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Reclamo mediazione obbligatorio se la lite non supera i 50mila euro

Una delle novità contenute nel D.L.n°50/2017, art.10 è sicuramente rappresentata dalla variazione in aumento del valore della lite da ventimila a cinquanta mila euro a cui è strettamente subordinata la possibilità di  attivazione dell’istituto del reclamo-mediazione espressamente previsto dall’art.17 bis del D.lgs.n°546/1992. Ai sensi dell’art.10, comma 2 del richiamato D.L. n°50/2017 l’entrata in vigore della nuova previsione normativa è stata fissata al 1°gennaio 2018. Per cui, tutti gli atti impugnabili  notificati dopo il 1°gennaio 2018 saranno reclamabili considerando la nuova soglia dei cinquanta mila euro a cui deve essere ricondotto il valore della controversia.


La novità  disposta dal D.L. n°50/2017.  Dal 1°gennaio 2018  l’importo della lite esteso  a  cinquanta mila euro.

L’art.10 del D.L. 24 aprile 2017 n°50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n°96 (di seguito: art.10) ha modificato da ultimo la disciplina del reclamo- mediazione di cui all’art.17 bis del D.lgs.n°546/1992 estendendo pertanto da venti mila a cinquanta mila euro la soglia di valore delle liti che delimita l’ambito di applicazione dell’istituto deflattivo in esame, escludendo espressamente le controversie riferite a tributi che sulla base del diritto comunitario costituiscono risorse proprie tradizionali.

L’art.10 sopra richiamato ha inoltre esteso agli agenti della riscossione la limitazione della responsabilità contabile ai fatti e alle omissioni commessi con dolo nell’ambito della procedura di mediazione tributaria, originariamente prevista per i rappresentanti dell’ente impositore che concludono la mediazione o accolgono il reclamo.

Con la Circolare n°30 del 22/12/2017 dell’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Affari Legali ha fornito chiarimenti   in ordine alle    ridette    modifiche,   ferme restando, per    le parti dell’istituto rimaste invariate, l‘indicazioni fornite con  i precedenti documenti di prassi.

Il più volte richiamato art.10, comma 1 nel disporre che  all’art.17 bis comma 1 del D.lgs.n°546/1992 le parole: “ venti mila euro” sono sostituite dalle seguenti: “cinquanta mila euro”, ha esteso l’ambito di applicazione del reclamo-mediazione alle controversie di valore non superiori a cinquanta mila euro nell’evidente intento di ampliare la sua funzione deflattiva rispetto al contenzioso tributario fino ad un importo ritenuto congruo per una previa gestione in sede amministrativa.

Ai fini della precisa delimitazione della nuova soglia di applicazione della procedura risulta essenziale la corretta determinazione del valore della controversi sulla base dei consueti criteri normativi e di prassi richiamati nello stesso D.lgs.n°546/1992.

A tal proposito, rilevano pertanto le disposizioni di cui al comma 2 dell’art.12 del D.lgs.n°546/1992[1] espressamente richiamato dallo stesso art.17 bis, comma 1 dello stesso decreto.

In considerazione del carattere impugnatorio del processo tributario il valore della lite deve essere determinato sulla base non dell’importo accertato bensì di quello contestato con riferimento al singolo atto opposto.

Pertanto, il valore della controversia dovrà essere individuato con riferimento specifico a ciascun atto impositivo  opposto ed è dato dall’importo del tributo contestato a mezzo del ricorso introduttivo al netto di sanzioni ed interessi.

In caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni il valore della controversia è invece dato dalla somma delle sanzioni contestate.

Per le controversie riguardanti il diniego espresso o eventualmente tacito riferito alla restituzione di tributi – che il comma 6 dell’art.17 bis espressamente ricomprende nell’ambito di applicazione del reclamo mediazione- il valore corrispondente sarà pari all’importo del tributo richiesto a rimborso al netto degli accessori di legge; qualora la richiesta di rimborso dovesse riguardare più annualità, il valore della lite è dato dal tributo richiesto a rimborso rapportato a ciascun periodo d’imposta.

