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Sospesi fino al 28 febbraio 2021 le notifiche degli avvisi di accertamento e degli atti esecutivi inerenti la riscossione coattiva

A distanza di pochi giorni il legislatore ha nuovamente modificato il termine ultimo della sospensione riferita all’attività di notifica degli avvisi di accertamento nonché degli atti inerenti all’attività di riscossione di cui al Titolo II del DPR n°602/1973.  In particolare, dopo il D.L. n°3 del 15 gennaio 2021 con il quale era stato già modificato  l’art.152 del decreto rilancio n°34/2020 fissando il termine ultimo per la notifica degli atti impositivi nonché degli atti esecutivi, a distanza di qualche giorno, il D.L.n°7 del 30 gennaio 2021 ha abrogato in toto il D.L. n°3 del 15 gennaio 2021 fissando così  al 28 febbraio 2021  il dies a quo fino al quale avrà durata la sospensione delle attività da parte di ADE e ADER.  Ad avviso di chi scrive e’ chiaro l’intento del legislatore di “allungare” per quanto possibile la ripresa delle attività di recupero delle entrate tributarie ed extra tributarie g in scadenza nell’intervallo temporale che va dall’ 08 marzo 2020 al 31/12/2020.Anche la sospensione dei versamenti aventi ad oggetto  le entrate tributarie ed extra tributarie dovute dai contribuenti  è ormai in dirittura di arrivo essendo stato fissato il termine ultimo del 28 febbraio 2021.Tuttavia, è comunque fatta salva la possibilità di chiedere ed ottenere una dilazione di pagamento per i versamenti che dovranno essere effettuati dai contribuenti tra il 01 marzo ed il 31 marzo 2021.

Ma vediamo in sintesi nel riquadro  riepilogativo la situazione dopo l’entrata in vigore del D.L.n°7 del 30 gennaio 2021:


 

  • Quadro riepilogativo delle attività sospese: termine ultimo fissato al 28 febbraio 2021:

 

In primo luogo, rileva segnalare che fino al 28 febbraio 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio n°34 del 19/05/2020 e fino al 31 dicembre 2020  e fino al 28 febbraio 2021, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di:

-stipendio,

-salario,

-altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Per cui, volendo riassumere:

-sino al 28 febbraio 2021 (anziché 31 gennaio) le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore esecutato; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione;

-a decorrere dal 1° marzo 2021 (anziché 1° febbraio) tornerà ad operare l’obbligo di accantonamento e, quindi, l’obbligo di rendere indisponibili al debitore le somme oggetto di pignoramento e il conseguente obbligo di versamento all’Agente della riscossione.

In particolare, come già segnalato il D.L.7/2021 all’art. 1, comma 3 ha  modificato i termini espressamente indicati nell’art. 152, comma 1 del Decreto Rilancio (D.L.34/2020) del resto già prorogati dall’art. 1 del previgente D. L. 3/2021 successivamente abrogato dal D.L. ultimo.

 

  • Notifica degli avvisi di accertamento e di altri atti impositivi

Con espresso riferimento all’attività di accertamento saranno  notificati nell’intervallo di tempo  compreso tra il1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 (anziché dal 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022) i seguenti atti impositivi:

 avvisi di accertamento;

  atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni;

atti di recupero dei crediti di imposta;

 

avvisi di liquidazione;

 

avvisi di rettifica e liquidazione,

per i quali i termini di decadenza scadono nell’intervallo di tempo che va dall ’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020. Naturalmente,restano esclusi come espressamente dispoto dalla norma di riferimento i casi di indifferibilità e urgenza.

 

  • Notifica di atti, comunicazioni e inviti

Gli atti, le comunicazioni e gli inviti saranno inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il1°marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 (anziché tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022), salvo casi di indifferibilità e urgenza, o  al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Il d. l. 7/2021 all’art. 1, comma 1 lett. b) ha modificato i termini indicati nell’art. 157 c. 2 bis del Decreto Rilancio (d. l. 34/2020) del resto anche questi  già differiti dal d. l. 3/2021.

 

  • Proroga termini di decadenza per la notifica delle cartelle

In relazione a determinate dichiarazioni dei redditi riferiti al 36 bis del DPR n°600/73 nonché all’art.54 ter del DPR n°633/1973  i termini  ordinari previsti dalal normativa di riferimento per la notifica delle  cartelle  di pagamento sono stati  prorogati di ulteriori  14 mesi (anziché 13 mesi).

Il D.L.n° 7/2021 all’art. 1, comma 1  lett. c)  ha modificato i termini indicati nell’art. 157 c. 3 del  ridetto Decreto Rilancio  ossia d. l. 34/2020.

 

  • Interessi per ritardato pagamento

In relazione agli atti indicati dagli art. 1 e 2 del Decreto Rilancio, se notificati entro il 28 febbraio 2022 (anziché entro il 31 gennaio 2022), non sono dovuti:

-gli interessi per il ritardato pagamento (di cui all’art. 6 D.M. 21.05.2009);

– gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all’art. 20 D.P.R. 602/1973)

per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso.

Il D. L. 7/2021 all’art. 1 comma 1  lett. d) ha  modificato i termini indicati nell’art. 157 c. 4 del Decreto Rilancio ossia  il D. L. 34/2020) già differiti dal D. L. 3/2021 abrogato dal D.L. ultimo.

 

  • Sospensione dei termini dei versamenti delle entrate tributarie ed extratributarie

Sono sospesi i termini dei versamenti delle entrate tributarie e non tributarie scadenti nel periodo dall’8 marzo al 28 febbraio 2021 (anziché al 31 gennaio 2021), derivanti da:

-cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,

-avvisi di accertamento e di addebito (artt. 29 e 30 d.l. 78/2010).

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 31 marzo 2021.

Il D.L. 7/2021 all’art. 2 ha altresì  modificato i termini indicati nell’art. 68, comma 1 del Decreto Cura Italia (D. L. n°18 del  18/2020) anche questi del resto  già prorogati dal  previgente D. L. 3/2021 abrogato dal D.L. n°7 del 30 gennaio 2021 l’ultimo in ordine di tempo.

Le disposizioni normative attualmente in vigore salvo ulteriori modifiche dispongono l’inizio delle attività riconducibili alla notifica degli atti impositivi oltre che a quelli relativi all’attività di riscossione ed esecuzione forzata al 1 marzo 2021. Sarà questo il termine definitivo?… O assisteremo, ancora una volta, ad ulteriori proroghe finalizzate ad allungare i termini di sospensione delle attività riconducibili all’ADE e all’ADER. Staremo a vedere.