info@avvocatodurante.it
080 574 6707

Articoli

News e Approfondimenti

Nuovo orientamento del giudice amministrativo: illegittime le delibere TARI tardive

E’ quanto ha disposto il TAR Campania in concomitanza della Sentenza n°6535 del 09 novembre 2018. Si tratta di un orientamento giurisprudenziale con il quale i Giudici amministrativi campani tornando all’orientamento originario hanno disatteso la posizione assunta dal Consiglio di Stato nelle pronunce depositate a gennaio 2018 (Consiglio di Stato. Sen. n°397/2018; Consiglio di Stato. Sen. n°240/2018)). In particolare, il Consiglio di Stato, da ultimo, aveva disposto l’inefficacia temporale delle sole tariffe Tari adottate dal Comune oltre il termine del 31 marzo dell’anno corrente, facendo sala la legittimità dell’atto deliberativo. Diversamente, i Giudici amministrativi partenopei di primo grado hanno dato continuità alla posizione giurisprudenziale già assunta ex ante con altre sentenze (Tar Campania- Napoli. sen.4856/16; sen. n°2169/17) continuando a ritenere illegittima la delibera di C.C. adottata dal comune impositore oltre il termine perentorio di cui all’art.1, comma 169 della L.n°296/2006 (Legge Finanziaria 2007). I giudici partenopei ritengono insuperabile la perentorietà del termine utile per l’approvazione del bilancio comunale, la cui inosservanza implica inevitabilmente l’illegittimità dell’atto deliberato dal comune. Tuttavia, si tratta di una questione impositiva in ordine alla quale regna ancora un certo caos giurisprudenziale che non aiuta certo né gli amministratori comunali ne tanto meno i contribuenti che negli ultimi mesi si sono vesti recapitare bollettini TARI per il pagamento spontaneo riferiti a delibere o ancora di più a tariffe Tari a mq inefficaci per il periodo d’imposta considerato. La pronuncia ultima del TAR Campania è degna di nota, ad avviso dello scrivente, poiché disattende con motivazioni condivisibili in punto di diritto lo stesso orientamento assunto dal Consiglio di Stato che non senza una forzatura normativa ha voluto fare salva la legittimità delle delibere tardive, inficiando solo l’efficacia ex tunc delle tariffe tari adottate dall’ente locale, posponendo la loro efficacia dal 1°gennaio dell’anno successivo.


-La questione:

La pronuncia in commento si innesta nell’ampio filone giurisprudenziale formatosi in questi ultimi anni sulla questione delle delibere tardive Tari in ordine alla quale si è già espressa ampia giurisprudenza amministrativa che si è dimostrata non sempre uniforme. Inizialmente, l’orientamento assunto dal Consiglio di Stato aveva disposto l’illegittimità di tutte le delibere di Consiglio comunale adottate oltre il termine del 31 marzo così come espressamente previsto dall’art.1, comma 169 della L.n°296/2006 (Legge Finanziaria 2007), o meglio entro il termine utile per la redazione del bilancio di previsione. La ratio di tale posizione assunta inizialmente dai giudici amministrativi di secondo grado rinveniva dalla evidente perentorietà del termine previsto espressamente ex lege. Per cui, anche il ritardo di un giorno nell’adozione da parte del comune della delibera di approvazione delle tariffe TARI implicava inevitabilmente l’illegittimità dell’atto deliberativo stesso (Consiglio di Stato. Sen.n°3817/2014; Consiglio di Stato. Sen. n°1495/14).

Successivamente, la giurisprudenza amministrativa di vertice ha abbandonato la tesi dell’illegittimità della delibera tardiva, disponendo diversamente l’inefficacia temporale delle tariffe TARI adottate con il provvedimento consiliare. In altre parole, l’orientamento ultimo assunto dal Consiglio di Stato nelle pronunce depositate a gennaio 2018 ha fatto salva la legittimità della delibera tardiva disponendo solo l’inefficacia temporale delle aliquote e tariffe Tari adottate dall’ente impositore con la delibera tardiva, traslando pertanto l’efficacia delle stesse al 1°gennaio dell’anno successivo.