Rileva altresì segnalare che l’istituto del reclamo mediazione si applica anche nel caso in cui in sede di autotutela parziale l’amministrazione finanziaria riduce l’importo del tributo accertato al di sotto dei cinquanta mila euro purchè ciò avvenga in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso (Circ. n°33/E del 03/08/2012).

L’istituto deflattivo diversamente non trova applicazione nel caso in cui tale riduzione abbia luogo dopo la notifica del ricorso introduttivo.

 

-L’entrata in vigore della nuova disciplina:

La novità ultima disposta dal più volte richiamato D.L. n°50/2017 riferita all’innalzamento della soglia da venti  mila a cinquanta mila euro è entrata in vigore il 1°gennaio 2018.

In particolare, la previsione normativa di cui all’art.10, comma 2° del ridetto D.L. n°50/2017 dispone espressamente che:“ le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1 gennaio 2018”.

Ovviamente il dies a quo è riconducibile alla data di ricevimento dell’atto da parte del soggetto destinatario; per cui, se un atto è stato spedito prima del 1° gennaio 2018 ma ricevuto dal contribuente dopo tale data opererà la soglia dei cinquanta mila euro; se si tratta di un caso di silenzio rifiuto, la soglia dei cinquanta mila euro opera per i rifiuti taciti con riferimento ai quali “alla data del 1°gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione”.

Con espresso riferimento alla data di notifica dell’atto opposto, possiamo dire che la notifica si considera perfezionata al momento della ricezione dell’atto stesso da parte del soggetto destinatario (Circ. n°9/E del 2012).

 

-La limitazione di responsabilità dell’Agente della riscossione:

Altra novità disposta dal più volte richiamato art.10 del D.L.n°50/2017 è quella che riguarda la modifica dell’art.39, comma 10 del D.L. 06/07/2011, n°98 convertito con modificazione dalla L.n°111/2011 che ha esteso l’obbligo del reclamo mediazione di  cui al più volte citato art.17 bis nella sua ultima versione anche ai rappresentanti dell’agente della riscossione. La modifica può essere considerata coerente e in sintonia con l’estensione del reclamo-mediazione agli atti emessi dall’agente della riscossione operata dall’art.9, comma 1 lett.l) del D.L. n°156/2015.

 

L’esclusione del reclamo-mediazione per i tributi costituenti risorse tradizionali dell’Unione europea:

Da ultimo,la previsione normativa di cui all’art.10, comma 3 del ridetto D.L. n°50/2017 ha aggiunto all’art.17 bis del D.lgs.n°546/1992 il comma 1 bis in cui è disposto testualmente: “ sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all’art.2 paragrafo1 lett.a) della decisione 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014”.

Ne deriva che, secondo la previsione normativa di cui sopra l’istituto del reclamo-mediazione non può essere applicato alle controversie relative alle risorse proprie tradizionali comunitarie quali per esempio, “prelievi, premi,importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune o altri dazi fissati o da fissare  da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito  di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero”.

Pertanto, è stato previsto anche per l’istituto del reclamo-mediazione il principio di indisponibilità dei tributi costituenti risorse proprie comunitarie già previsto in altre discipline nazionali.

In conclusione, possiamo dire che l’aumento della soglia di valore a cui è subordinata l’attivazione del reclamo non può che incidere positivamente sulla funzione deflattiva dell’istituto.

Tuttavia,indipendentemente dalla forbice più ampia entro cui saranno attratte sicuramente un numero maggiore di controversie l’istituto in esame con riferimento al comparto dei tributi locali sconta ancora oggi una serie di limiti riconducibili alla necessità di assicurare le dovute garanzie in sede procedimentale in relazione alla struttura amministrativa che dovrà curare la mediazione; limite non configurabile se vogliamo per l’Amministrazione finanziaria a cui sono riconducibili tutti  i tributi erariali.

[1] Al citato art.12, comma 2, D.lgs. n°546/1992 è previsto che «Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste».