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Le principali novità disposte dalla legge di bilancio 2022 in materia di tributi locali

La legge di Bilancio 2022 (L. n°234/2021) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31/12/2021 ha previsto, con decorrenza 1°gennaio 2022, diverse novità che riguardano espressamente il comparto della fiscalità locale. Dalla non debenza IRAP per imprenditori individuali e professionisti, al contributo IMU previsto per artigiani e commercianti di piccoli borghi. Dalla riduzione IMU per i pensionati non residenti, alle modifiche riguardanti il servizio nazionale della riscossione che riguarda tutti gli enti locali che riscuotono tramite il concessionario nazionale (Agenzia delle entrate riscossione). Si tratta di modifiche strutturali disposte nell’art.1 della legge di bilancio che si articola in ben 1013 commi; modifiche, che non mancheranno di avere ripercussioni immediate nella gestione dei tributi di spettanza comunale e regionale, anche e soprattutto per quello che riguarda il gettito fiscale. A queste, si aggiungono le novità disposte in materia di riscossione contenute nell’art.1 dai commi 14 a 23 della legge di bilancio, richiamando alcuni punti già evidenziati nella Delega di ottobre al Governo avente ad oggetto la revisione del sistema fiscale.


 

  • SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE (1 COMMI da 14 a 23):

Dal 1°gennaio 2022 tutte le funzioni di indirizzo meramente operativo e di controllo” sono attribuite direttamente all’Agenzia delle entrate, al fine di rendere più efficiente ed efficace il recupero dei crediti iscritti a ruolo e affidati all’Agenzia delle entrate riscossione. In tal senso, i principi cardine ritenuti necessari e fondamentali per la concreta realizzazione di un piano di riforma erano, per certi versi, già stati individuati dalla  Agenzia delle entrate Riscossione evidenziando, già ad ottobre 2021, in sede di delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, la necessita di:

-a) assicurare il potenziamento dello scambio dati tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate riscossione; ossia, tra ente impositore titolare del credito e soggetto demandato ex post al recupero coattivo delle somme non versate, garantendo pertanto una maggiore sinergia tra i due enti nello scambio di dati rilevanti paventando  pertanto la possibilità di una incorporazione dell’Agenzia delle entrate riscossione nell’Agenzia delle entrate;

b ) garantire una rivisitazione nonche’ un  prolungamento del termine di efficacia della notifica della cartella di pagamento nonché dell’avviso di intimazione riferite alle attività di esecuzione;

  1. c) assicurare una rimodulazione del meccanismo della remunerazione dell’Agente della riscossione (aggio);
  2. d) effettuare una revisione della disciplina riferita alle diverse modalità di rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo a carico dei contribuenti.

Si tratta, come già segnalato, di una modifica già anticipata per molti aspetti ad ottobre del 2021 in sede di legge delega al Governo avente ad oggetto la revisione del sistema fiscale e  alimentata dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale n°120 del 10 giugno 2021 in concomitanza della quale la Consulta ha espressamente evidenziato l’improrogabile necessita di modificare alcuni comparti in cui si articola  la procedura di riscossione coattiva così come disciplinata dal DPR n°602/1973, non più ammissibili ne tanto meno procrastinabili. In particolare, per la prima volta, la Corte Costituzionale è entrata nel merito della legittimità costituzionale dell’aggio di riscossione e, più in generale, del sistema di riscossione coattiva, al fine di renderlo coerente con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità disposti a livello costituzionale.In particolare, con riferimento al principio di ragionevolezza riferito alla disciplina dell’aggio i motivi di censura mossi dai giudici costituzionali hanno preso in considerazione la natura dell’aggio di riscossione, ravvisando in esso il carattere di una “sanzione impropria” soprattutto nel caso in cui il contribuente versa il dovuto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della cartella di pagamento, mancando, pertanto, la commisurazione dell’aggio imposto in cartella rispetto ai “costi effettivi” sostenuti dall’Agenzia delle entrate riscossione per la procedura di recupero coattivo. Per tali ragioni, i giudici costituzionali hanno ravvisato nella pronuncia sopra richiamata, non tanto una violazione del principio di eguaglianza quanto del principio di ragionevolezza e di non arbitrarietà delle scelte del legislatore tributario, atteso che sulla limitata platea di contribuenti cosiddetti solventi finiscono per essere addebitati i costi dell’intero servizio di riscossione ed, in particolare,  i costi spropositati riconducibili alle centinaia di procedure esecutive infruttuose. In altre parole, i giudici costituzionali hanno preso le distanze dalla quantificazione dei compensi dovuti per le attività svolte dall’Agenzia delle entrate riscossione indirizzando le proprie riflessioni sul piano generale e complessivo del sistema di riscossione. Ebbene, proprio in considerazione del pungolo fornito dai giudici costituzionali,organo di maggiore garanzia del nostro ordinamento, la legge di bilancio ha apportato alcune modifiche sostanziali che riguardano la procedura di riscossione, con particolare riferimento alla suddivisione dei costi strettamente legati all’attività di recupero coattivo. Il fine evidente è quello di derogare la normativa previgente, non esemplare in ordine al rapporto o meglio proporzionalità tra costi effettivi  della  procedura e spese ingiunte al debitore.

