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Processo tributario: obbligo di mediazione-reclamo esteso anche ai tributi locali.

[tratto da Azienditalia Finanza e Tributi, 12/2015]

L’obbligo di attivazione della mediazione – reclamo già previsto per i tutti tributi erariali dal previgente art.17 bis del D.lgs.n°546/1992 per controversie il cui valore non supera i venti mila euro è stato esteso anche ai tributi di spettanza dei Comuni. Si tratta di una delle novità ultime introdotte con i Decreti attuativi in materia di contenzioso tributario. Si tratta di una novità che non mancherà di avere effetti immediati sul contenzioso che riguarda gli enti locali, assumendo sicuramente una funzione deflattiva rispetto alla possibilità di adire i Giudici tributari la dove la materia del contendere non superi il valore di euro ventimila. Il presente articolo focalizza la normativa di riferimento, non potendo prescindere dagli aspetti tecnici e procedurali più significativi rinvenienti dalla estensione di tale istituto al comparto dei tributi comunali, non escludendo i riflessi immediati che l’attivazione del nuovo Istituto avrà nei Comuni, a livello organizzativo interno.

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Normativa di riferimento- Art.17 bis del D.lgs.n°546/1992.

 

La previsione normativa di cui all’art.17 bis del D.lgs.n°546/1992 prevede espressamente  già da qualche anno l’obbligo di mediazione/reclamo per i tributi erariali nonché per tutti i tributi riconducibili all’Amministrazione finanziaria.

In particolare, l’art.17 bis, comma 1  del ridetto Decreto dispone testualmente: “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro  relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’art.48.” Il successivo comma 2 della stessa norma, dispone, continuando: “la presentazione del reclamo mediazione è condizione di improcedibilità del ricorso. In caso di deposito del decorso del termine di novanta giorni  di cui all’art.9, l’Agenzia delle entrate in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l’improcedibilità del ricorso  e il presidente se rileva l’improcedibilità rinvia la trattazione per consentire la mediazione”.

Secondo quanto espressamente previsto dal successivo comma 7 dello stesso art.17 bis del D.lgs.n°546/1992: “il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione della pretesa. L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, né l’eventuale proposta  di mediazione avuto riguardo, formula d’ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo alla eventuale incertezza  delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa  al principio di economicità dell’azione amministrativa. L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. Si applicano le disposizioni dell’art.48 per quanto compatibili. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata  conclusa  la mediazione, il reclamo  produce gli effetti  del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Ai fini  del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali. La riscossione e il  pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto  di reclamo  sono sospesi fino alla data  dalla quale decorre il termine di ci  all’art.22, fermo restando  che in assenza di mediazione sono dovuti  gli interessi previsti  dalle singole leggi  d’imposta. La sospensione non si applica  nel caso di improcedibilità di cui al comma  2“.

La ratio che rinviene dalla lettura testuale della previsione normativa di cui sopra che ha mosso il legislatore è sicuramente configurabile nella volontà dello stesso di attivare una sorta di filtro preventivo, capace di ridurre il contenzioso tributario potenziale, assicurando in chiave deflattiva una minore incidenza dei ricorsi davanti alle Commissioni tributarie, allorquando la controversia ha ad oggetto un valore che non  supera i venti mila euro.

Rileva precisare ove ce ne fosse bisogno per ragioni di chiarezza che quando si parla di valore della controversia si deve necessariamente fare riferimento all’imposta pura a cui è riconducibile la debenza tributaria dell’ente impositore al netto di sanzioni e interessi che, non vanno  pertanto considerati ai fini della determinazione complessiva  del valore della lite.

Si tratta di un istituto già operativo da qualche anno che non ha mancato di dare i suoi frutti in senso deflattivo, accentuando se vogliamo una reciproca collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria finalizzata a trovare un accordo stragiudiziale o preventivo che, da una parte mette  sicuramente il contribuente al riparo dalla necessità di interfacciarsi in sede giudiziale  con il Giudice tributario, rischiando di subire nelle more del giudizio di merito le conseguenze negative rinvenienti dall’attivazione di procedimenti esecutivi o di ganasce fiscale qualora non riesca ad ottenere  dal Collegio tributario adito la sospensione dell’esecuzione dell’atto opposto; non potendosi sottrarre neanche dall’alea tipica del giudizio tributario e non solo.

 

La mediazione reclamo estesa ai Tributi comunali.

L’istituto del reclamo e mediazione di cui al richiamato art.17 bis del D.lgs.n°546/1992  è stato esteso  dal legislatore anche ai tributi di spettanza comunale non essendo più una prerogativa delle imposte erariali.

In particolare, a partire dal 1 gennaio 2016 chiunque vorrà  impugnare innanzi al Giudice tributario un atto impositivo emesso e notificato dal Comune deve necessariamente osservare il dettato di cui al richiamato art.17 bis del D.lgs.nb°546/1992 qualora trattasi di una questione impositiva il cui valore (al netto delle sanzioni e interessi) non superi i venti mila euro. Diversamente, il ricorso introduttivo risulterà improcedibile.