Il TAR Piemonte – sede di Torino è andato ancora oltre. In particolare, nella sentenza n°39/2018 ha disposto l’applicazione delle Tariffe Tari a partire dalla data di approvazione della delibera di consiglio comunale da parte dell’ente impositore pur essendo stata la stessa adottata dal comune oltre il termine (perentorio) di cui al richiamato art.1, comma 169 della L.n°296/2006. A parere di chi scrive, non può dirsi condivisibile la posizione assunta dai giudici amministrativi piemontesi in considerazione della perentorietà indiscussa di un termine previsto ex lege. Per cui, l’inosservanza del dies a quo preclude inevitabilmente la legittimità dell’atto deliberativo consiliare del comune poiché adottato dall’ente impositore in deroga espressa ad una precisa norma di legge, dalla cui lettura non è possibile escludere la tassatività del termine così come indicato dalla normativa di riferimento.  Diversamente, può dirsi più aderente al dettato normativo (art.1, comma 169 della L.n°296/2006) l’orientamento giurisprudenziale assunto dal Consiglio di Stato nelle sue prime pronunce. Inevitabilmente, l’illegittimità del provvedimento consiliare implica de plano l’illegittimità di tutto ciò che è stato disposto dal comune con la delibera, aliquote e tariffe Tari comprese.

 

-La Sentenza n°6535 del 09 novembre del TAR Campania – Napoli

Diametralmente opposto rispetto all’orientamento ultimo espresso dal TAR Piemonte (sen.n°39/2018) è quello assunto dal TAR Campania sede di Napoli nella pronuncia n°6535 del 09 novembre 2018 in commento.

In particolare, i giudici amministrativi campani confermando ancora una volta il proprio orientamento giurisprudenziale sulla questione delle delibere Tari tardive non hanno ritenuto condivisibile la vigenza delle tariffe Tari a partire dalla data di approvazione della delibera consiliare poiché ciò implicherebbe inevitabilmente una duplicazione delle stesse tariffe in corso d’anno dando adito ad un doppio regime tributario che minerebbe l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici. Secondo i giudici amministrativi napoletani, come già sostenuto dagli stessi nelle pronunce depositate ex ante, il termine previsto dall’art.1, comma 169 della L.n°296/2006 non può avere carattere ordinatorio, bensì perentorio essendo previsto dal legislatore a pena di decadenza e per giunta accompagnato da una specifica previsione sanzionatoria in caso di chiara inosservanza come è possibile desumere dalla lettura testuale della previsione normativa in questione.

Del resto, neppure la previsione normativa di cui all’art.193, comma 3 del D.lgs.n°267/2000 (previsto per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art.1, comma 169 della L.n°296/2006) fa salva la possibilità per il comune impositore di modificare le tariffe e le aliquote riferite ai tributi di competenza. In particolare, nessuna previsione di legge prevede espressamente la derogabilità del termine di cui al più volte richiamato art.1, comma 169 della L.n°296/2006 (Legge Finanziaria 2007).

Pertanto, in considerazione dell’orientamento ultimo assunto dal TAR Campania in concomitanza del giudizio di prime cure con la sentenza ultima n°6535 del 09 novembre 2018, occorrerà verificare se l’orientamento assunto dai giudici amministrativi campani verrà confermato in sede di gravame dal Consiglio di Stato che a questo punto potrebbe tornare sui suoi passi anche in considerazione di una pronuncia di primo grado del TAR Campania (sen.n°6535 del 09/11/2018) ben strutturata in punto di diritto, disponendo nuovamente la giurisprudenza amministrativa di vertice l’illegittimità della delibera consiliare adottata dal Comune oltre il termine perentorio di cui al richiamato art.1, comma 169 della L.n°296/2006.

Pertanto, appare evidente che la questione di cui si tratta è tutt’altro che definita in sede giurisprudenziale. Tuttavia, al di là delle posizioni più o meno divergenti assunte in questi ultimi anni dai giudici amministrativi sulla questione delle delibere tardive Tari, quello che è certo è che i comuni non avranno sicuramente vita facile in caso di contestazioni da parte dei contribuenti sia che venga riconfermata l’illegittimità delle delibera tardiva adottata dall’ente sia nel caso in cui si dovesse continuare a propendere per l’inefficacia temporale della tariffe per l’anno corrente in cui le stesse sono state adottate.