Ciò premesso, a far data dal 1°gennaio 2022 il costo dell’attività di riscossione graverà prevalentemente sul bilancio dello Stato e solo una restante quota verrà posta a carico del contribuente. In particolare, i debitori e gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali che si avvalgono della riscossione diretta chiamando in causa l’agenzia delle entrate riscossione devono remunerare il sistema nazionale di riscossione attraverso:

-a) una quota a carico del debitore giustificata a titolo di “spese esecutive” che dovranno essere strettamente correlate alla realizzazione di procedure esecutive e cautelari espletate dall’agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle finanze;

-b)  una quota, a carico del debitore strettamente correlata alla notifica della cartella di pagamento nonché degli altri atti esecutivi successivi anch’essi determinati con decreto;

– c) una quota, trattenuta all’atto del riversamento pari al 1% delle somme riscosse, a carico degli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali che si avvalgono degli agenti della riscossione. La suddetta quota potrà essere rimodulata fino alla metà, in aumento o diminuzione, con decreto del MEF in considerazione dei carichi annui affidati nonché dall’andamento stesso della riscossione.

 

CONTRIBUTO IMU PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI DI PICCOLI BORGHI  (Art. COMMI DA 353 A 356)

Per gli anni 2022 e 2023 è previsto in favore di commercianti e artigiani che avviano o trasferiscono la proprietà in un Comune con popolazione non superiore a 500 abitanti, il riconoscimento di un contributo per il pagamento dell’IMU sugli immobili posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività. Con successivo decreto verranno illustrati tempi e modalità per potere beneficiare del contributo previsto dalla norma, anche al fine di consentire il rispetto del limite della spesa che è pari a 10 milioni di euro per ciascun anno di riferimento. Agli stessi soggetti lo Stato, le Regioni, le province autonome e gli enti locali potranno concedere in comodato immobili di proprietà non utilzzati per fini istituzionali per una durata massima di dieci anni. Alle suddette agevolazioni saranno applicate le norme sugli aiuti de minimis.

 

IMU PER PENSIONATI NON RESIDENTI (ART.1 comma 743)

La legge di Bilancio 2022 prevede altresì per l’anno 2022 la riduzione al 37,5% per  l’IMU dovuta ai sensi dell’art.1 comma48 della L.n°178/2020 sull’unica unità immobiliare non locata o data in comodato d’uso posseduta in Italia da soggetti risultanti non residenti nel territorio dello Stato e contestualmente titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Pertanto, la riduzione dell’IMU limitatamente al 2022  passa dalla misura del 50% a quella del 37,5%.  Tuttavia, il tenore testuale della norma in commento lascia non poche  perplessità in considerazione del fatto che non dispone espressamente che l’IMU  riferita all’anno d’imposta 2022 è ridotta al 37,5%  bensì stabilisce una riduzione dell’MU  così come prevista dalla legge di Bilancio 2021 che a sua volta già prevedeva la  riduzione dell’imposta locale alla metà.

In particolare, la legge di bilancio 2021 all’art. 1 comma 48, legge n. 178/2020  ha previsto  che “a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria […] è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo […] è dovuta in misura ridotta di due terzi”. Il  successivo comma 49 prevede che per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalle due riduzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, un  apposito fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno.

Come già segnalato, la legge di Bilancio 2022 (art.1, comma 743) stabilisce che “limitatamente all’anno 2022, la misura dell’imposta municipale propria […] è ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al comma 49 del medesimo articolo 1 è incrementato di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022”.

Nel Dossier predisposto dal Servizio studi della Camera e del Senato è disposto espressamente che “il comma 743, inserito al Senato, riduce al 37,5 per cento per l’anno 2022 l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia”.

Si deduce, pertanto, seguendo il ragionamento del Servizio studi, che per queste unità immobiliari l’IMU per l’anno 2022 è pari al 37,5% dell’imposta dovuta. La formulazione del comma, però, lascia diverse perplessità in considerazione del richiamo espresso alla legge i bilancio 2021 in cui sono stati richiamati parametri diversi di riduzione.

 

CARTELLE DI PAGAMENTO E ADEMPIMENTO SPONTANEO (Art.1 comma 913)

Anche per le cartelle di pagamento notificate tra il 1°gennaio e il 31 marzo 2022, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo è spostato dagli ordinari 60 a 180 giorni. Viene pertanto triplicato il termine ultimo per il pagamento dei titoli esecutivi rinvenienti dal ruolo esattoriale. La stessa estensione temporale era già stata disposta dall’art.2 del D.L.n°146/2021 in relazione alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione nell’intervallo temporale compreso tra il 1°settembre e il 31 dicembre 2021.

 

CANONE DI OCCUPAZIONE. ESENZIONE FINO AL 31 MARZO 2022
La legge di Bilancio 2022 prevede altresì la proroga al 31 marzo 2022 della esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico da parte di imprese di pubblico esercizio e per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. Bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, locali di intrattenimento e sale gioco possono così contare su un nuovo differimento del tributo, già prorogato in precedenza fino al 31 dicembre 2021. Per le stesse attività, inoltre, la posa in opera temporanea di strutture amovibili (quali dehors, elementi di arredo urbano, pedane, tavolini, etc.),a condizione che risultino evidentemente funzionali rispetto all’attività, non è subordinata ad autorizzazione. Un interrogativo sorge però spontaneo. Come potranno recuperare i Comuni impositori il mancato gettito dovuto alla proroga della sospensione  del canone in oggetto? Si confida nella emanazione di un  decreto  che possa chiarire tempi e modalità di recupero di tali somme.