Rottamazione Quater entro il 31 luglio. Prima scadenza per i riammessi e massimo cinque giorni di tolleranza
Il termine di scadenza prossimo del 31 luglio 2025 riguarda sia la nona rata per i contribuenti in regola con i precedenti pagamenti sia la prima o unica rata per chi ha richiesto ed ottenuto la riammissione alla Rottamazione quater avendo inoltrato apposita domanda entro il 30 aprile scorso. Per cui i contribuenti dovranno fare molta attenzione all’ultimo giorno del mese di luglio provvedendo ad ottemperare alle scadenze stabilite soprattutto per chi si è riposizionato con la rottamazione quater potendo ancora beneficiare dello sgravio di sanzioni ed interessi. I pagamenti potranno essere effettuati non oltre il 5 agosto considerati i cinque giorni di tolleranza successivi al termine di scadenza (31/07/2025) decorso il quale (5 agosto) i contribuenti che hanno richiesto la definizione agevolata risulteranno decaduti dal piano di rateizzazione e quindi dallo sgravio di sanzioni ed interessi che saranno così nuovamente inseriti nella debitoria complessiva.
La scadenza del 31 luglio 2025
Si avvicina la prossima scadenza per i pagamenti della rottamazione-quater delle cartelle. Infatti, il 31 luglio prossimo cade il termine di versamento sia della nona rata per i contribuenti in regola con i precedenti versamenti sia della prima o unica rata per i riammessi alla definizione agevolata che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile, al fine di essere riammessi alla rottamazione quater dopo essere decaduti. I moduli di pagamento sono contenuti nella comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-riscossione e disponibile in copia anche sul sito della stessa Agenzia. In caso di mancato pagamento, oppure di pagamento effettuato oltre il termine ultimo o anche in caso di versamenti parziali non in linea con il pano di rientro, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata per cui, gli importi già corrisposti saranno considerati versati a titolo di acconto sulle somme dovute con l’aggravio di sanzioni ed interessi.
Le modalità di pagamento:
La prima rata in caso di rateizzazione o l’unica rata in caso di pagamento unico potranno essere effettuate in banca, presso gli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie nonché presso gli sportelli bancomat (Atm) abilitati utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste italiane e di tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento (Psp) aderenti al nodo pago Pa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick. E’ possibile pagare anche direttamente presso gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento ad hoc. Per cui sono tantissime le modalità attraverso le quali i contribuenti potranno assolvere al pagamento della scadenza fissata per il 31 luglio prossimo.
La comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento possono essere recuperati nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione a cui si accede tramite Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali con le credenziali Entratel. In alternativa, è possibile ottenere una copia via e-mail compilando l’apposito form disponibile nell’area pubblica del sito, allegando un documento di riconoscimento.
Il servizio Conti Tu, disponibile nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, senza quindi necessità di credenziali di accesso, consente di pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione delle somme dovute e di richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati. Per i restanti debiti riportati nella comunicazione, la definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere, come prevede la legge, le azioni di recupero.
Rottamazione-quater e riammissione
Volendo riassumere in breve l’iter che ha caratterizzato nei mesi scorsi la possibilità di beneficiare della rottamazione quater rileva segnalare che la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta dalla legge di bilancio 2023 e ha consentito a tutti i contribuenti interessati di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica nonchè le eventuali procedure esecutive. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le maggiorazioni) nonché quelle dovute a titolo di aggio. Successivamente, la legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (Dl n. 202/2024) ha previsto una nuova opportunità per chi non è riuscito a rimanere in regola con i pagamenti ed è decaduto. Il provvedimento infatti ha stabilito che limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla rottamazione-quater i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano “decaduti” a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto potevano presentare entro il 30 aprile 2025 domanda di riammissione ai benefici previsti e scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un numero massimo di 10 rate. Per salire definitivamente sul treno che permette tali benefici i contribuenti interessati dovranno necessariamente ottemperare al pagamento del 31 luglio prossimo; diversamente, il mancato pagamento anche solo della prima rata (prevista per il 31luglio 2025) implicherà nuovamente la decadenza dal beneficio della definizione agevolata con l’aggravio di sanzioni ed interessi che dovranno essere versati dai contribuenti in un’unica soluzione.