Non ha alcuna rilevanza “la dimora abituale senza i familiari” ai fini dell’esenzione IMU
Non ha alcuna rilevanza la “dimora abituale unitamente familiari” al fine di poter fruire dell’esenzione ICI e IMU quale condizione necessaria per beneficiare dell’esenzione dal pagamento del tributo. Ciò che rileva è solo la dimora abituale del coniuge che non necessariamente deve implicare la convivenza con i familiari. La ratio di tale precisazione disposta in punto di diritto è quella di non penalizzare o meglio non discriminare il soggetto che ha contratto matrimonio rispetto alla persona singola che, pertanto, non ha un nucleo familiare, ma, non per questo non possa destinare un immobile ad abitazione principale meritevole, in quanto tale, di esenzione IMU.
E’ quanto ha disposto la Suprema Corte Costituzionale con la Sentenza n°112 del 18 luglio scorso. Si tratta di una pronuncia costituzionale, non di poco conto, con la quale la Corte Costituzionale ha ribadito un principio generale già espresso in altra pronuncia (Sen. n°209/2022) in occasione della quale i giudici costituzionali avevano disposto l’illegittimità costituzionale dell’art.8, comma 2 del previgente D.lgs.n°504/1992 istitutivo della vecchia ICI che appunto, subordinava la configurabilità di un immobile destinato ad “abitazione principale” alla coesistenza di due condizioni imprescindibili: a)la residenza anagrafica del soggetto nel Comune di competenza, b) la dimora abituale “unitamente al proprio nucleo familiare”.Il principio generale espresso dalla Corte Costituzionale riconosce il beneficio dell’esenzione ICI/IMU riferita all’abitazione principale, anche nel caso in cui il soggetto non dovesse dimorare abitualmente insieme al proprio nucleo familiare perché magari si trova nella casistica di un soggetto celibe o nubile e, pertanto, privo di un nucleo familiare, ma, che comunque, ha un immobile di fatto destinato ad abitazione principale nel quale risiede anagraficamente ed ivi ha la dimora abituale (ma senza familiari). Si tratta certamente di un’apertura “normativa” disposta dai giudici costituzionali di notevole rilevanza poichè amplia la forbice delle possibili esenzioni ICI/ IMU in vigenza del D.L.n°201/2011 per tutti gli immobili destinati ad abitazione principale, andando ad incidere, in termini di beneficio fiscale, anche su tutte quelle casistiche di doppia residenza dei coniugi in Comuni diversi (quasi sempre per esigenze di lavoro) e in immobili diversi meritevoli entrambi di essere esentati dal pagamento del tributo; casistica, quest’ultima, che negli ultimi anni ha creato non poco contenzioso con i Comuni disposti a riconoscere il beneficio fiscale solo su una delle dune unità immobiliari e non su entrambe, in concomitanza della richiesta di esenzione dal pagamento IMU per gli immobili nei quali ciascun coniuge di fatto aveva fissato la propria abitazione principale.
Il principio espresso dalla Corte Costituzionale nella Sentenza N°112 del 18/07/2025: confermata l’esenzione IMU anche in caso di doppia residenza in abitazioni separate per ciascun coniuge
La Suprema Corte Costituzionale chiamata nuovamente a pronunciarsi (dopo la Sentenza n°209/2022) su una possibile questione di legittimità costituzionale dell’art.8, comma 2 del previgente D.lgs.n°504/1992 (Decreto istitutivo dell’ICI) rispetto agli artt.3, 29, 31 e 53 della nostra Costituzione, ha ritenuto fondate tali questioni di legittimità costituzionale. In particolare, i giudici della Corte hanno precisato che come l’IMU anche la vecchia ICI ha natura di imposta “reale” per cui, al fine di una possibile esenzione sono irrilevanti profili soggettivi quali lo status di soggetto coniugato o meno del contribuente, dal che discenderebbe l’irragionevolezza della disposizione di cui all’art.8 comma 2 del D.lgs.n°504/1992 con riferimento al principio di uguaglianza e di capacità contributiva in ragione della disparità di trattamento rispetto alla persona singola che dimora abitualmente nell’immobile destinato ad abitazione principale ma senza nucleo familiare poiché non ha un nucleo familiare essendo celibe o nubile. Per cui, il principio espresso dalla Suprema Corte Costituzionale permette di esentare dal pagamento ICI/IMU anche gli immobili nei quali il soggetto ha la residenza anagrafica ed ivi dimora abitualmente pur senza familiari. Ma, il principio espresso dalla Suprema Corte nella Sentenza n°112 del 18/07/2025 intercetta anche un’altra questione tributaria che negli ultimi anni ha caratterizzato non poco la fiscalità locale in termini di contenzioso tributario sempre riferito alla esenzione IMU; ossia, quella delle cosiddette doppie residenze in due unità immobiliari distinte, destinate entrambe ad abitazione principale da parte di ciascun coniuge. In particolare, come osservato dalla Suprema Corte già nella Sentenza n°209/2022, in un contesto come quello attuale caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici è sempre più frequente la casistica di persone unite in matrimonio che concordano di vivere in luoghi diversi, ma, molto spesso, anche costrette per esigenze lavorative. In questo caso, in passato, ciascuno dei coniugi ha richiesto al Comune di competenza l’esenzione IMU riferita all’immobile di proprietà dove ciascuno aveva la residenza anagrafica ed ivi dimorava abitualmente. Prima che la Corte Costituzionale facesse chiarezza sul punto, i Comuni hanno concesso il beneficio dell’esenzione IMU solo ad uno dei due immobili, negando il beneficio fiscale riferito all’altro immobile poiché il coniuge di riferimento non dimorava nello stabile di residenza “unitamente al proprio nucleo familiare”. L’intervento della Corte che ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale riferite al richiamato art.8, comma 2 del D.lgs.n°504/1992 permettono oggi a ciascuno dei coniugi per quanto legati dal vincolo di matrimonio ma residenti in immobili diversi magari in Comuni diversi, di richiedere ed ottenere l’esenzione IMU su entrambi gli immobili di proprietà. A ciò, va aggiunto un assunto, non di poco conto, trattandosi di una sentenza della Corte Costituzionale la stessa ha valore di interpretazione autentica e quindi, efficacia retroattiva, legittimando così centinaia di coniugi- contribuenti a richiedere l’IMU versata e non dovuta sugli immobili desinati ad abitazione principale pur dimorando gli stessi senza il nucleo familiare. In altre parole, la questione di legittimità costituzionale recepita dalla Suprema Corte riferita alla previsione normativa di cui al più volte richiamato comma 2 dell’art.8 del previgente D.lgs.n°504/1992 apre sicuramente il viatico a richieste di rimborso da parte di chi, pur interessato dalla casistica di due unità immobiliari adibite entrambe ad abitazione principale, magari in due Comune diversi per esigenze di lavoro, si è dovuta portare in esenzione IMU solo una delle due abitazioni, pagando il tributo per l’altra. Con riferimento a quest’ultima, l’efficacia ex tunc della sentenza n°112/2025 pronunciata dalla Corte Costituzionale legittima il rimborso dell’IMU versata e non più dovuta in favore dei Comuni impositori per gli ultimi cinque anni.