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Riscossione coattiva – Equitalia SPA

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO EQUITALIA

SLITTA AL 21 APRILE IL TERMINE PER

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

 


È arrivata la tanto attesa proroga del termine ultimo per richiedere la “rottamazione” delle cartelle di pagamento emesse e notificate da EQUITALIA SPA. Infatti, il termine iniziale previsto dal D.L.n°193/2016 per la definizione agevolata dei ruoli relativi ai periodi d’imposta 2000/2016 fissato inizialmente al 31 marzo 2017 è stato prorogato al 21 aprile prossimo venturo. E’ questa una misura straordinaria adottata dal Consiglio dei Ministri in considerazione del  numero crescente di contribuenti che in queste ultime settimane si è recata presso gli sportelli di Equitalia SPA al fine di potere perfezionare la richiesta di accesso alla sanatoria.

Il decreto di fatto si è limitato unicamente a spostare la data entro cui fare pervenire le richieste di definizione agevolata delle cartelle esattoriali dal 31 marzo al 21 aprile 2017. Mentre nulla è cambiato in ordine alle scadenze  fisse entro cui dovranno essere effettuati i versamenti legati alla rottamazione dei ruoli che pertanto sono rimaste  assolutamente invariate  nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017; aprile e settembre 2018. Si tratta di date assolutamente improrogabili a pena di decadenza del contribuente dalla stessa definizione agevolata di cui al già richiamato D.L.n°193/2016 attraverso le quali il Legislatore ha voluto  assicurare  comunque entro la fine dell’anno 2017  circa il 70% delle somme complessivamente dovute; si parla di un importo di circa 2,3 miliardi di euro che le prime tre rate versate nell’anno 2017 assicureranno alle casse dell’agente della riscossione; mentre, il restante 30%  che sarà versato nell’anno 2018 in particolare ad aprile e settembre dello stesso anno porteranno il flusso di cassa ad un importo finale di circa 4,1 miliardi di euro.

 


-La definizione agevolata delle cartelle di pagamento ex D.L. n°193/2016 – Tempi e modalità:

Ma, analizziamo più da vicino la disciplina riferita alla  cosiddetta “rottamazione delle cartelle di pagamento Equitalia”.  In particolare, uno dei provvedimenti di maggiore rilievo disposto dal D.L. n°193/2016 è quello riguardante la definizione agevolata delle cartelle di pagamento. In sostanza, il decreto sopra richiamato fa salva la possibilità per i contribuenti morosi di definire i carichi pendenti inclusi in ruoli affidati all’agente della riscossione riferiti alle annualità che vanno dal  2000 al 2016, potendo il soggetto interessato  estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive, provvedendo pertanto al pagamento integrale dilazionato in rate sulle quali sono dovuti a decorrere dal 1 agosto 2017 gli interessi nella misura di cui all’art.21, comma 1 del DPR n°602/73. Fermo restando che, come già sottolineato in premessa,  il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30 per cento nell’anno 2018, è effettuato il pagamento per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari importo, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e due rate nel 2018.Ai fini della definizione è fatto obbligo per il contribuente interessato a presentare apposita istanza all’agente della riscossione previo utilizzo di apposita modulistica facendo pervenire la domanda entro e non oltre il termine ultimo fissato al  21 aprile 2017. In tale dichiarazione il debitore  dovrà indicare altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento entro il limite massimo sopra indicato nonché la pendenza di eventuali giudizi  tributari pendenti davanti alle Commissioni tributarie, aventi ad oggetto i carichi pendenti da definire. Successivamente è fatto obbligo per l’agente della riscossione comunicare al debitore istante l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata attenendosi ai seguenti criteri. Pertanto, tutto è rimasto invariato in ordine al calendario dei versamenti a cui è subordinato il perfezionamento della definizione agevolata.

  1. a) per l’anno 2017 la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre, novembre;
  2. b) per l’anno 2018 nei mesi di aprile e settembre 2018.

La previsione normativa contenuta nel già richiamato D.L.n°193/2016 che disciplina la definizione agevolata delle cartelle di pagamento sicuramente ha avuto un impatto empirico notevole poiché ha consentito da un lato a migliaia di contribuenti di definire posizioni debitorie relative a carichi pendenti che si trascinavano da anni; dall’altro ha permesso e permetterà nelle prossime settimane all’agente della riscossione di incassare in via quasi immediata liquidità necessaria  per ripianare le proprie casse. Diversamente, l’istituto in questione non si è mostrato particolarmente conveniente per i carichi iscritti a ruolo aventi ad oggetto importi elevati riconducibili essi  sia a persone fisiche che a società di capitali e società di persone. In particolare, ad avviso di chi scrive la definizione di cui al più volte richiamato D.L. n°193/2016  non risulta particolarmente conveniente o meglio vantaggiosa per debiti superiori a trentamila euro in considerazione del fatto che il debitore pur vedendosi abbattere di circa il 35 %– 40% il debito pregresso con l’esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora  è comunque obbligato a versare il debito residuo in soli cinque rate  l’ultima delle quali entro e non oltre settembre 2018.  Si tratta di un numero esiguo di rate concentrate in un intervallo di tempo troppo ristretto che obbligano il debitore ad espletare il pagamento del debito residuo in poco  meno di un anno solare.La definizione agevolata delle cartelle di pagamento è risultata invece interessante e quindi fattibile soprattutto  per piccoli importi riconducibili per lo più a bolli auto  non pagati o a contravvenzioni al codice della strada accumulatisi negli anni, a mancati pagamenti per iscrizione alla camera di commercio o riferiti a tributi comunali (ICI/TARSU/IMU)  che comunque hanno riguardato e stanno riguardando migliaia di cittadini-contribuenti.  Non è un caso che ad oggi le istanze per definizione agevolata delle cartelle di pagamento inoltrate all’agente della riscossione ammontano a circa quattrocentomila; motivo per cui, il Consiglio dei Ministri  ha optato per la proroga al 21 di aprile prossimo.