Acconto IMU al 16 giugno prossimo: è iniziato il conto alla rovescia per 17 milioni di contribuenti
È iniziato il conto alla rovescia per il versamento dell’acconto IMU previsto anche quest’anno il 16 giugno prossimo. Si tratta del primo grande appuntamento fiscale dell’anno 2026 che intercetta circa 17 milioni di proprietari di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) chiamati a versare la prima tranche del tributo municipale che muove, a livello nazionale, un gettito complessivo di circa 17 miliardi di euro. Tuttavia, è importante prima di effettuare il versamento dell’imposta verificare se ci si trova in possibili casistiche che possano legittimare l’esenzione o la riduzione dell’imposta. Infatti, la normativa di riferimento (L.n°160/2019) prevede non poche casistiche per le quali l’imposta non è dovuta o è dovuta in forma ridotta. E’ il caso per esempio, oltre agli immobili destinati ad abitazione principale che non scontano il tributo, degli immobili inagibili e inabitabili di fatto, degli immobili posseduti da enti non commerciali, dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale (IAP). Il suggerimento è quello di vagliare attentamente la propria posizione con riferimento agli i mobili di proprietà verificando se si può ottenere l’esenzione IMU o una riduzione della stessa prevista ex lege. Ma vediamo in dettaglio come muoversi in considerazione dell’approssimarsi della scadenza sul versamento in acconto del tributo comunale prevista per il prossimo 16 giugno:
La guida a scadenze, calcoli ed esenzioni dal pagamento dell’imposta comunale
Calendario alla mano, per i proprietari di immobili si avvicina la prima grande scadenza fiscale dell’anno. Infatti, entro martedì prossimo 16 giugno 2026 dovrà essere versato l’acconto dell’IMU per il 2026, l’Imposta Municipale Unica. Un appuntamento che interessa da vicino migliaia di cittadini intercettati dall’imposta comunale poiché proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, al netto dei casi di esenzione tassativamente previsti dalla normativa di riferimento (L.n°160/2019). La regola base non cambia; infatti, anche per il 2026 l’imposta comunale sugli immobili si potrà versare in due tranche ben distinte; la prima rata, a titolo di acconto, il 16 giugno prossimo, mentre il saldo a conguaglio il 16 dicembre sempre dell’anno in corso. In alternativa, è possibile per tutti i contribuenti interessati versare l’intero importo IMU versato nell’anno 2025 in un’unica soluzione direttamente il 16 giugno 2026. La notizia più importante per le tasche delle famiglie riguarda sicuramente la conferma delle tutele storiche previste dalla normativa di riferimento. Infatti, l’abitazione principale (la prima casa) resta totalmente esente dal pagamento dell’IMU, a condizione però che non si tratti di un immobile di lusso classato in catasto con categoria A1 – A8- A9 (abitazioni signorili, ville e castelli). Inoltre, l’esenzione si applica solo se il proprietario ha stabilito presso l’immobile che va esente sia la residenza anagrafica, sia la dimora abituale. In altre parole, la normativa di riferimento subordina l’esenzione dal pagamento del tributo comunale alla necessaria coesistenza sia della residenza anagrafica sia della dimora abituale Lo sgravio IMU si estende anche alle pertinenze (garage, cantine, soffitte) nel limite massimo di una sola pertinenza per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7). In sostanza, non è possibile usufruire dell’esenzione su due pertinenze che hanno la stessa categoria catastale. Ancora, possono usufruire dell’esenzione IMU gli immobili occupati abusivamente a condizione che sia stata presentata apposita denuncia all’Autorità giudiziaria competente e che sia stata inviata comunicazione al Comune interessato; vanno esenti dal pagamento dell’IMU gli immobili assimilati all’abitazione principale (alloggi sociali); immobili degli enti commerciali solo se destinati esclusivamente all’esercizio di attività non commerciali; i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale (IAP). Possono beneficiare di significative agevolazioni IMU anche gli immobili interessati da contratti di locazione a canone concordato che rendono più accessibili la possibilità di affitto di immobili destinati ad abitazione principale. In particolare, la L.n°160/2019 all’art.1, comma 760 prevede la riduzione del 25% dell’aliquota IMU prevista dal Comune qualora venga stipulato un contratto a canone concordato conforme ai modelli previsti dagli accordi tra le associazioni dei proprietari e degli inquilini.
Modalità di calcolo e versamento dell’imposta comunale
Il calcolo della prima rata deve essere eseguito applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal proprio Comune per l’anno precedente (anno 2025). Eventuali modifiche o nuove tariffe approvate dalle amministrazioni comunali per il 2026 diventeranno effettive solo nella seconda rata di dicembre, momento in cui verrà effettuato il conguaglio complessivo. Per cui, il versamento del saldo terrà presente eventuali variazioni deliberate dal Comune relative alle aliquote di riferimento. Il 2026 consolida alcune importanti novità introdotte dalla normativa nazionale in materia di digitalizzazione e semplificazione dei prospetti delle aliquote comunali. Restano inoltre attive anche per il 2026 le agevolazioni previste per specifiche categorie di immobili; ad esempio, la riduzione del 50% della base imponibile prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, ancora, per le case concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) sotto rigide condizioni contrattuali. Sconti d’imposta sono previsti anche per gli immobili locati a canone concordato. Il pagamento dell’imposta comunale dovrà essere eseguito in modalità telematica o cartacea utilizzando il Modello F24 (sezione “IMU e altri tributi locali” – codice tributo- casella acconto oppure unica soluzione- numero degli immobili – anno di riferimento), utilizzando i codici tributo standard. In alternativa, è possibile procedere tramite l’apposito bollettino postale o i canali PagoPA. I debiti IMU potranno essere compensati con eventuali crediti riconducibili alle dichiarazioni dei redditi. Ogni Comune avrà la facoltà di stabilire l’importo minimo al di sotto del quale il tributo non è dovuto oppure non è possibile procedere a rimborsi d’imposta.
Cosa succede in caso di ritardo nel versamento dell’acconto IMU?
Dimenticare il versamento dell’acconto IMU del 16 giugno prossimo non vuol dire necessariamente andare incontro subito a sanzioni. Infatti, chi non riesce ad effettuare il versamento IMU (acconto o pagamento in unnica soluzione) entro il 16 giugno non deve farsi prendere dal panico. Infatti, è possibile regolarizzare la propria posizione in modo autonomo ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. Questa procedura consente di pagare l’imposta dovuta applicando sanzioni fortemente ridotte e interessi legali calcolati sui giorni di effettivo ritardo. Per cui, maggiore è la tempestività del pagamento (ad esempio entro i primi 14 giorni con il cosiddetto “ravvedimento sprint”), minore sarà l’ammontare della sanzione aggiuntiva. In altre parole, più si è veloci nel rimediare al ritardo nel versamento del tributo comunale, minore sarà l’ammontare della sanzioni applicata all’imposta con l’aggravio degli interessi di mora. Ovviamente, deve essere evitato l’omesso versamento dell’imposta sia in acconto sia a saldo (16/12/2026), al fine di evitare probabili avvisi di accertamento IMU che i Comuni emetteranno nei termini di legge (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale doveva essere effettuato il pagamento dell’imposta) con un inevitabile aggravio della sanzione che in questo caso sarà pari al 30% dell’imposta non versata.
