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L’onere della prova sulla sussistenza del beneficio diretto e specifico spetta all’ente impositore

Sembra non avere fine l’annosa questione del “balzello” avente ad oggetto la richiesta di pagamento del contributo consortile da parte del Consorzio di Bonifica riferito non solo ai terreni agricoli, ma, anche ai fabbricati. Infatti, sono centinaia gli avvisi di pagamento  di competenza 2022 e 2023 fatti recapitare ai consorziati alimentando un diffuso malcontento, soprattutto, tra i proprietari di fabbricati i quali ritengono di essere assolutamente estranei alla richiesta di pagamento avanzata dal Consorzio. Si tratta di una questione impositiva che rischia di alimentare ancora di più un contenzioso già esponenziale che ha investito le Corti di Giustizia tributaria territorialmente competenti. Un nuovo scenario sembra essersi aperto a seguito della novella che ha interessato il processo tributario a seguito della L.n°130/2022 ed in particolare, dall’art.7 comma 5 bis del D.lgs.N°546/1992 che disciplina il processo tributario. Si tratta di una norma attraverso la quale il legislatore della riforma (a partire dal 16 settembre 2022) ha modificato le dinamiche che regolano l’onere della prova incombente su ciascuna delle parti processuali in giudizio.Una novità questa, che non può non avere ripercussioni in chiave processuale interessando pertanto  anche a questione dei contributi consortili richiesti dall’ente di spettanza sia ai proprietari di terreni che  di fabbricati in ordine ai quali tutto si gioca sull’assolvimento dell’onere delal prova sub judice,  avente ad oggetto la sussistenza del beneficio diretto e specifico derivanmte dall’attività di manutenzioane ordinaria periodoca e straordinaria effettuata dai Consorzi di bonifica, in favore degli immobili compresi nel cosiddetto piano di classifica o anche piano di contribuenza.

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– La questione relativa ai Consorzi di Bonifica e la normativa di riferimento: Piano di Classifica e Piano di Riparto

Vediamo di fare chiarezza sulla questione che riguarda la richiesta periodica dei contributi consortili che da anni attanaglia soprattutto i proprietari terrieri, anche in considerazione della novità ultime sopravvenute in ordine all’onere della prova sub judice. I Consorzi di Bonifica sono enti pubblici economici aventi natura privatistica e responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. La disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall’art. 860 c.c.,il quale stabilisce che “I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”. Dunque, proprio allo scopo di conseguire fini igienici, democratici nonché economici è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica. Nell’ambito del comprensorio di pertinenza, ciascun Consorzio ha l’obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili, ossia, lo strumento che permette mediante l’utilizzo di parametri tecnici ed economici, di individuare e quantificare i benefici specifici che gli immobili, ricadenti nel perimetro di contribuenza del comprensorio, traggono dall’attività di bonifica. A questo, si aggiunge il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad  assicurare la corretta ed equa ripartizione della contribuenza. Ma quali sono i presupposti di fatto che legittimano il pagamento del contributo consortile da parte dei consorziati?

Affinché il Consorzio sia legittimato a pretendere il contributo consortile non è sufficiente la sola inclusione dell’immobile nel comprensorio di bonifica, bensì è necessario, ai sensi dell’art. 860 c.c.e art. 10 R.D. n. 215/1933, che sussista un beneficio diretto e specifico riconducibile direttamente all’immobile. In altre parole, il contributo consortile, in quanto quota di partecipazione al costo di opere di bonificazione è dovuto nel caso in cui derivino al consorziato benefici specifici e diretti in misura proporzionale. Pertanto, le condizioni che devono necessariamente coesistere per legittimare il pagamento del contributo consortile sono: l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza, la sussistenza di un vantaggio o di un beneficio concreto sull’immobile da cui deve scaturire un incremento di valore fondiario strettamente  derivante dalla esecuzione delle opere di bonifica nonché dalla manutenzione dei canali.  Ma, a chi spetta l’onere della prova in caso di contestazione della richiesta di pagamento?

 

 

– La novella disposta dalla  L.n°130/2022  di Riforma del Processo Tributario ed in particolare dall’art.7 comma 5 bis del D.lgs. n°546/1992 sull’onere della prova sub judice

Fino all’entrata in vigore della L.n.130/2022 (16 settembre 2022) che ha modificato il processo tributario, il presupposto impositivo derivante dal vantaggio diretto ed immediato destinato in favore dell’immobile era da ritenersi “presunto” in ragione della sola approvazione del “piano di classifica”nonchè dell’inclusione dell’immobile nel “perimetro di contribuenza” concretizzando ciò una sorta di “presunzione di vantaggiosità  in favore del Consorzio di Bonifica, gravando, pertanto, sul contribuente l’onere della prova contraria circa la  non configurabilità del beneficio. Ma, ecco la novità, lo scenario è radicalmente cambiato con l’entrata in vigore della Legge n.130/2022 (Legge di Riforma del Processo Tributario)  ed in particolare, con l’introduzione del comma 5-bis, all’art. 7 D. lgs. n. 546/1992, il decreto che disciplina il processo tributario.  In particolare, la previsione normativa in commento dispone testualmente: “l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive sui cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”. Si tratta di una nuova disposizione normativa che regola diversamente le dinamiche attraverso le quali, ciascuna parte processuale, deve ottemperare all’onere della prova nel giudizio tributario. E’ questo, un principio  generale previsto dalla novella sopra richiamata, estensibile, non solo all’Amministrazione finanziaria  in qualità di soggetto che vanta la pretesa impositiva erariale, ma, a qualsiasi ente impositore, non escluso i Consorzi di Bonifica per quello che riguarda i contributi consortili. Ne deriva che, con riferimento alla questione specifica dei contributi  consortili, la normativa che attualmente regola l’onere della prova nel giudizio tributario, diversamente dal passato, esclude la cosiddetta “presunzione di vantaggiosità in favore del Consorzio di Bonifica che pertanto non trova più applicazione.

In altre parole, l’onere della prova circa la configurabilità del beneficio diretto e specifico in favore dell’immobile tale da assicurare allo stesso un incremento di valore che legittimerebbe il pagamento del contributo in favore dell’ente,in caso di contenzioso tributario, graverà sempre e solo sul Consorzio di Bonifica prescindendo, tale adempimento, dalla esistenza  o meno del “piano di classifica”  nonchè dell’insistenza dell’immobile nel “perimetro di contribuenza”. Per cui, in caso di contenzioso tributario derivante dalla contestazione dell’avviso di pagamento avente ad oggetto il contributo consortile, sarà onere del Consorzio Bonifica fornire  al giudice tributario  la prova tangibile circa la sussistenza dei presupposti che legittimano la richiesta di pagamento del contributo di bonifica. In mancanza, il giudice non potrà che disporre l’illegittimità della pretesa.