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Nuove modalità di notifica delle sentenze per la decorrenza del termine breve. La Cassazione disattende le direttive del MEF

In tema di notifica telematica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, non è sufficiente l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, ancorché di contenuto esplicito quanto all’intento di sollecitare la valutazione del provvedimento ai fini dell’impugnazione, ma è necessario il rispetto di tutti i requisiti formali previsti dall’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994. L’idoneità dei requisiti di forma e contenuto del procedimento di notifica ai fini della decorrenza del termine breve non può essere lasciata all’apprezzamento soggettivo del destinatario o del giudice, ma deve essere posta in via astratta dalla legge processuale per ragioni di certezza del diritto. Ne consegue che solo il messaggio di posta elettronica certificata che contenga i requisiti di forma e contenuto previsti dalla legge è idoneo a determinare la decorrenza del termine breve per impugnare, costituendo altrimenti mera comunicazione telematica.  E’quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza N°4057 del 23/02/2026 con la quale i Giudici di Palazzaccio hanno precisato le modalità specifiche da adottare per la notificazione delle sentenze a mezzo Pec alla controparte. Si tratta di una questione particolarmente delicata in quanto interessa sia i difensori tributari sia più in generale i legali che operano in ambito civile perché da tale adempimento, se effettuato in modo corretto, decorre il termine breve (60 giorni) anzichè il termine lungo (6 mesi) per l’impugnazione della sentenza notificata. In altre parole, si tratta di un adempimento al quale è strettamente subordinata la decorrenza dei termini utili per l’impugnazione del giudicato in sede di gravame. Le modalità ritenute corrette dai giudici di legittimità nell’Ordinanza in commento hanno fatto discutere non poco poichè non sembrano essere in linea con le indicazioni a suo tempo fornite dal MEF sempre per le notificazioni via Pec delle sentenze. In particolare, la procedura di notificazione delineata nella Circolare N°1/DF del 4/07/2019 del MEF richiama unicamente le previsioni normative disposte dal D.lgs.n°546/1992; in particolare, il Ministero ha posto l’accento solo sulla indicazione nell’oggetto della Pec della dicitura “notificazione ai sensi dell’art.16 bis del D.lgs.n°546/1992” specificando nel testo del messaggio che, la notifica viene effettuata ai sensi dell’art.38 del D.lgs.n°546/1992 ai fini della decorrenza del termine breve. La copia informatica della sentenza inviata è attestata dal difensore ex art.25 del D.lgs.n°546/1992. Per cui, il MEF nella Circolare sopra richiamata ha fatto espresso riferimento solo alle disposizioni normative contenute nel D.lgs.n°546/1992 e a nessun’altra norma. Per i difensori costituiti in giudizio, a seguito dell’Ordinanza della Corte di cassazione ultima, sorge il dubbio di natura operativa se osservare le indicazioni espresse dal Mef nella richiamata circolare del 2019 o se, diversamente, è necessario recepire il modus operandi indicato dagli Ermellini nell’Ordinanza n°4057 del 23/02/2026. Nel dubbio, sarebbe preferibile ottemperare alle direttive dei giudici di Legittimità che hanno ritenuto imprescindibile il richiamo normativo di cui all’art.3 bis della L.n°3/1994 piuttosto che, applicare la lex specialis di cui al D.lgs.n°546/1992 che disciplina unicamente il processo tributario.

Il caso

Una società aveva utilizzato in compensazione un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. L’Agenzia delle Entrate territorialmente competente aveva emesso un avviso di accertamento a recupero nei confronti del contribuente, ritenendo fittizie le attività di ricerca. La sentenza di primo grado depositata dal Collegio tributario di primo grado ha accolto i motivi di doglianza eccepiti dalla società ricorrente ritenendo infondata la pretesa dell’ufficio impositore. Il difensore della società aveva provveduto a notificare la sentenza all’Ufficio mediante messaggio di posta elettronica certificata al quale aveva allegato la sentenza senza tuttavia rispettare i requisiti formali previsti dall’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994. L’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso la sentenza di prime cure oltre il termine breve (60 giorni) ma, comunque, entro il termine lungo (sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza appellata). La Corte di appello accoglieva l’appello dell’ufficio impositore, ritenendo tempestivo l’atto notificato dall’Ade disponendo, nel merito, non provata l’effettività dei costi per ricerca e sviluppo.

