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Le principali novità disposte dal Decreto Rilancio n°34 del 19 maggio 2020 per gi Enti Territoriali

Decreto Rilancio n°34 del 19 maggio 2020  pubblicato in G.U. n°128 del 19 maggio 2020

PREMESSA:

 

L’articolato normativo contenuto nel Decreto Rilancio n°34 del 19 maggio 2020 entrato in vigore proprio il 19 maggio del 2020 previa pubblicazione in G.U.  n°128 del 19 maggio 2020 si è sicuramente contraddistinto per la sua mole  in termini di contenuti. Basta qualche dato per avere contezza sulla consistenza nonchè sulla complessità del provvedimento emergenziale licenziato a metà maggio: 16 pagine di indice introduttivo; circa 260 articoli e quasi 500 pagine di disposizioni normative, finalizzate a disciplinare un po tutti i settori a cui, per certi versi è riconducibile l’economia del nostro Paese gravemente provata  dalla situazione emergenziale dovuta al Covid 19. Un provvedimento emergenziale equivalente a due manovre finanziarie. Tra le tante disposizioni normative in esso contenute troviamo molteplici provvedimenti che riguardano da vicino  anche la fiscalità locale; si tratta, essenzialmente, di provvedimenti normativi finalizzati a “supportare la finanza locale” che ha subito non poco le conseguenze negative in termini di gettito causate dall’emergenza dovuta al Covid19.  In quest’ottica, l’Esecutivo ha previsto una serie di misure normative contenute nel Titolo V e VI abbastanza incisive  finalizzate a colmare, per quello che sarà possibile, l’esigenza di liquidità di cui gli enti locali hanno bisogno al fine di assicurare l’espletamento delle pubbliche funzioni nell’interesse della collettività e da cui non ci si può sottrarre. La finanza locale trova il suo indotto in termini di gettito unicamente  nelle entrate tributarie di spettanza (IMU – TARI e tributi minori) a cui si aggiungono, in minima parte, le entrate extra tributarie o  meglio patrimoniali. Sono queste le entrate principali le uniche che alimentano i bilanci dei comuni impositori molto spesso chiusi in rosso e con il segno meno.

La sospensione dei pagamenti per diversi tributi dovuta al periodo emergenziale Covid 19 (Tosap/Cosap; imposta di soggiorno; IMU per alcuni comuni e con riferimento ad alcuni immobili che hanno deciso di differirne il pagamento) ha creato inevitabilmente un ammanco di gettito riferito al periodo d’imposta 2020 che ha messo in difficoltà molti Comuni, già gravemente provati da una crisi congiunturale a dir poco  atavica. Sono queste le ragioni  principali che hanno indotto l’Esecutivo a disporre nell’ultimo provvedimento normativo una serie di misure straordinarie  a supporto della  fiscalità  locale attraverso la previsione di diversi Fondi con dotazioni di diversi miliardi di euro in favore degli enti territoriali.

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  1. ANALISI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NEL DECRETO RILANCIO IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI:

 

Le disposizioni normative più significative riferite alla “finanza degli enti locali” le troviamo nel Titolo V del Decreto Rilancio:

  • Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali:

L’art.106  del decreto Rilancio prevede  l’istituzione di un Fondo presso il Ministero dell’Interno che prevede per l’anno 2020 una dotazione di tre miliardi di euro destinati ai Comuni impositori e cinquecento milioni di euro  destinati a province e città metropolitane da erogare entro il 10 luglio 2020.I criteri di erogazione saranno stabiliti da un “apposito tavolo tecnico” costituito da:

– Ragioniere Generale dello Stato;

– due rappresentanti del MEF;

– due Rappresentanti del Ministero dell’Interno;

–  due rappresentanti dell’ANCI;

La Commissione incaricata avrà il compito di verificare “l’effettiva perdita di gettito” nonché i fabbisogni per l’espletamento delle funzioni fondamentali verificando pertanto gli effetti negativi in termini di gettito subiti dalla finanza locale a seguito del periodo emergenziale dovuto al Covid 19.Il 30% degli importi messi a disposizione dal Fondo sarà erogato in tempi rapidi, facendo salva la possibilità delle amministrazioni comunali in crisi di liquidità, di potere contare subito sulle risorse necessarie per assicurare l’espletamento dei “servizi essenziali”.

L’acconto erogato in favore degli enti locali sarà “parametrato” alle entrate di cui ai Titolo I e II del bilancio  così come risultanti al 31/12/2019. Successivamente, a seguito di una ulteriore verifica finale verrà accertata la legittimità a ricevere l’eventuale conguaglio delle somme disposte dal Fondo entro il 30/06/2021.

  • Anticipazione risorse per le province e città metropolitane:

L’art.108 del decreto Rilancio prevede, in via del tutto eccezionale, l’anticipazione della erogazione  del  cosiddetto “Fondo sperimentale di riequilibrio” pari a cinquantotto milioni di euro destinati alle province e alle città metropolitane, per l’anno 2020. Si tratta, in particolare, di un Fondo costituito da risorse finanziarie straordinarie previste a seguito dell’entrata in vigore della L.n°56/2014 e, finalizzato ad assicurare alle province e alle città metropolitane l’esercizio delle cosiddette  funzioni fondamentali nonché per sostenere gli investimenti.

