Compete al Comune provare che il contribuente non ha i requisiti per l’esenzione prima casa
In materia di IMU la persistenza a mantenere o meno l’esenzione dal pagamento del tributo in caso di immobile destinato ad abitazione principale grava esclusivamente sull’ente impositore e non sul contribuente. Lo ha precisato espressamente la Corte di Cassazione in occasione dell’Ordinanza 7745 del 30 marzo 2026 in concomitanza della quale i giudici di Palazzaccio hanno rigettato le motivazioni espresse dal un Comune nei confronti di un contribuente che aveva rivendicato l’esenzione IMU essendo il suo immobile destinato ad abitazione principale. In particolare, l’ordinanza della Corte rappresenta senza dubbio un punto di svolta fondamentale in materia di esenzione IMU per l’abitazione principale. L’ordinanza infatti stabilisce un principio cardine a tutela del contribuente, frutto di un cambiamento giurisprudenziale della Corte. In altre parole, l’onere di provare “la perdita” dell’esenzione IMU grava interamente sul Comune nel caso in cui il cittadino abbia già stabilito lì la propria residenza anagrafica. Il Comune impositore non può revocare l’agevolazione basandosi semplicemente su presunzioni o calcoli matematici. Se un contribuente ha la residenza anagrafica in un immobile, questa, genera una presunzione semplice di “dimora abituale” salvo prova contraria che dovrà essere fornita dall’ente locale. Di conseguenza, non è il cittadino a dover dimostrare continuamente di vivere lì bensì è il Comune che per negare l’esenzione dal pagamento del tributo comunale e richiedere le imposte arretrate, deve fornire prove concrete e strutturate che dimostrino la fittizietà della dimora e, pertanto, la perdita del beneficio fiscale. In mancanza, il contribuente potrà continuare a beneficiare dell’esenzione dal pagamento del tributo.
Il caso
Un contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario gli avvisi di accertamento relativi all’Imu non versata emessi da un Comune impositore in relazione alle annualità dal 2015 al 2019 e notificati all’interessato. Nei predetti avvisi di accertamento veniva contestata dal Comune la debenza dell’imposta in relazione all’immobile dove il soggetto aveva la residenza anagrafica. Lo stesso contribuente, sin dal trasferimento della propria residenza anagrafica presso l’immobile, aveva usufruito dell’esenzione Imu prevista espressamente dall’articolo 13, del Dl 201 del 2011, ratione temporis applicabile, relativa all’abitazione principale. Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento dell’ente impositore erano stati preceduti da un’istruttoria svolta dallo stesso ente locale con la collaborazione della polizia municipale avviata a seguito della ricezione di un esposto anonimo e diretta a verificare la spettanza dell’esenzione IMU per all’abitazione principale ed, in particolare, finalizzata nel caso di specie ad accertare se l’immobile in questione ove era stata fissata formalmente la residenza anagrafica fosse quello di effettiva dimora abituale del contribuente. Andava verificata la configurabilità del presupposto di esenzione IMU subordinato alla coesistenza di due diversi requisiti, non alternativi, ossia, la residenza anagrafica del contribuente presso l’immobile e la collocazione della dimora abituale dello stesso contribuente presso il luogo di residenza. Secondo l’indagine svolta dal Comune attraverso l’ausilio della polizia municipale il contribuente non aveva nel caso di specie dimorato abitualmente presso il luogo in cui aveva mantenuto formalmente la residenza anagrafica, per via del lavoro svolto in un’altra città a circa 170 Km dal Comune accertatore, perdendo, di conseguenza, i requisiti agevolativi Imu. Inoltre, l’immobile era stato oggetto di cessione “in uso gratuito” al fratello del contribuente accertato.
Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n°7745 del 2026
La Corte di Cassazione nel rigettare i motivi di doglianza del Comune ha precisato che la perdita dei requisiti dell’esenzione IMU rappresenta il “fatto costitutivo” della pretesa impositiva del Comune, la cui prova tuttavia, secondo le regole generali dall’ all’articolo 2697 del codice civile e dell’articolo 7, Dlgs 546 del 1992 deve essere fornita dall’amministrazione comunale; aspetto che nel caso in esame, non si è verificato. Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione la dimora abituale non è automaticamente esclusa se il luogo di lavoro è collocato a centinaia di chilometri di distanza, ma, a condizione che chi abbia interesse a darne prova dimostri di tornare abitualmente e sistematicamente presso il luogo. Il punto più delicato e più dibattuto riguarda la “distribuzione dell’onere probatorio”. Quando un Comune notifica un avviso di accertamento IMU contestando l’assenza di dimora abituale, deve essere il contribuente a difendersi o è l’ente locale a dover dimostrare la propria pretesa? La risposta arrivata dalla Suprema Corte di Cassazione non è univoca; tuttavia, nell’ultimo periodo si è andato consolidando un’impostazione chiaramente favorevole al contribuente quando la residenza anagrafica nell’immobile contestato è già stabilita. In particolare, con l’ordinanza n. 7745 del 30 marzo 2026 la Corte di Cassazione ha rafforzato in modo significativo la posizione del contribuente che chiede l’esenzione IMU per l’abitazione principale allorquando lo stesso risulta già iscritto all’anagrafe nell’immobile oggetto di accertamento. In questo scenario, la residenza anagrafica non è un mero dato formale ma genera una presunzione semplice di destinazione a dimora principale che sposta l’onere probatorio in capo al Comune; infatti, è l’ente locale che deve dimostrare, con elementi concreti e attendibili che il soggetto passivo “di fatto” non dimora abitualmente in quell’immobile. La sola distanza dal luogo di lavoro, anche se rilevante in termini di tempo di percorrenza, non è da sola sufficiente a disconoscere l’agevolazione IMU, in quanto la dimora abituale richiede una valutazione complessiva che in quanto tale deve tenere conto, sia della presenza fisica del contribuente per un periodo apprezzabile, sia della volontà stabile di collocare proprio in quel luogo il proprio baricentro di vita personale, familiare e sociale. Un orientamento parzialmente diverso emerge, invece, dalla stessa Cassazione in contesti in cui la residenza risulta già contestata o il contribuente non ha ancora fissato la propria iscrizione anagrafica nell’immobile. L’ordinanza n. 7745/2026 chiarisce che la dimora abituale non può essere ridotta a un mero dato aritmetico-temporale basato sul conteggio delle notti trascorse nell’immobile, ma richiede una lettura qualitativa che integri sia un profilo oggettivo sia un profilo soggettivo. In altre parole, rileva in modo imprescindibile e determinante per il riconoscimento dell’esenzione IMU il luogo in cui si concentrano gli affetti, i legami sociali, le relazioni di vita del contribuente che lì ha deciso di porre la propria residenza anagrafica. Spetta al Comune impositore dimostrare in caso di contenzioso tributario che nel caso di specie non sono configurabili tali condizioni con conseguente pregiudizio per l’esenzione dal pagamento dell’IMU.