 

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n°4057 del 23/02/2026 che disattende le direttive del MEF indicate nella Circolare N°1/DF del 4/07/201 9

La Suprema Corte di cassazione con l’Ordinanza N° 4057 del 23/02/2026 ha chiarito tassativamente quali devono essere i requisiti affinché una notifica telematica sia giuridicamente valida al fine di attivare il termine breve (60gg dalla data di noti9fioca della sentenza a mezzo pec). Nella casistica posta al vaglio della Suprema Corte il difensore della società aveva inviato una Pec all’ufficio impositore soccombente nel giudizio di prime cure allegando, nel caso di specie, le copie delle sentenze estratte dal fascicolo processuale telematico e indicando nel testo del messaggio che si trattava della notifica delle sentenze. Nonostante ciò, i giudici di Palazzaccio hanno ritenuto che tale comunicazione non integri una vera e propria notificazione, ma rappresenta soltanto una comunicazione informale del provvedimento giudiziale. Di conseguenza, non è una notificazione idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni utili per proporre impugnazione in sede di gravame. In particolare, secondo i giudici di legittimità, la notifica di una sentenza inviata a mezzo Pec eseguita dal difensore è disciplinata dalla previsione normativa di cui all’articolo 3-bis della legge 53/1994 che non può essere disattesa sia per quanto riguarda le notifiche riguardanti il processo tributario sia quelle interessate al processo civile. Pertanto, per avere certezza in ordine alla validità della notifica non basta che la sentenza venga inviata tramite Pec e che il destinatario ne abbia conoscenza. È invece necessario che l’atto rispetti una serie di requisiti formali stabiliti espressamente dalla legge che servono a distinguere chiaramente le finalità di una notificazione processuale attraverso la quale si vuole attivare il termine breve di impugnazione da una semplice comunicazione telematica. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato nell’Ordinanza in commento che la Pec deve indicare espressamente nell’oggetto la formula “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”. Questo elemento per la Corte di Cassazione adita ha una funzione essenziale poichè consente al destinatario della notifica di comprendere immediatamente che il messaggio inviato a mezzo pec ha valore di notificazione processuale; pertanto, la data di ricevimento della pec rappresenta il diesa quo dal quale fare decorrere termini processuali non escluso il termine breve di sessanta giorni per l’impugnazione del giudicato in sede di gravame.

Nella casistica esaminata dai giudici di legittimità tale indicazione nell’oggetto della pec mancava; tale circostanza, secondo l’Ordinanza della Corte, è già sufficiente per escludere che si sia trattato, nel caso di specie, di una notifica in senso tecnico- processuale. Un ulteriore requisito fondamentale indicato dai giudici di Palazzaccio riguarda la relazione di notificazione che deve essere redatta su un documento informatico separato e deve contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa: ossia, l’indicazione delle parti, del difensore notificante, dell’indirizzo Pec del destinatario e dell’atto notificato. Questa relazione costituisce l’equivalente telematico della relata di notifica tradizionale e serve a documentare formalmente l’operazione di notificazione. Anche questo elemento non risultava presente nella comunicazione inviata dal difensore della società all’agenzia delle entrate soccombente nel giudizio di prime cure. Secondo la Corte adita, proprio il rispetto di questi requisiti formali rappresenta il criterio che distingue la notificazione telematica dalla semplice trasmissione di un documento via Pec. La legge processuale richiede una forma precisa non per formalismo fine a sé stesso, ma per garantire certezza nei rapporti processuali; solo una notifica che rispetti tutti gli elementi previsti dalla legge può far decorrere il termine breve entro il quale è possibile proporre impugnazione.

La Corte di Cassazione ha precisato altresì che non è sufficiente che il messaggio inviato a mezzo Pec contenga un testo dal quale si possa intuire l’intenzione di notificare la sentenza oppure che il destinatario abbia effettivamente ricevuto il documento. Se si ammettesse che qualsiasi Pec contenente una sentenza può produrre gli effetti della notificazione la decorrenza dei termini processuali dipenderebbe da valutazioni soggettive del destinatario o del giudice stesso, con evidente compromissione della certezza del diritto. Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione adita in sede di legittimità ha pertanto concluso con riferimento al caso di specie che, la Pec inviata dal difensore, pur contenendo le sentenze e pur essendo stata effettivamente ricevuta dall’agenzia delle entrate soccombente nel giudizio di prime cure, non possedeva i requisiti previsti dall’articolo 3-bis della legge n. 53/1994 e, quindi, non poteva essere qualificata come notificazione della sentenza, idonea in quanto tale a far decorrere il termine breve entro il quale attivare l’impugnazione davanti al giudice di appello.