E’ quanto ha disposto il Decreto attuativo in materia di fiscalità locale relativamente al processo tributario che ha fatto in modo che la valenza di filtro in chiave deflattiva dell’istituto in commento non fosse una prerogativa riconducibile unicamente ai tributi erariali, volendo il legislatore ridurre non solo il contenzioso tributario erariale ma anche quello relativo al novero della fiscalità locale almeno per quello che riguardo alle controversie di piccolo e medio valore.

In particolare, nel 2014, per dare qualche dato, le liti instaurate davanti alle Commissioni tributarie provinciali hanno superato abbondantemente per valore i 17 miliardi di euro. Circa il 70% dei ricorsi tuttavia, presenta un valore inferiore a venti mila euro. A partire dal 1 gennaio 2016 tutte queste controversie tributarie  rientranti nello scaglione dei ventimila euro saranno necessariamente attratte dall’obbligo di reclamo e mediazione di cui all’art.17 bis del D.lgs.n°546/1992 potendosi pertanto risolvere in sede stragiudiziale in caso di accordo tra le parti senza ricorrere all’intervento del Giudice tributario. A trarre maggiore beneficio dall’attivazione dell’istituto de quo saranno principalmente le controversie di valore modesto non superiore agli euro 2.500,00. Se si alza l’importo a euro 20.000,00 emerge che vi rientrerebbero nel ridetto obbligo oltre il 90% dei ricorsi potenziali davanti ai Collegio tributari.

Dal punto di vista procedurale rileva segnalare che il ricorso presentato dalla parte ricorrente diventerà procedibile solo una volta decorsi 90 giorni dalla data di notifica dell’atto stesso all’ente impositore, senza che il Comune abbia palesato la volontà di addivenire ad un accordo bonario previa riduzione parziale o totale della propria pretesa impositiva.

A parere di chi scrive, il meccanismo che si intravede nella volontà del legislatore di estendere tale istituto anche ai tributi comunali è quello più espressamente dell’esercizio di un potere di autotutela dello stesso ente impositore che va pertanto stimolato e incoraggiato, anche con l’obbiettivo  di responsabilizzare le amministrazioni comunali a rivedere i propri errori prima dell’intervento del giudice tributario.

Nel caso in cui la mediazione si concluda favorevolmente, il contribuente è tenuto a versare l’importo concordato ( o comunque il pagamento della prima rata in caso di dilazione) entro e non oltre venti giorni  dalla data di sottoscrizione  dell’accordo. In tal caso, le sanzioni tributarie saranno ridotte al 35% del minimo previsto ex lege. Durante i 90 giorni iniziali previsti dal più volte richiamato art.17 bis per concludere la mediazione, la riscossione delle somme dovute in considerazione dell’atto impositivo oggetto di contestazione resterà sospesa, facendo salva la possibilità di cumulo del ridetto periodo con il periodo feriale.

 

-Alcune criticità.

Al di là degli aspetti meramente procedurali di cui al più volte richiamato art.17 bis del D.lgs.n°546/1992 in ordine ai quali i Comuni impositori dovranno necessariamente impostare il loro operato, rileva evidenziarea parere di chi scrive che l’attivazione dell’istituto del reclamo e mediazione implicherà necessariamente una riorganizzazione interna  degli stessi comuni i quali saranno costretti ad attivarsi in sede di organigramma, al fine di potere assicurare all’ente impositore l’attivazione di un ufficio ad hoc destinato al vaglio preventivo di tutte le proposte transattive rientranti nell’obbligo di mediazione e reclamo al di sotto dei venti mila euro.

Trattasi di un esigenza a cui ha già ottemperato l’Agenzia delle entrate la quale a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di mediazione per i tributi erariali ha predisposto un apposito ufficio, finalizzato a verificare la fattibilità egli  accordi conciliativi con il contribuente nelle more dei novanta giorni previsti dalla normativa di riferimento.

Considerando la carenza di personale che da sempre attanaglia i comuni impositori, non sarà facile organizzarsi entro i primi mesi del 2016, in modo da assicurarsi la predisposizione di un ufficio destinato a verificare la sussistenza dei presupposti che possano portare all’accoglimento di una richiesta di mediazione proveniente dal contribuente. Necessità che non potrà essere comunque disattesa dai comuni, al fine di evitare un contenzioso tributario  potenziale

Quello organizzativo sarà un problema che riguarderà soprattutto i comuni piccoli e medi per i quali non sarà assolutamente facile  rivedere l’organizzazione interna, nel senso sopra richiamato.

Tutto ciò rischia di vanificare in concreto l’intento deflattivo che il legislatore ha voluto dare anche alle controversie riguardanti  i tributi comunali.

 

Avv. Giuseppe DURANTE