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Nessuna obbligazione tributaria per chi rinuncia all’eredità. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n°21006 del 22/07/2021

Il chiamato all’eredità che abbia ad essa validamente rinunciato non risponde dei debiti tributari del “de cuius” neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia; neanche se risulti tra i successibili “ex lege” o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione) poichè,avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art.521 c.c. egli è considerato come mai chiamato alla successione e, pertanto, non deve più essere annoverato tra i successibili”. E’ quanto ha disposto la Corte di Cassazione in occasione dell’Ordinanza n°21006 del 22/07/2021.

 

-Il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n°21006 del 22/07/2021.

Si tratta di una pronuncia giurisprudenziale non di poco conto poiché avvalora un principio di carattere generale in ordine al quale non c’è molta chiarezza.

Il chiamato all’eredità che non abbia accettato e che pertanto rinunci alla stessa, non può essere considerato in alcun modo soggetto passivo rispetto ai debiti del de cuius, in ambito tributario. Ne deriva che, l’Amministrazione finanziaria, alla stregua di qualsiasi creditore può utilizzare unicamente  gli strumenti offerti dal codice civile a tutela della relativa posizione, come ad esempio, l’impugnazione della rinuncia ( ex art. 524 c.c.); ovvero, la richiesta di nomina di un curatore dell’eredità giacente (ex art. 528 c.c.), al quale validamente notificare l’avviso di accertamento (ex art. 529 c.c.). Secondo gli Ermellini è preclusa, pertanto, per l’Amministrazione finanziaria, qualsiasi possibilità di accertamento tributario non potendo vantare alcuna possibile pretesa impositiva nei confronti dell’erede che ha validamente formalizzato la rinuncia all’eredità. Non sono soggetti ad imposizione ne anche i periodi d’imposta ricadenti nell’intervallo di tempo che va dall’apertura formale della successione ereditaria fino alla formalizzazione della rinuncia all’eredità da parte dell’erede interessato, ciò, in considerazione del fatto che la negazione da parte  del potenziale beneficiario dell’asse ereditario, sia pure pro quota, ha efficacia ex tunc ex art.521 cc.

Per cui, l’accettazione dell’eredità sia pure ex post ma comunque formalizzata dall’erede entro dieci anni dall’apertura della successione, neutralizza la pretesa impositiva dell’ufficio, a partire dal periodo d’imposta in cui risulta avvenuta l’apertura stessa della successione ereditaria.

Conditio sine qua non a cui gli Ermellini riconducono la possibilità di invalidare la pretesa impositiva dell’ufficio è che la rinuncia all’eredità da parte del potenziale beneficiario venga formalizzata dal soggetto interessato, entro e non oltre i dieci anni con decorrenza del termine dalla data di apertura della successione ereditaria; in pratica, si tratta dello stesso termine previsti dall’art.480 cc per l’accettazione dell’eredità.