Quanto espressamente segnalato dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza N°4057 del 23/02/2026 contrasta con le istruzioni espresse indicate dal Mef in ordine alla notificazione della sentenza alla controparte. In particolare, come già segnalato dal Ministero, la procedura di notifica delineata dalla circolare si basa, invece, esclusivamente sulle norme specifiche del processo tributario telematico contenute nel Dlgs 546/1992. La divergenza sul quadro normativo di riferimento si riflette anche sulle formalità richieste per il messaggio Pec utilizzato per la notifica della sentenza. La circolare che non sembra imporre tali indicazioni a pena di nullità  suggerisce di indicare nell’oggetto della Pec la dicitura “notificazione ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92” e di specificare nel corpo del messaggio che la notifica della sentenza avviene, ai sensi dell’articolo 38 del medesimo decreto legislativo, ai fini della decorrenza del termine breve. Per cui, è di tutta evidenza il disallineamento in termini di validità della notifica di una sentenza tra quanto indicato dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza ultima sopra richiamata (Ord.4057/2026) e le istruzioni palesate dal Mef della Circolare di riferimento n°1/DF del 4/07/2019.

 

 LA NOTIFICA DELLA SENTENZA SECONDO LA CASSAZIONE 1 Estrarre la sentenza dal fascicolo telematico Occorre ottenere la copia informatica della sentenza dal fascicolo processuale (normalmente in formato Pdf). Se la sentenza è estratta dal fascicolo informatico, il difensore deve attestarne la conformità all’originale.

2 Redigere la relazione di notificazione Il difensore deve predisporre una relazione di notificazione in formato informatico separato rispetto all’atto. La relazione deve contenere: i dati del difensore che effettua la notifica; l’indicazione della parte per conto della quale si procede; i dati del destinatario della notifica; l’indirizzo Pec usato per la notifica (tratto da pubblici registri); l’indicazione dell’atto che viene notificato (la sentenza); il riferimento al procedimento e al giudice che ha emesso la decisione.

3 Allegare gli atti alla Pec Alla Pec devono essere allegati: la sentenza (con eventuale attestazione di conformità); la relazione di notificazione redatta dal difensore.

4 Indicare correttamente l’oggetto della Pec Nell’oggetto del messaggio deve essere inserita la dicitura espressa: «Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». Questo elemento è fondamentale perché permette al destinatario di comprendere immediatamente che si tratta di una notificazione processuale.

5 Inviare la Pec all’indirizzo corretto del destinatario La Pec deve essere inviata all’indirizzo risultante da pubblici registri (ad esempio ReGIndE, INI-PEC o altri registri previsti dalla legge).

6 Conservare le ricevute Pec Devono essere conservate, perché costituiscono la prova dell’avvenuta notificazione: la ricevuta di accettazione; la ricevuta di avvenuta consegna.

7 Depositare la prova della notificazione nel processo Quando necessario, le ricevute Pec e la documentazione della notifica devono essere depositate nel fascicolo del processo per dimostrare l’avvenuta notificazione.

8 Verificare che tutti i requisiti formali siano rispettati Solo se tutti questi elementi sono presenti si ha una vera notificazione della sentenza. In caso contrario, l’invio della sentenza tramite Pec sarà considerato una semplice comunicazione e non farà decorrere il termine breve per proporre impugnazione.

CIRCOLARE MEF N. 1/DF DEL 4/7/2019 Si esclude esplicitamente l’applicazione della legge 53/1994. Oggetto della Pec Indicazione “opportuna”: «Notificazione ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92».

Relazione di Notificazione

Non prevista. È sufficiente l’attestazione di conformità della copia della sentenza. Effetto della Notifica La notifica è idonea a far decorrere il termine breve se l’intento del notificante è chiaro.

ORDINANZA CASSAZIONE

N. 4057/2026

Normativa di Riferimento

Obbligatoriamente legge 53/1994, art. 3-bis ritenuta applicabile anche al processo tributario. Oggetto della Pec: Requisito formale obbligatorio: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

Relazione di Notificazione Obbligatoria. Deve essere redatta su documento informatico separato e contenere i requisiti dell’articolo 3-bis, comma 5, legge 53/1994.

Effetto della Notifica

La notifica è idonea a far decorrere il termine breve solo se rispetta tutti i requisiti formali della legge 53/1994