Le nuove disposizioni in materia di tributi locali previste dal D.L.n°147 in vigore dal 12 agosto 2026
Con il decreto legislativo 147/2026 si completa quello che è il quadro di riforma introdotto dal legislatore con la legge delega 111/2023 e che va a disciplinare nuove disposizioni
nello specifico campo dei tributi locali. Questo decreto giunge a conclusione di un processo di trasformazione avviato sui principi generali della materia tributaria, quale ad esempio le sanzioni e i diritti del contribuente, per arrivare a disciplinare nello specifico i tributi locali di Regioni, Comuni e Città Metropolitane. Tuttavia, una prima considerazione dalla lettura del testo di legge rispetto a quanto disposto dall’articolo originario della delega data al governo per riformare il mondo dei tributi locali è sicuramente quella che fortunatamente non viene sconvolto di base l’attuale tessuto normativo ma viene, perlopiù, aggiustato il “tiro” su alcune normative ed aggiunti istituti giuridici che fino ad ora non trovavano applicazione nel mondo dei tributi locali. Le disposizioni previste all’interno del decreto legislativo 147/2026, ad eccezione di alcune deroghe esplicitamente inserire nel testo di legge, sono entrate in vigore dal 12 agosto 2026. Ma vediamo in sintesi le principali novità disposte dalla novella contenuta nel decreto sopra richiamato:
Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente
Il primo articolo del decreto legislativo mira a potenziare l’utilizzo degli strumenti di compartecipazione già inseriti all’interno dello statuto dei diritti del contribuente, per la materia dei tributi locali. La norma invita, infatti, gli Enti Locali a realizzare tutta una serie di attività di collaborazione con il contribuente volte sostanzialmente a creare una maggiore compartecipazione nel procedimento di riscossione ed assicurare che il contribuente possa adempiere spontaneamente nel modo più corretto possibile. Tra le novità, particolare importanza ha sicuramente la disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 1 che demanda a Regioni ed Enti Locali di provvedere ad individuare espressamente l’elenco dei provvedimenti per i quali può essere esclusa l’obbligatorietà del preventivo contraddittorio (art. 6-bis Legge 212/2000). Per i tributi erariali è stato emanato un apposito decreto ministeriale che ha individuato quali atti del procedimento di riscossione potessero essere considerati come atti non soggetti al preventivo contraddittorio, ma con la limitazione che tali atti erano riconducibili solo ai procedimenti di riscossione dei tributi erariali e, pertanto non estendibili anche ai tributi locali. Per sopperire a questa lacuna, viene ora data la possibilità ai singoli Enti di disciplinare con apposito regolamento, quali sono quegli atti (pur sempre nel rispetto dei principi generali della legge 212/2000) per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo. Tale potestà regolamentare non potrà, ovviamente, trasformarsi in una piena libertà di escludere atti del procedimento di riscossione dall’obbligo del preventivo contraddittorio, ma piuttosto deve essere considerata come una norma di invito ad elencare quegli atti che per natura e struttura non hanno necessità di un preventivo contraddittorio per la loro legittimità e, di conseguenza, semplificare l’azione accertativa dell’Ente. Si andrà, pertanto, ad inserire all’interno di tale elencazione, ad esempio, tutti i provvedimenti di mera liquidazione, con i quali vengono contestate le violazioni per omesso e ritardato versamento, ovvero dove non c’è contestazione del dichiarato; tutte letipologia di avvisi di pagamento compresi quelli che la nuova normativa introduce come sistema di compliance indirizzati a facilitare l’adempimento del contribuente attraverso un abbattimento della sanzione per la violazione commessa. Per le stesse motivazioni, sarà possibile inserire all’interno dell’elencazione anche provvedimenti di contestazione della dichiarazione che a fronte di dati già in possesso della pubblica amministrazione e pertanto già conosciuti dal contribuente stesso (atti automatizzati o semi automatizzati), renderebbero inutile un eventuale contraddittorio preventivo, poiché non potrebbe portare ad informazioni differenti da quelle per le quali il funzionario ha accertato una determinata situazione (ad esempio omesse o infedeli dichiarazioni di un’utenza domestiche ai fini TARI).
