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Bollo auto. Il termine di decadenza per la notificazione della cartella di pagamento è di due anni dalla definitività dell’accertamento

Nota a Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, Sez. I, sentenza 9 del 22 gennaio 2025.

A cura di Francesco Fatone.

 

«In materia di tasse automobilistiche, ai sensi dell’art.25, comma 1, lett.c), D.P.R. 602/1973 il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo».

Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per il recupero della tassa automobilistica, eccependo la tardività dell’emissione del ruolo in quanto avvenuta oltre il termine di decadenza biennale previsto dall’art.25, comma 1, lett.c), D.P.R. 29 settembre 1973, n°600, ove è testualmente sancito che «Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: […] c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio;[…]». In particolare nel caso controverso la cartella di pagamento è stata notificata nel corso dell’anno 2022, mentre l’avviso di accertamento è stato notificato a dicembre dell’anno 2017 ed è divenuto definitivo per mancata impugnazione nel febbraio dell’anno successivo, e cioè decorsi sessanta giorni dalla relativa notificazione al contribuente.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata ha accolto l’eccezione di decadenza formulata dal contribuente e ha ritenuto essere applicabile il terminebiennale di cui alla succitata disposizione normativa, argomentando come segue: «Va premesso che in materia di tasse automobilistiche, ai sensi dell’art.25, co. 1, lett. c), del D.P.R. n. 602/1973 “il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio”. Nel caso di specie, posto che la notificazione degli avvisi di accertamento è avvenuta in data 6.12.2017, per quanto affermato in termini dalla stessa amministrazione, mentre il ruolo esattoriale veniva formato soltanto nel gennaio 2021 e la cartella di pagamento veniva notificata solo in data 4.05.2022, è evidente che l’esercizio del potere impositivo è avvenuto al di fuori del termine massimo dei due anni normativamente previsto ovvero quando si era già manifestata la decadenza per l’amministrazione finanziaria».

Invero non è pacifica l’applicabilità del termine di decadenza di due anni previsto dal citato art.25, comma 1, lett.c), D.P.R. 602/1973 alle cartelle di pagamento emesse per la riscossione a mezzo ruolo esattoriale della tassa automobilistica. La Corte di Cassazione, sebbene in alcuni pronunciamenti abbia sostenuto l’applicabilità del termine biennale di decadenza in materia di riscossione a mezzo ruolo dei bolli auto[1], ha osservato che la disposizione di cui all’art.5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n°953[2] «[…] fa riferimento alla prescrizione dell’azione “per il recupero delle tasse”, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento, prodromica, che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale»[3].Nondimeno deve osservarsiche secondo altra giurisprudenza di merito il termine di decadenza per l’emissione della cartella di pagamentoapplicabile alla tassa automobilistica sarebbe quello previsto in materia tributi locali dall’art.1, comma 163, L. 27 dicembre 2006, n°296, ovvero di tre anni decorrente dalla definitività dell’accertamento[4].

 

Francesco Fatone

[1] Cfr. Cass. civ., Sez.V, sent. n°589 del 12/01/2017. Cass. civ., Sez.V, ord. n°2014 del 24/01/2019.

[2]Convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, L. 28 febbraio 1983, n°53.

[3] Cfr. Cass. civ., Sez.V, sent. n°14312 del 22/05/2024.

[4] Cfr. Comm. Trib. Reg. Puglia / Bari, Sez.XI, sent. n°49 del 12/04/2013.