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Spetta alle sezioni unite della Corte di Cassazione stabilire la legittimità dell’allegato in formato PDF

E’ stata  rimessa al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione  la questione sempre più discussa riguardante la notifica a mezzo PEC ed in particolare la legittimità del file inviato al soggetto destinatario in formato PDF. La stessa Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 31/08/2017 ha rimesso gli atti al Primo Presidente affinchè venga valutata l’opportunità di fare trattare alle Sezioni Unite l’importanza che il file inviato con la PEC abbia esclusiva estensione P7m anziché l’estensione in PDF. La questione è tutt’altro che pacifica in considerazione delle sentenze di merito ultime sempre più numerose che hanno accolto le doglianze mosse dai contribuenti che si sono visti recapitare i file contenenti atti impositivi in formato PDF (CTP Reggio Emilia Sen. 204 del 31/07/2017).

Qualora le Sezioni Unite dovessero stabilire che le notifiche effettuate tramite PEC aventi ad oggetto allegati con estensione in formato PDF  non possono essere definiti documenti informatici o meglio che non possono assicurare le condizioni di immodificabilità e di integrità di tale documento ciò implicherebbe inevitabilmente la declaratoria di inesistenza della notifica stessa. Va precisato che le Sezioni Unite della Suprema Corte sono state investite anche della questione inerente le dirette conseguenze di tale irregolarità. Ossia, se può trattarsi nel caso di specie di notifica inesistente giuridicamente o comunque sanabile.


-La questione:

E’ ormai noto che la disciplina delle notifiche effettuate a mezzo PEC dettata principalmente dal DPR n°68/2005; D.lgs.n°82/2005; DPCM del 13/11/2014 deve essere necessariamente considerata normativa speciale. Ne deriva, l’impossibilità di effettuare con riferimento ad essa qualsiasi  attività di interpretazione estensiva o analogica non potendo prescindere da una applicazione letterale della normativa in questione.

Tanto rilevato, è obbligo anche dell’Agenzia delle entrate riscossione notificare atti tramite PEC solo con documento informatico. Quindi, con appositi software in grado di creare la firma digitale assicurata unicamente dall’estensione p7m  del file allegato e non certo dall’estensione in pdf.

Per definizione il documento informatico esiste se, tramite appositi software è apposta una firma digitale che ne certifichi l’immodificabilità e l’integrità. E’ configurabile tale firma digitale solo se si da la prova di averla formata con apposite chiavi crittografiche. Tale documento che equivale all’originale è certificato unicamente dall’estensione p7m del file allegato inviato a mezzo PEC. Solo tale estensione assicura le caratteristiche della immodificabilità e della integrità previste espressamente dall’art.3 del D.P.C.M. del 13/11/2014.