Adempimento spontaneo degli obblighi tributari
Similmente a quanto avviene per i tributi erariali il decreto legislativo introduce anche all’interno dei tributi locali la possibilità di servizi di compliance, ovvero l’invio ai contribuenti di eventuali avvisi bonari finalizzati alla regolarizzazione di tardivi, parziali od omessi versamenti, attraverso l’applicazione di una sanzione ridotta calcolata con riferimento alle norme sul ravvedimento operoso. Questa procedura, che può sembrare una banalità, è in realtà un meccanismo che non deve essere inteso come un aggravamento del procedimento in quanto non obbligatorio, ma come uno strumento innovativo che consentirà di migliorare la riscossione, in quanto il contribuente verrà avvertito prima dell’emissione dell’avviso di accertamento vero e proprio avendo così la possibilità di poter ravvedersi spontaneamente con l’applicazione di una sanzione minima. Nell’attuale dettato normativo il Comune non aveva la possibilità di preavvertire il contribuente il quale doveva sostanzialmente adempiere spontaneamente ad un’eventuale ravvedimento; oggi, invece, la procedura di compliance, finalizzata ad una maggiore collaborazione tra Amministrazione Finanziaria e contribuenti, è stata normata e consentirà di mettere in atto operazioni mirate a facilitare le riscossioni da parte dei contribuenti, invogliati ad adempiere per ottenere l’abbattimento della sanzione. Tali comunicazioni sono comunque forme di avvio del procedimento di contestazione, alternativo al contraddittorio e durante il quale il contribuente può presentare eventuali memorie o documentazioni che possano attestare una situazione diversa da quella comunicata dall’Ente.
Estensione ai tributi delle Regioni e degli Enti Locali degli istituti previsti dal «Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza»
Tra le varie novità la norma risolve anche un’annosa questione legata alla possibilità di applicare le disposizioni contenute nel Codice della Crisi d’Impresa, oggi limitata ai tributi erariali, anche nella gestione dei tributi locali. Così come previsto dalla legge delega, il governo nell’articolo 4 modifica la legge che disciplina tale materia introducendo l’utilizzo dei medesimi istituti validi per gli altri creditori anche ai debiti derivanti dalle entrate tributarie locali. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) è la legge italiana che ha sostituito la vecchia Legge Fallimentare del 1942. Entrato ufficialmente in vigore il 15 luglio 2022, rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale per le aziende: l’obiettivo principale non è più “punire” l’imprenditore che fallisce liquidando i suoi beni, ma intercettare la crisi in anticipo per salvare la continuità aziendale e tutelare i posti di lavoro. L’articolo 23, comma 2-bis del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), oggi modificato dall’art. 4 del D.lgs. 147/2026, introduce la possibilità di effettuare la transazione fiscale all’interno della Composizione Negoziata della Crisi (CNC). Il testo stabilisce che, nel corso delle trattative della composizione negoziata, l’imprenditore può presentare alle agenzie fiscali (come l’Agenzia delle Entrate) e all’Agenzia delle entrate-Riscossione una proposta di accordo transattivo volte a ottenere lo stralcio e dilazione del debito. La proposta può prevedere il pagamento parziale (falcidia) o dilazionato del debito fiscale e dei relativi accessori (sanzioni e interessi). Prima di questa norma, nella composizione negoziata si potevano richiedere solo dilazioni o sconti minori su sanzioni e interessi, mentre ora è possibile tagliare il debito principale. La proposta di transazione deve essere accompagnata da una relazione redatta dall’esperto indipendente nominato per la composizione negoziata, che attesti la coerenza della transazione con le trattative e la sostenibilità del piano. Una volta raggiunto l’accordo con il Fisco, l’imprenditore deve chiederne l’omologazione o l’autorizzazione al Tribunale, il quale effettua un controllo volto a verificare la regolarità della documentazione e dell’accordo stesso. Da oggi tale procedimento trova applicazione anche per i tributi i locali ed il soggetto deputato a sottoscrivere l’accordo con il contribuente è il “soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali” che nel nostro caso non può che coincidere con la figura del funzionario responsabile del tributo.
Disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di tributi delle regioni e degli enti locali
La principale novità in materia di sanzioni amministrative da applicare ai tributi locali per eventuali violazioni commesse dai contribuenti riguarda la determinazione dell’entità delle sanzioni per omessa ed infedele dichiarazione che passano da una situazione nella quale il legislatore stabiliva un minimo ed un massimo all’interno del quale il funzionario responsabile del tributo doveva determinare una misura congrua ai sensi dell’articolo 7 decreto legislativo 472/97, ad una situazione di sanzione determinata in misura fissa. Viene stabilito, modificando le normative specifiche di ogni tributo comunale, che la sanzione per omessa dichiarazione è fissata nella misura fissa del 100% e la sanzione per infedele dichiarazione è determinata nella misura fissa del 40%. Si eliminano, in tal modo, tutte le complicazioni legate alla corretta individuazione della sanzione da applicare e, di conseguenza, viene meno nel mondo dei tributi locali tutto ciò che concerneva l’aspetto della recidiva o dell’aggravamento della sanzione, in quanto ora fissata in una percentuale predeterminata dell’imposta non versata. Il comma 9 dell’articolo 12 stabilisce l’entrata in vigore di tali disposizioni normative per le violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027, derogando nuovamente al c.d. principio del favor rei, per cui le nuove sanzioni avranno efficacia esclusivamente per le violazioni successive a quella data e mai retroattivamente.
Semplificazione in materia di imposta municipale propria
In materia di IMU il Legislatore non stravolge sostanzialmente il tributo e va esclusivamente a modificare l’assetto della procedura dichiarativa da parte del contribuente abrogando i commi 769 e 770 della legge 160/2019 ed introducendo un’ulteriore comma che va sostanzialmente a blindare la procedura dichiarativa attraverso il meccanismo telematico pur mantenendo gli stessi criteri che hanno sempre caratterizzato la dichiarazione dell’imposta ovvero la non obbligatorietà di presentarla se non al momento del verificarsi di eventuali variazioni utili al calcolo dell’imposta, pur se da considerarsi una dichiarazione “periodica”.
Viene introdotto il nuovo comma 768 bis che testualmente recita “I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e costituisce l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo. In ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il già menzionato decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e della TASI, in quanto compatibili”. La medesima norma conferma la procedura dichiarativa per gli ENC di cui al comma 759, lettera g), per i quali si continua ad applicare il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 e la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
Modifiche in materia di tariffa sui rifiuti
Anche le modifiche apportate dal nuovo decreto legislativo alla tassa sui rifiuti rappresentano, essenzialmente degli aggiustamenti dell’originario testo di legge ormai di difficile comprensione per effetto delle modifiche indirettamente avvenute con altri testi normativi nel frattempo adottati. In particolar modo, comincia con l’eliminare all’interno la legge 147/2013, ogni riferimento al concetto di rifiuti assimilati ormai abbandonati dalla riforma del codice ambientale avvenuta a seguito del decreto legislativo 116/2020; dopodichè, rimette ordine all’ampiamente discussa questione della riduzione per le utenze non domestiche che decidono di avviare al riciclo/recupero i propri rifiuti ottenendo un abbattimento proporzionale della parte variabile della tariffa, spostando le disposizioni contenute nel codice ambientale (contestualmente abrogate) all’interno della norma che disciplina la TARI (D.Lgs. 147/2013). Nel nuovo testo di legge troviamo, infatti, un’uniformità che risolve il contrasto tra quanto veniva detto dal comma 649 della legge 147/2013 e quello che veniva affermato dal codice ambientale con la c.d. uscita dalla privativa. Il nuovo comma 649-bis prevede, inequivocabilmente che: “Le utenze non domestiche che producono e conferiscono, in tutto o in parte, rifiuti urbani, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al di fuori del servizio pubblico, e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria proporzionata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni. La scelta di cui al primo periodo deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo”. Allo stesso modo la riduzione da applicare alle utenze domestiche e non domestiche che effettua il compostaggio trasla dal codice ambientale alla materia TARI, in aggiunta al comma 658. Nella revisione normativa, viene finalmente abrogato l’articolo 238 del codice ambientale (che prevedeva la tariffa integrata ambientale – TIA 2 – ormai soppressa dal 2014 ma che ancora veniva citata in molti testi di legge creando inutile confusione) a sottolineare che ormai l’unica tariffa applicabile è quella disciplinata dalla legge 147 del 2013. Importante sistemazione normativa, forse la più significativa rispetto al passato, è quella che abroga l’originario termine di dichiarazione fissato al 30 giugno dell’anno successivo, per uniformare con quanto disciplinato da ARERA con il TQRIF, prevedendo un termine di 90 giorni dall’avvenuta variazione. L’efficacia della nuova disposizione è il 12 agosto 2026 per cui per tutte le variazioni intervenute prima di quella data il termine di dichiarazione resta il 30 giugno 2027, mentre per tutte le variazioni avvenute dopo il 12 agosto il termine dichiarazione è quello dei 90 giorni.
