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È nulla la cartella di pagamento che non indica il responsabile del procedimento

E’ nulla la cartella di pagamento che non indica espressamente il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, non essendo sufficiente che il titolo esecutivo contenga l’indicazione dell’ufficio o della struttura preposta a svolgere il procedimento. E’ quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione Sezione tributaria in concomitanza della Sentenza n°33565 del 28/12/2018. Si tratta di una pronuncia con la quale i Giudici di Legittimità focalizzando la loro attenzione sull’aspetto formale della cartella di pagamento hanno disposto l’osservanza dei principi generali di chiarezza e trasparenza degli atti ammnistrativi nonché la piena informazione del cittadino e la garanzia in ordine all’esercizio del diritto di difesa; aspetti che assicurano il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione ex art.97 Costituzione. Del resto, si tratta di un adempimento chiaramente previsto in sede normativa sia dall’art.36 comma 4 ter del D.L. n°248/2007 sia dall’art.7 della L.n°212/2000, pena la nullità dell’atto stesso.


-Il caso:

La questione posta al vaglio dei Giudici di Legittimità rinviene da un ricorso presentato da una società avverso una cartella di pagamento emessa e notificata dall’Agente della Riscossione nazionale.

In particolare parte ricorrente eccepiva la mancata indicazione del nominativo riconducibile al responsabile del procedimento riferito all’iscrizione a ruolo. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo disponendo l’annullamento del titolo. Avverso la sentenza della C.T.P. proponeva appello l’agente della riscossione evidenziando in sede di gravame la legittimità della cartella di pagamento e della stessa iscrizione a ruolo formalizzata ex ante. La tesi difensiva dell’appellante convinceva i giudici di secondo grado che accoglievano così l’appello promosso dall’agente della riscossione. In particolare, secondo i giudice del gravame l’indicazione della persona del responsabile del procedimento dell’iscrizione a ruolo era comunque presente poiché identificato nel “direttore dell’ufficio” espressamente riportato nell’atto opposto. Da ultimo, i giudici di appello richiamavano la normativa di riferimento ed in particolare l’art.7 della L.n°212/2000 nonché l’art.6, comma 4 del D.L.n°248/2007 ritenendo non imprescindibile l’indicazione del responsabile del procedimento quale persona fisica per garantire la legittimità della cartella esattoriale. Avverso la sentenza della CTR la società adiva i giudici di Legittimità.

 

 

 

 

-La normativa di riferimento-  Art.36, comma 4 ter del D.L. n°248/2007 e art.7 e 17 della L.n°212/2000:

Con espresso riferimento all’aspetto formale riconducibile alla cartella di pagamento di cui all’art.25 del DPR n°602/1973 (atto presupposto con cui si dà inizio alla procedura di riscossione coattiva), la previsione normativa di cui all’art.36, comma 4 ter del D.L. n°248/2007 dispone espressamente la nullità del titolo esecutivo privo dell’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, stabilendone l’obbligo a carico dell’agente della riscossione per tutte le cartelle di pagamento il cui ruolo risulta consegnato dopo il 01 giugno del 2008. Si tratta in sostanza di una previsione normativa in ordine alla quale si è molto discusso nel 2007 poiché con questa norma il legislatore ha voluto “sanare” tutte le cartelle di pagamento prive di tale indicazione riconducibili a ruoli iscritti prima del 01 giugno 2008 facendone salva la nullità in caso di contenzioso.

Per cui, con l’art.36 comma 4 ter del D.L. n°248/2007 il legislatore ha voluto fare definitivamente chiarezza in ordine alla imprescindibilità della indicazione del responsabile del procedimento relativamente al ruolo, pena la nullità della cartella di pagamento stessa dopo il 01 giugno 2008.

La stessa ratio è configurabile dalla lettura dell’art.7, comma 2 della L.n°212/2000 (Statuto dei Diritti del contribuente) in cui è espressamente disposto che gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare anche il responsabile del procedimento. Si tratta di una disposizione normativa con la quale il legislatore recependo in via generale quanto già previsto ex ante dalla L.n°241/1990 artt.4,5,6 ha voluto dare al contribuente o più in generale al destinatari degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali  e  più in generale degli atti amministrativi, maggiori garanzie in termini di chiarezza e trasparenza degli atti  tra i quali possono essere fatti  rientrare a pieno titolo anche  tutti gli atti impositivi in generale e le cartelle di pagamento.

Con specifico riferimento proprio alla cartella di pagamento, l’obbligo di osservanza della previsione normativa di cui al richiamato art.7, comma 2 della L.n°212/2000 rinviene dalla lettura testuale del successivo art.17 della stessa legge in cui è disposto testualmente disposto:” Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell’amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura”.

Pertanto, il richiamato art.17 della L.n°212/2000 quale norma di chiusura del testo legislativo (L.n°212/2000) prevede espressamente l’osservanza delle disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del contribuente anche da parte dei concessionari della riscossione dei tributi. La cartella di pagamento concretizza l’atto per eccellenza a cui è riconducibile il procedimento di riscossione coattiva emesso e notificato dall’agente della riscossione incaricato.

 

 

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella Sentenza N°33565 del 28/12/2018:

Con riferimento al caso di specie, ad avviso di chi scrive è chiara la volontà dei Giudici di Legittimità di volere fare salva la normativa di cui sopra. O meglio, di volere concretizzare la ratio che ha legittimato le disposizioni normative sopra richiamate.

Intanto, non può essere taciuta la circostanza che la cartella di pagamento nel caso in esame è stata emessa dall’agente della riscossione dopo il 01 giugno 2008 facendo seguito alla consegna del ruolo effettuata in data 18 agosto 2008 come si evince dalla sentenza della stessa CTR.

Tanto basta per ritenere condivisibile l’orientamento assunto dai Giudici di Palazzaccio i quali nel caso di specie hanno ritenuto applicabile la previsione normativa di cui all’art.36, comma 4 ter del D.L. n°248/2007 convertito nella L.n°31/2008 in cui è richiesta, a pena di nullità della cartella di pagamento l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.

La Corte ha ritenuto pertanto non condivisibile l’orientamento palesato dai giudici di appello evidenziando in sede di giudicato che per rendere “personalizzato” il rapporto tra amministrazione e cittadino è necessario che si indichi espressamente il nome del responsabile del procedimento. A tal fine, non può dirsi certo sufficiente l’indicazione in atti dell’ufficio o della struttura destinata a svolgere il procedimento di iscrizione a ruolo da cui è scaturita la stessa cartella di pagamento.

La “personalizzazione” pertanto è in funzione della chiara individuazione di una persona fisica responsabile della possibile inosservanza del singolo procedimento facendo salva la possibilità del contribuente di poter ricondurre ad uno specifico soggetto la responsabilità di un procedimento.

La Corte di Cassazione nella pronuncia in commento non ha fatto altro che ribadire e rendere operativo un principio generale già espresso dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n°377/2007.

In particolare, la Consulta già nel 2007 ebbe modo di  precisare che “l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art.97 comma primo Costituzione”.

A ciò si aggiunge la previsione normativa di cui al più volte richiamato art.7 della L.n°212/2000 meglio nota come Statuto dei diritti del contribuente in cui è espressamente disposto che gli atti dell’amministrazione finanziaria devono indicare:

  1. L’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  2. L’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
  3. Le modalità e il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Da una lettura testuale della disposizione normativa sopra richiamata è evidente la necessaria coesistenza dell’ufficio presso cui chiedere informazioni a cui deve aggiungersi necessariamente il nominativo del responsabile del procedimento. Dati questi ultimi che la Suprema Corte ha ritenuto imprescindibili al fine di concretizzare o meglio favorire il più possibile il processo di personalizzazione tra ufficio impositore e contribuente.