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Esenzione TARI per le superfici “operative” interessate dalla produzione di rifiuti speciali non equiparabili agli urbani.

Non è dovuta la Tari sulle superfici cosiddette operative giusta esenzione di cui all’art.1, comma 649 della L. n°147/2013 se interessate dalla produzione di rifiuti speciali non immessi nel normale circuito dei rifiuti urbani dovendo, il Comune impositore, procedere al mero calcolo della base imponibile con esclusivo riferimento alle superfici relative ai soli servizi igienici e uffici amministrativi come da planimetria depositata agli atti di causa e del resto già in possesso dell’ente locale. E’ quanto ha disposto la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione 3 con la Sentenza N°31000 depositata il 26/10/2026. Nella pronuncia in commento i Giudici del gravame previa analisi della documentazione fornita dalla società ricorrente (documenti planimetrici, contratti con società specializzate) è emerso per tabulas che trattandosi di superfici interessate dalla produzione di rifiuti speciali non equiparabili agli urbani, ossia, rifiuti da imballaggio cosiddetti “secondari e terziari” gli stessi ex lege vanno recuperati e smaltiti necessariamente a cura del produttore, non potendo essere inseriti o meglio assoggettati al regime di privativa del Comune. L’orientamento palesato dai giudici tributari di appello ha valorizzato nel caso di specie l’ampia documentazione fornita sub judice dalla ricorrente che ha dimostrato per tabulas attraverso una documentazione planimetrica ampia e dettagliata le superfici cosiddette “operative” ossia quelle aree strettamente funzionali all’esercizio di attività commerciale all’ingrosso (rifiuti da imballaggi secondari e terziari) in quanto tali superfici interessate dalla produzione di rifiuti speciali non equiparabili agli urbani, da quelle superfici  destinate a servizi igienici e uffici amministrativi rientranti nel regime di privativa del Comune. Il Collegio tributario adito ha ritenuto configurabile nel caso di specie le condizioni che giustificano l’esenzione di cui al richiamato art.1, comma 649 L. n°147/2013 anche in considerazione dell’ommesso servizio di raccolta da parte del Comune.

Il caso

Con rituale ricorso opposto ad un avviso di accertamento TARI – anno 2016 – una società esercente attività commerciale all’ingrosso eccepiva la non debenza del tributo riferita alle superfici cosiddette “operative” occupate dall’impresa e interessate dalla la produzione di rifiuti speciali non equiparabili agli urbani (imballaggi secondari e terziari); peraltro, rifiuti speciali smaltiti ex se dalla SRL e a proprie spese. L’esenzione richiesta era del resto giustificata nel caso di specie dalla omessa effettuazione, da parte del Comune, del servizio di raccolta dei rifiuti all’interno dell’area in cui aveva sede la società ricorrente. La ricorrente, concludeva per l’annullamento dell’atto impositivo TARI stante la comprovata gestione documentale tramite proprio appaltatore e a proprie spese della raccolta e recupero dei rifiuti speciali all’interno del centro commerciale. Agli atti difensivi veniva allegato “report fotografico” realizzato all’interno del centro commerciale nell’anno 2016 al quale si aggiungeva ampia e dettagliata documentazione planimetrica attestante lo stato dei luoghi e la specifica destinazione delle superfici occupate. Si costituiva in giudizio il Comune impositore con proprio atto di controdeduzioni sostenendo la legittimità della propria pretesa impositiva riferita anche alle superfici operative.

Il principio espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia nella Sentenza N°3100 del 26/10/2026

Il più volte richiamato art.1, comma 649 della L.n°147/2013 testualmente dispone: “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”.

Nella pronuncia in commento il Collegio tributario adito ha accolto la richiesta di esenzione TARI rivendicata dalla società ricorrente proprio ai sensi del richiamato art.1 comma 649 della L.n°147/2013 relativamente alle sole superfici operative poiché interessate, queste ultime, dalla produzione di rifiuti speciali non equiparabili agli urbani e, pertanto, non rientranti nel regime di privativa del Comune. Assunto, quest’ultimo, espressamente documentato per tabulas dalla stessa società ricorrente attraverso planimetrie e contratti di servizio con società specializzate che di fatto si sono occupate del recupero e smaltimento dei rifiuti speciali, nel caso di specie, imballaggi secondari e terziari derivanti dall’esercizio di attività commerciale all’ingrosso; documentazione che il Comune non poteva ne anche richiedere in quanto già in possesso dell’ente locale come disposto dalla L.n°212/2000. Contestualmente, i giudici del gravame hanno riconosciuto altresì la debenza Tari con riferimento alle sole superfici destinate a servizi igienici e uffici amministrativi che diversamente dalle prime rientrano nel regime di privativa del Comune, ottemperando, il Collegio tributario adito, pedissequamente quanto emerso dalle planimetrie depositate dalla società ricorrente, funzionali rispetto alla effettiva e concreta destinazione d’uso di ciascuna superficie occupata. In conclusione, la Corte adita in accoglimento integrale dell’atto di appello presentato dalla Srl, fermo restando la non debenza del tributo per le aree operative sopra richiamate, ga disposto l’obbligo a carico del Comune impositore di procedere al calcolo della base imponibile della tassa con riferimento esclusivo alle sole superfici destinate a servizi igienici e uffici amministrativi come da planimetrie allegate all’atto di appello e già disponibili da parte e del Comune, annullando, pertanto, ogni diversa pretesa tributaria avanzata dal Comune.