info@avvocatodurante.it
080 574 6707

Articoli

News e Approfondimenti

TARSU: è illegittimo l’accertamento senza il contraddittorio preaccertativo.

Nota a: Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sezione III, sentenza n°3723 del 28/11/2016.

 

A cura di Francesco FATONE.

 

«L’aver omesso l’instaurazione del contraddittorio preaccerativo comporta l’illegittimità e, quindi, la nullità dell’avviso di accertamento emesso in materia di TARSU»[1].

Con la sentenza che qui è annotata la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, accogliendo le doglianze mosse in tal senso dal contribuente, ha dichiarato illegittimo – ovvero nullo – l’avviso di accertamento emesso dal Comune per il recupero della TARSU.

In particolare, secondo quanto disposto dai Giudici tributari baresi, l’Ente accertatore, non avendo ottemperato all’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, siccome previsto dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dalla legislazione nazionale agli articoli 7 della Legge 7 agosto 1990, n°241 e 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000, n°212, non ha permesso al contribuente stesso di evidenziare la configurabilità nella fattispecie della condizione di esclusione dell’assoggettamento al tributo TARSU di talune superfici da egli occupate. Di talché – ha affermato il Collegio giudicante – è venuta a determinarsi l’illegittimità dell’accertamento così operato dalla civica amministrazione ed il susseguente annullamento dell’atto impositivo così emesso.

Nella fattispecie sottoposta al giudizio conclusosi con la sentenza de qua era accaduto che il Comune aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento per omesso versamento della TARSU. Il contribuente, impugnato l’atto impositivo, aveva rappresentato la sussistenza delle condizioni di esclusione dal tributo in quanto sulle superfici recuperate a tassazione dal Comune erano stati prodotti rifiuti speciali; dunque – secondo il contribuente – le ridette superfici dovevano andare esenti dal pagamento della TARSU ai sensi di quanto disposto dall’articolo 62, comma 3, del D.lgs. 11 novembre 1993, n°507. Pertanto, se il Comune avesse attivato la procedura di contraddittorio con il contribuente nella fase endoprocedimentale o preaccertativa, ovvero prima di emettere l’avviso di accertamento, avrebbe consentito allo stesso di evidenziare le ragioni per cui dovevasi escludere l’assoggettamento alla tassa sui rifiuti.

V’è da rilevare che la sentenza in commento aderisce ad un orientamento giurisprudenziale certamente minoritario, trovando riscontro in altre pronunce rese negli ultimi anni da altre Commissioni Tributarie[2]; ed invero non può essere ignorato che le Sezioni unite della Cassazione, affrontato l’argomento di che trattasi in una nota pronuncia emessa alla fine del 2015[3] che ha inaugurato un orientamento nomofilattico che può considerarsi (ad oggi) granitico, hanno escluso l’applicazione dell’istituto del contraddittorio endoprocedimentale all’accertamento dei tributi locali, in quanto tributi non armonizzati[4] con il diritto europeo, ovvero in quanto tributi per i quali non v’è alcun obbligo in capo all’Amministrazione di attivare il contraddittorio.

 

Francesco Fatone

 

 

[1] Massima redazionale.

[2] Si vedano in tal senso: Commiss. Trib. Reg. Molise/Campobasso, Sez.III, sent. n°73 del 17/02/2015; Commiss. Trib. Prov. di Frosinone, Sez.II, sent. n°451 del 03/06/2016.

[3] Cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n°24823 del 09/12/2015.

[4] Attraverso il procedimento di armonizzazione fiscale si è voluto uniformare le discipline normative di taluni tributi comuni a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Un esempio di tributo armonizzato è l’IVA.