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Se l’ente di riscossione forza la mano applicando il fermo su di un veicolo in comproprietà, l’atto è illegittimo

Nota a Commissione Tributaria Provinciale di Matera, Sez. I, sentenza 135 del 08 aprile 2022.

A cura di Francesco Fatone.

 

«Non si può oggettivamente applicare il fermo su un’auto cointestata se tutti i proprietari non sono debitori con il Fisco. Questo per tutelare l’intestatario che risulta totalmente estraneo all’inadempimento e che non può essere punito (con il fermo della vettura che per metà è sua) per qualcosa che non ha commesso».

 

La Commissione Tributaria Provinciale di Matera ha inteso dare continuità a un orientamento giurisprudenziale inaugurato alcuni anni addietro e venutosi ormai a consolidare[1], secondo cui deve considerarsi illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo che colpisce un veicolo a motore in comproprietà se soltanto uno dei proprietari è debitore del Fisco.

In particolare il Giudice provinciale materano ha rilevato che – si legge testualmente nel pronunciamento–«la legge italiana prevede che, in caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale nei termini previsti, l’ADER [id est: l’Agente della riscossione] possa disporre, tra le altre cose, il fermo del veicolo intestato al debitore, tramite iscrizione al PRA del provvedimento di fermo amministrativo. A seguito di tale iscrizione, la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non salda il suo debito e provvede a cancellare l’iscrizione al PRA. Il veicolo in fermo amministrativo non può circolare (e se circola è prevista una severa sanzione), non può essere radiato né tanto meno demolito o esportato. Può però essere venduto, ma il nuovo proprietario non può guidarlo fino a quando il debitore non estingue il suo debito. Alla domanda quindi se l’Ente di riscossione possa eseguire su un veicolo cointestato il fermo amministrativo anche quando uno degli intestatari non sia debitore dell’Erario la risposta da dare è senza dubbio negativa, al contrario si finirebbe per pregiudicare anche il non debitore, impedendogli la circolazione».

La decisione in commento è oltremodo condivisibile, atteso che appare ingiusto sottoporre a una misura afflittiva – come è appunto il fermo amministrativo su beni mobili registrati – un soggetto che non risulta essere debitore del Fisco, e che di tal fatta subirebbemalgré lui la limitazione della disponibilità del proprio mezzoin quanto gravato da ganascia fiscale per fatto a sé non attribuibile, bensì imputabile in via esclusiva al debitore effettivo (e comproprietario del mezzo medesimo).

 

Francesco Fatone

[1] Il riferimento è a quanto deciso in: Comm. Trib. Reg. Piemonte / Torino, Sez.VII, sent. n°1374 del 03/10/2017. Recentemente confermata in: Comm. Trib. Prov. Napoli, Sez.XIX, sent. n°2493 del 15/03/2021; Comm. Trib. Prov. Napoli, Sez.II, sent. n°741 del 26/01/2021.