente ribadito il principio secondo cui, qualsiasi beneficio richiesto dal soggetto passivo TARSU (occupazione temporanea della superficie) in termini di riduzione o esenzione dall’obbligazione tributaria TARSU, non può prescindere dall’onere per il soggetto richiedente (ex art.2697 comma 2 c.c.) di dare prova certa e circostanziata in sede di dichiarazione TARSU o con denuncia di variazione, circa la configurabilità di situazioni particolari legittimanti il regime di privilegio richiesto.

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  • Il Caso.

Facendo seguito al giudizio tributario di prime cure, la Commissione Tributaria di Lecce, accoglieva il ricorso introduttivo proposto dal ricorrente persona fisica, a seguito della preventiva notifica, a suo carico,  di un avviso di accertamento a rettifica TARSU a mezzo del quale il Comune impositore aveva richiesto il versamento della differenza  della tassa riconducibile, nel caso di specie,  ad una maggiore superficie metrica accertata dal Comune (mq.118), rispetto a quella dichiarata (mq.32), oltre sanzioni e interessi come per legge.

In particolare, relativamente alla questione di merito, il ricorrente richiamava in atti la previsione normativa di cui all’art.63 del D.lgs.n°507/1993 secondo cui la soggettività passiva TARSU è strettamente subordinata alla occupazione e detenzione stabile ( e non occasionale) di locali e aree in quanto tali soggette a tassazione. Nello specifico, parte ricorrente, evidenziava in sede di ricorso la sussistenza di un contratto di concessione formalizzato con una società sportiva di Lecce, secondo cui era prevista una occupazione sporadica ( e non stabile e continuativa) della superficie interessata da parte del ricorrente; motivo per cui  non poteva dirsi configurabile, nel caso di specie, la previsione normativa di cui al richiamato art.63 del D.lgs.n°507/1993. Il Collegio tributario di prime cure accoglieva la tesi del ricorrente ritenendola fondata, con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento TARSU emesso dal Comune.

Resisteva in appello il Comune di Lecce evidenziando in sede di gravame che, a mente dell’art.62 D.lgs.n°507/1993 il presupposto d’imposta che legittima la debenza TARSU, rinviene dall’occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti; per cui, richiamando  la casistica in questione,  l’occupazione da parte del ricorrente di nove locali adibiti ad attività di bar all’interno dello stadio cittadino (con riferimento ai quali il ricorrente aveva dichiarato una superficie di mq 20 anziché mq138), giusta contratto di concessione sopra richiamato, legittimava, comunque, il pagamento della TARSU a carico dell’occupante per il periodo d’imposta accertato. Per questi motivi, il Comune appellante chiedeva, in sede di gravame, la revoca della sentenza di prime cure. Si costituiva nel giudizio di appello parte appellata che, con proprio atto di controdeduzioni ribadiva le doglianze già ampiamente sollevate nel ricorso introduttivo, chiedendone l’accoglimento. Ad esito dell’udienza pubblica, tenutasi in data 16/09/2013 il Collegio tributario di appello censurando l’orientamento assunto dai Giudici tributari di prime cure, riteneva fondata la tesi difensiva del Comune di Lecce, accogliendo l’appello dell’Amministrazione comunale, confermando, pertanto, la soggettività passiva TARSU del contribuente; giustificata, nel caso di specie, dalla configurabilità di una differenza di superficie pari a mq 118  da ritenere tassabile, non dichiarata.

 

  • Presupposto TARSU: Art.63 comma 1 D.lgs.n°507/1993 correlato con l’art.62 comma 1 del D.lgs.n°507/1993.

Ad avviso di chi scrive, può dirsi condivisibile l’orientamento giurisprudenziale palesato dai Giudici tributari leccesi che, nel caso di specie, ha ritenuto sussistente il presupposto d’imposta TARSU riferito all’intera superficie occupata. In particolare, nel caso di specie, il richiamato art.77 del D.lgs.n°507/1993 ( la tassa giornaliera di smaltimento) in cui è disposto l’obbligo per i Comuni di istituire con Regolamento di cui all’art.68 la tassa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera, non può essere letto in modo circostanziato o quanto meno isolato rispetto all’impianto normativo contenuto nel D.lgs.n°507/1993, non potendo prescindere tale previsione normativa, dal principio generale disposto dall’art.63 comma 1° del D.lgs.n°507/1993 in cui è espressamente disposto che: la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all’art.62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Dalla lettura testuale della norma appena richiamata (art.63 comma 1 del D.lgs.n°507/1993), si evince con chiarezza l’imprescindibile “sinergia” dell’art.63 comma 1 del D.lgs.n°507/1993 con un altro principio normativo di carattere generale, disposto dalla previsione normativa di cui all’art.62 comma 1 del D.lgs.n°507/1993 secondo cui, la soggettività passiva TARSU è subordinata unicamente al fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali); operando, in tal caso una sorta di presunzione di legge, salvo prova contraria a carico del contribuente (ex art.2697 comma 2 c.c.).

