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Società a ristretta base azionaria: accertamento ai soci in caso di mancata contabilizzazione degli utili nel bilancio della società anche in caso di partecipate

Vale la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci anche se la società è partecipata da altre società

In materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società, sia di persone sia di capitali senza che ciò si ponga in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado allorquando il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell’assetto societario che implica un reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con conseguente vincolo di solidarietà. E ’quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 15274 depositata il 09 giugno 2025.

Si tratta di un altro tassello giurisprudenziale riconducibile ad una casistica particolare sul quale i giudici di Palazzaccio si sono soffermati nell’ampio scenario giurisprudenziale formatosi in questi anni che ha riguardato le società a ristretta base azionaria, molto spesso nel mirino dell’Agenzia delle entrate. In particolare, in caso di accertamento alla società a ristretta base azionaria, gli utili non contabilizzati in bilancio dalla società vengono considerati dall’ufficio impositore distribuiti tra i soci in considerazione di una presunzione legittimata nel caso di specie dalla ristretta base societaria caratterizzata quasi sempre da soci legati tra loro da vincoli di parentela. In altre parole, l’Ade in considerazione di una presunzione inconfutabile, attribuisce ai soci la mancata distribuzione degli utili in favore della società, a meno che, i soci stessi, non riescono a provare con documentazione certa ed inequivocabile nonché circostanze inconfutabili che gli utili della società (non contabilizzati in bilancio) non sono finiti sui loro conti correnti, ma, per esempio, sono stati reinvestiti per ampliamento o ristrutturazione/ammodernamento della società.

 

 

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza N°15274 del 09 giugno 2025

La presunzione di distribuzione di utili si applica anche quando la società è partecipata da altre società purché la struttura sociale sia effettivamente concentrata su pochi soggetti condizione, quest’ultima, imprescindibile per supportare tale presunzione. In ogni caso è sufficiente il semplice disconoscimento del costo in capo alla società considerata a ristretta base. Tale disconoscimento fa emergere una maggiore disponibilità economica che si presume distribuita salvo prova contraria del contribuente. In altre parole, spetta sempre al contribuente in qualità di socio della società dimostrare in sede giudiziale di non avere intercettato gli utili non contabilizzati dalla società in bilancio. La pronuncia degli Ermellini è riconducibile nel caso di specie ad una rettifica di costi in capo ad una società di capitali (SPA) ritenuti non deducibili in quanto oggettivamente inesistenti. La società accertata nel caso di specie era partecipata da altre società; tuttavia, l’Ufficio impositore l’ha comunque considerata a ristretta base azionaria con la conseguenza che veniva contestata l’omessa effettuazione delle ritenute sulla quota del maggiore reddito imputato per trasparenza al socio detentore di partecipazioni non qualificate. La pretesa dell’Ufficio accertatore veniva confermata sia in primo grado sia in appello. La società e il socio ricorrevano in sede di legittimità innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando in sede di legittimità, tra gli altri motivi, rispetto all’imputazione del maggior reddito al socio, che:
• la spa accertata non poteva considerarsi a «ristretta base sociale» poiché i soci erano società e non persone fisiche;
• non vi sarebbe alcuna distribuzione di utili extracontabili da assoggettare a ritenuta.

Secondo la Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso la presunzione di distribuzione di utili si applica anche nel caso in cui la società a ristretta base azionaria è partecipata da altre società (di capitali o di persone) purché la struttura sociale sia effettivamente concentrata in poche persone, quasi sempre legate tra loro da un vincolo di parentela. In altre parole, la ristretta base azionaria è condizione essenziale e imprescindibile per alimentare la presunzione vantata dall’Ade di distribuzione degli utili tra i soci della Spa, anche in caso di società partecipate, casistica piuttosto singolare ma che non sufficiente a disattendere la presunzione blindata dell’ufficio impositore. Nella casistica posta al vaglio della Corte di Cassazione la Spa era partecipata da due società; una controllata quasi interamente dall’altra e da membri della stessa famiglia. Una tale peculiarità, non trascurabile giustifica, per i giudici di legittimità, la presunzione di reciproco controllo e solidarietà tra i partecipanti, rendendo applicabile, anche in questo caso specifico, la presunzione di distribuzione tra i soci degli utili non contabilizzati in bilancio, salvo prova contraria fornita dal socio interessato dall’accertamento dell’Ade. Per quanto riguarda poi l’accertamento formale di utili extracontabili è stato evidenziato dai giudici di legittimità che un costo sia pur sostenuto ma non riconosciuto è comunque sufficiente al fine di giustificare la presenza di una maggiore disponibilità economica che, pertanto, si presume distribuita tra i soci, salvo prova contraria del contribuente- socio interessato.

Con riferimento al caso di specie, dalla Ordinanza n°15274 del 09 giugno 2025 depositata dalla Suprema Corte si era in presenza di fatture oggettivamente inesistenti che, pertanto, generando una “provvista occulta” legittimerebbe, comunque, anche in questo caso la presunzione di distribuzione ai soci. Tuttavia l’ordinanza fa riferimento più in generale a costi non deducibili che produrrebbero comunque un maggior reddito da attribuire ai soci equiparando così i maggiori ricavi non dichiarati ai costi non dedotti. In sostanza, si tratta di un’altra pronuncia della Corte di Cassazione che consolida un orientamento giurisprudenziale ormai granitico in favore dell’Ade che rafforza, sia pure in una casistica particolare riferita alle società a ristretta base azionaria partecipata da altre società, la presunzione legale dell’Ade in ordine al fatto che in caso di mancata contabilizzazione di utili nel bilancio della società, questi se li sono distribuiti sicuramente i soci tra loro, salvo prova contraria incombente su ciascun socio accertato.