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Nessuna agevolazione ICI/IMU per i coadiuvanti dei coltivatori diretti

E’ quanto ha disposto la Corte di Cassazione in concomitanza dell’Ordinanza n°11979 del 12 maggio 2017  in materia di agevolazioni ICI. I Giudici di Palazzaccio ribadendo un orientamento già palesato in altre pronunce (Cass.Sen.n°10144/2010; Cass. Sen.4093/2015) hanno disposto che un fondo agricolo affinchè possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati ai fini agricoli, necessita ai sensi del disposto di cui all’art.2 comma 1 lett. b) del D.lgs.n°504/1992, oltre alla sua effettiva destinazione  agricola, anche della conduzione diretta da parte del contribuente. Ne deriva che nel caso del coadiuvante del coltivatore diretto non può essergli riconosciuta alcuna agevolazione mancando il requisito soggettivo espressamente richiesto dalla norma di riferimento;  nel caso di specie la coincidenza tra possessore e utilizzatore. Il presente articolo analizza la questione ICI riconducibile alla casistica in esame richiamando l’ultimo intervento della Cassazione sulla questione che ha visto il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ANCI Emilia Romagna su posizioni interpretative diametralmente opposte. Ovviamente il principio giurisprudenziale è facilmente estensibile in vigenza IMU  a seguito dell’entrata in vigore del D.L201/2011.


 

-Il Caso:

Facendo seguito al deposito della sentenza di appello che aveva annullato l’avviso di accertamento ICI – anno 2005 il Comune impositore presentava ricorso per cassazione  ex art.360 e ss. c.p.c. In particolare,  il comune  richiedeva l’intervento dei Giudici di Legittimità poichè il Giudice di appello aveva ritenuto applicabili  nel caso di specie le norme agevolative di cui agli artt.2 comma 1 lett. b) secondo periodo e 9  del D.lgs.n°504/1992 in quanto il fondo  era coltivato sulla base di un contratto di affitto di cui il l’azienda agricola ricorrente ab origine era coadiuvante. A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di Consiglio, ritualmente comunicata, la contribuente depositava memoria. Alla stessa faceva seguito il deposito dell’Ordinanza sopra richiamata.

 

Le posizioni interpretative divergenti del MEF e dell’ANCI Emilia Romagna sulla questione:

La pronuncia in commento è di particolare importanza poiché si inserisce in seno a un contrasto interpretativo tra il MEF e l’ANCI Emilia Romagna in ordine al possibile o non possibile riconoscimento dell’agevolazione riferita al criterio di determinazione dell’ICI/IMU per i terreni agricoli.

Il MEF dal canto suo con nota prot.20535 del 23 /05/2016 aveva ritenuto possibile in favore del coadiuvante agricolo il riconoscimento di tutte le agevolazioni spettanti allo stesso coltivatore diretto.

In particolare, il Ministero ha ritenuto configurabili nel caso di specie entrambe le condizioni richieste dalla normativa di riferimento. Vale a dire, il requisito soggettivo del coadiuvante  rinveniente dall’iscrizione negli elenchi previdenziali a cui è strettamente subordinata la qualifica di coltivatore diretto. Ancora, il requisito oggettivo rinveniente dalla conduzione diretta che comunque il coadiuvante assicura in qualità di comproprietario del terreno agricolo coltivato dall’impresa agricola che ne è proprietaria.

La posizione interpretativa assunta dal MEF non è stata tuttavia condivisa dall’ANCI Emilia Romagna  che sulla questione ha assunto una posizione assolutamente divergente. In particolare, con la Circolare N°92 del 30/05/2016 l’ANCI Emilia Romagna ha ritenuto non sussistenti nella casistica dei coadiuvanti del coltivatore diretto ne il requisito soggettivo ne tanto meno quello oggettivo. La negazione del primo requisito (soggettivo) secondo l’ANCI trova la sua ratio nel fatto che per quanto anche il coadiuvante possa essere iscritto  alla stessa forma previdenziale del coltivatore diretto non per questo acquista la qualifica di coltivatore diretto o di IAP.  Anche il  cosiddetto requisito oggettivo risulta latente nel caso di specie in considerazione del fatto che nel caso del coadiuvante manca la conduzione diretta del terreno trattandosi di fondi concessi in comodato o in affitto da parte dell’impresa agricola. E’ pacifico che la conduzione diretta del terreno è condizione imprescindibile per il riconoscimento dell’agevolazione in osservanza a quanto disposto dal previgente art.9 comma 1 del D.lgs.n°504/1992.

 

-Il principio sancito dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza N°11979 del 12 maggio 2017:

L’Ordinanza n°11979 del 12 maggio  2017 in commento sembra aver recepito in toto l’orientamento dell’ANCI Emilia Romagna  ritenendo non applicabile  l’agevolazione ICI in favore di chi coadiuva il coltivatore diretto nella coltivazione del fondo o nell’esercizio di una delle attività di cui all’art.2135 c.c. Del resto gli Ermellini hanno ulteriormente confermato un orientamento già palesato in altre pronunce precedenti (Cass. n°10144/2010; Cass.4093/2015). Per cui, si è trattato se vogliamo dell’ulteriore conferma di un orientamento giurisprudenziale già disposto dalla Corte di Cassazione.

In particolare, i Giudici di Legittimità nel caso del coadiuvante del coltivatore diretto hanno ritenuto pregiudicato il requisito soggettivo della conduzione diretta  ritenendo di  non potersi  configurare nel caso di specie la coincidenza tra possessore e utilizzatore del fondo agricolo. Sulla base di queste considerazioni gli Ermellini hanno ritenuto non applicabile la finzione giuridica in base alla quale l’area edificabile si considera terreno agricolo se posseduta e condotta da un coltivatore diretto.

A parere di chi scrive, può dirsi condivisibile l’orientamento assunto dai Giudici di Palazzaccio per due ragioni:

  1. in primo luogo, perché la previsione normativa di cui all’art.2, comma 1 lett.b) del D.lgs.n°504/1992 ma più che altro l’art.9 del D.lgs.n°504/1992  sopra richiamati non possono prescindere da un’attività di interpretazione autentica e letterale come  è previsto per  tutte le norme che prevedono una esenzione totale o parziale dal pagamento di un tributo. E’ ormai consolidata la giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione in ordine a tale modus operandi in sede di applicazione della norma.
  2. in secondo luogo, per la mancata configurabilità nel caso specifico dei coadiuvanti del coltivatore diretto di una delle due condizioni (conduzione diretta del terreno) a cui la norma agevolatrice subordina tassativamente il riconoscimento dell’agevolazione tributaria in materia d’ICI.

Come già segnalato, non può essere taciuta la necessaria osservanza del principio generale secondo cui qualsiasi norma di esenzione totale o parziale dall’obbligazione tributaria non può che essere assoggettata da una interpretazione autentica e letterale, prescindendo essa  da qualsiasi attività interpretativa estensiva e analogica.

Con riferimento alla casistica che ci occupa il riconoscimento dell’agevolazione ICI di cui si tratta non può prescindere dall’interazione con la previsione normativa di cui al già più volte richiamato art.9 del previgente D.lgs.n°504/1992 in cui il riconoscimento della riduzione ICI pro-tempore era strettamente subordinato alla coesistenza di due condizioni imprescindibili: a) la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore a titolo principale del contribuente; b) la conduzione diretta del terreno agricolo. La mancanza anche di una sola di tale condizioni pregiudicava inevitabilmente il riconoscimento dell’agevolazione ICI in questione.

Per quanto riguarda la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, ossia al cosiddetto requisito soggettivo, si deve fare necessario rinvio alla previsione normativa di cui all’art.58, comma 1 lett.c) del D.lgs.n°446/1997 in cui è espressamente disposto che:” agli effetti dell’applicazione dell’art.9 del D.lgs. n°504/1992 relativo alle modalità  di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’art.11 della legge 9 gennaio 1963, n°9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità e vecchiaia e malattia”.

Stessa definizione di coltivatore diretto e imprenditore agricolo a titolo principale deve essere recepita in vigenza IMU  in stretta sinergia con il vigente D.l.n°201/11. Per cui, l’inserimento negli appositi elenchi comunali di cui alla  già citata legge 9 gennaio 1963, n°9 nonché l’assoggettamento all’obbligo di corresponsione dell’assicurazione per invalidità e vecchia e malattia è condizione imprescindibile per dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo.

In ordine al requisito  cosiddetto oggettivo, ossia alla conduzione diretta del terreno spetta al coltivatore diretto o all’IAP  dare prova documentale sufficiente  in ordine alla configurabilità della stessa (Cass.n°24959/2009).

Sulla base di queste considerazioni con riferimento alla casistica ICI che ci occupa  i Giudici di Legittimità in concomitanza dell’Ordinanza n°11979 del 12 maggio 2017 hanno  giustamente ritenuto non applicabile la finzione giuridica che permette a chi coadiuva il coltivatore diretto l’agevolazione ICI più volte richiamata, non essendo configurabile nel caso di specie la coincidenza tra possessore ed utilizzatore  rigorosamente imposta  dalla norma agevolativa in  pre -vigenza ICI e in vigenza IMU.