In altre parole, al di là di quanto disposto dal richiamato art.77 del D.lgs.n°507/1993, più che altro finalizzato ad evidenziare i criteri di calcolo della tassa giornaliera, in considerazione dei costi effettivi sostenuti dal Comune, è l’art.63 comma 1 dello stesso D.lgs.n°507/1993 che attua un espresso rinvio all’art.62 comma 1 dello stesso decreto che focalizza in modo inequivocabile il presupposto d’imposta TARSU nella occupazione o detenzione avente ad oggetto locali o aree scoperte a qualsiasi uso  adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie”; tutto ciò, prescindendo da limiti temporali espressi in termini di utilizzabilità o mancata utilizzabilità dei locali e delle aree occupate o detenute.

In altre parole, la tassa rifiuti solidi urbani è dovuta al Comune impositore unicamente per il fatto di occupare o detenere locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, trattandosi, pertanto, della sola circostanza a cui il Legislatore subordina espressamente l’esistenza stessa del presupposto impositivo che può legittimare il Comune alla richiesta di pagamento della TARSU ordinaria.

Ne deriva che, eventuali deroghe alla tassazione, indicate espressamente dal comma 2° dello stesso art.62 del D.lgs.n°507/1993, o possibili richieste di riduzioni delle tariffe così come stabilite dal successivo art.66 dello stesso decreto, non operano in via automatica in base alla mera sussistenza di situazioni di fatto.

E’ necessario, invece, che i relativi presupposti, vengano, di volta in volta,  palesati dal contribuente che intende beneficiare del regime di privilegio TARSU e dedotti nella  sua denunzia originaria o in quella di variazione.

In particolare, in tema di TARSU, il più volte richiamato D.lgs.n°507/1993, all’art.66 prevede possibili limitazioni alla tassazione, nel caso in cui sono configurabili situazioni particolari che possono obiettivamente comportare una minore utilizzazione del servizio comunale, come nel caso dell’uso stagionale previsto dalla lettera b) del comma 3 dello stesso articolo 66, con conseguente riduzione percentuale della tariffa di riferimento. La non debenza TARSU è invece prevista dallo stesso art.62, comma 2 del D.lgs.n°507/1993 in cui è espressamente disposto che: “ non sono soggetti alla tassazione i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il loro particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obbiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.

 

  • CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

Il richiamo ai principi normativi sopra evidenziati (art.62, comma 1 e 2 D.lgs.n°507/1993 ; art.63 comma 1del D.lgs.n°507/1993), a parere di chi scrive,  ci portano a focalizzare  due dati imprescindibili:

  1. In primo luogo, qualsiasi circostanza fattuale configurabile, per esempio, in una particolare destinazione d’uso a cui è destinata l’area occupata o, qualora, risultino obbiettive condizioni di non utilizzabilità dell’area che possano in qualche modo legittimare la mancata soggettività passiva TARSU, devono necessariamente essere provate dal contribuente che intende beneficiare dell’esenzione o, comunque, del regime di privilegio, in termini di riduzione della superficie tassabile; tutto ciò, previo utilizzo di documentazione idonea. Quindi, inversione dell’onere  della prova a carico del contribuente, ai sensi dell’art.2697 comma 2 c.c.
  2. In secondo luogo, trattasi di onere probatorio che incombe sul contribuente- richiedente ex art.2697 comma 2 c.c. che non può prescindere dalla presenza di una dichiarazione TARSU presentata dallo stesso contribuente ab origine ai sensi dell’art.70 dello stesso D.lgs.n°507/1993; o, comunque, da una denuncia di variazione. In altre parole, è necessario che il soggetto passivo TARSU destinatario della pretesa tributaria da parte del Comune, già in sede di dichiarazione TARSU, evidenzi espressamente all’ente impositore la configurabilità di circostanze particolari riconducibili alla superficie metrica occupata, che possano legittimare l’esenzione dal pagamento della tassa o, comunque, una riduzione della stessa.E’ questo un principio generale evidenziato dagli stessi Giudici di Cassazione in concomitanza della Sentenza n°3772 del 15/02/2013.

Con riferimento alla questione TARSU di cui si è occupato il Collegio tributario di Lecce in concomitanza della pronuncia in commento (Sentenza N°177/2013) non solo, come già segnalato, la previsione normativa contenuta nell’art.77 comma 1 D.lgs.n°507/1993 (tassa giornaliera di smaltimento) richiamata più volte dall’appellato in sede di gravame, trova un limite invalicabile negli artt.63, comma 1 e 62 comma 1 del D.lgs.n°507/1993 da cui emergono  chiare le condizioni che configurano la soggettività passiva TARSU; non solo, nel caso di specie, il contribuente, in deroga a quanto disposto dal  più volte richiamato art.62 comma 2 del ridetto D.lgs.n°507/1993 non ha esibito in giudizio alcuna documentazione idonea che attestasse l’uso stagionale dei locali occupati o, comunque, il parziale utilizzo degli stessi locali occupati all’interno dello stadio; ne, tanto meno è questa una circostanza evidenziata dal contribuente nella sua dichiarazione TARSU  che comunque risulta presentata ai sensi dell’art.70 del D.lgs.n°507/1993.

Avv. Giuseppe DURANTE