  • Rinvio dei termini per il Bilancio consolidato:

L’art.110 del decreto in esame dispone il differimento del termine utile per l’approvazione del bilancio consolidato, dal 30 settembre 2020 al 30 novembre dello stesso anno. Si tratta anche in questo caso, di una previsione normativa eccezionale giustificata dalla situazione emergenziale creatasi a seguito del  Covid 19 e  con la quale viene prevista una deroga espressa al D.lgs.n°118/2011, art.1 che appunto fissa al 30 settembre dell’anno successivo la redazione del bilancio consolidato relativo all’anno precedente.

 

  • Fondo per Comuni che si trovano nella “Zona Rossa”:

L’art.112 del d.l. n°34/2020 prevede altresì l’istituzione di un Fondo di duecento miloni di euro  per l’anno 2020 destinato in favore di tutti i Comuni ricadenti nella cosiddetta “Zona Rossa”; ossia, che che riguarda in particolare, le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. La ratio della previsione normativa è chiara: destinare l’utilizzo di un fondo speciale in favore di tutti quei Comuni che hanno subito più di altri le conseguenze negative, anche in termini di decessi, dovuti al Covid 19. I fondi saranno erogati in favore degli enti locali sulla base della popolazione residente nei Comuni interessati entro 10 giorni dalla entrata in vigore del decreto rilancio. La ratio emergenziale della disposizione normativa ha indotto il legislatore a stabilire una tempistica rapida al fine di assicurare agli enti liquidità immediata.

 

  • Rinegoziazione dei Mutui con banche, intermediari finanziari e cassa depositi e prestiti

La previsione normativa di cui all’art.113 del decreto rilancio n°34 del 19 maggio 2020 dispone una sorta di “semplificazione” in materia di rinegoziazione dei MUTUI contratti dai Comuni con banche, intermediari finanziari e cassa depositi e prestiti previa possibilità di sospensione del  pagamento della quota capitale.  In caso di esercizio provvisorio, qualora l’ente locale non abbia ancora approvato il bilancio di previsione la cui data è stata differita al 31/07/2020, gli enti locali potranno comunque disporre l’applicazione del beneficio previa sola delibera di Giunta comunale anziché di consiglio, fermo restando l’obbligo per l’ente di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

 

  • Differimento dei termini per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività

L’art.114 del decreto dispone la proroga espressa relativamente all’anno 2020, di alcuni termini  per la stabilizzazione dei contributi a favore dei Comuni per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’interesse della collettività. Si tratta in sostanza di una previsione normativa che proroga gli obblighi che incombono sugli enti locali in termini di messa in sicurezza, così come previsti dall’art.30, comma 14 ter del D.Ln°34/2019 convertito in Ln°58/2019.

 

 

 

 

  • Fondo di Liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

L’art.115 del decreto  Rilancio dispone in favore degli enti locali la possibilità di estinzione di tutti i debiti di natura commerciale nonché delle relative sanzioni. A tal fine, la norma in commento prevede l’istituzione di un apposito FONDO detto “Fondo Sblocca Debiti” previsto dal MEF e finalizzato a concedere anticipazioni in favore di Regioni, province  autonome ed enti locali che sono privi di liquidità assolutamente necessaria per far fronte al pagamento dei propri debiti di natura commerciale. Deve trattarsi di debiti certi liquidi ed esigibili  ed in quanto tali  immediatamente riscuotibili dagli aventi diritto secondo quella che è la normativa di ri8ferimento.Il Fondo in questione prevede una disponibilità di cassa di dodici Miliardi di euro  per  il 2020. Gli importi verranno irrogati attraverso due interventi distinti:

con il primo intervento saranno erogati otto miliardi di euro di cui sei miliardi e mezzo in favore degli enti locali; un miliardo e mezzo  a beneficio di province e regioni.Conditio imprescindibile prevista dalla norma è il pagamento di debiti “diversi” da quelli finanziari e sanitari.

Un secondo intervento, avrà in dotazione un importo di 4 miliardi di euro che saranno destinati esclusivamente al pagamento da parte delle Regioni di debiti riconducibili agli  enti del Servizio Sanitario nazionale.

Con riferimento al Fondo Sblocca Debiti  previsto dall’art.115 del decreto Rilancio è prevista  altresì entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto rilancio la formalizzazione di un apposita Convenzione del MEF con la Cassa Depositi e Prestiti, trasferendo la disponibilità delle somme previste dal Fondo su due conti correnti appositamente accesi  presso la Tesorerie  dello Stato e sui quali la stessa Cassa Depositi e Prestiti  sarà autorizzata ad effettuare le operazioni di prelevamento secondo le direttive e la tempistica  disposta dal decreto. L’unico limite imposto dal legislatore riguardo all’utilizzo delle somme erogate dal Fondo consiste nel fatto che le erogazioni non potranno essere utilizzate per effettuare pagamenti riferiti a debiti per: somministrazioni, forniture pregresse e appalti.

La ratio del limite imposto dalla norma  nel caso di specie è chiaro.  Come già segnalato in premessa tutte le disposizioni normative contenute nel Titolo V del decreto Rilancio e non solo nel Titolo V hanno ad oggetto provvedimenti straordinari  strettamente correlati alla situazione emergenziale che il Paese sta attraversando dovuta al Covid 19. Per cui, le erogazioni in denaro  previste e autorizzate da provvedimenti assolutamente straordinari devono essere utilizzate  “unicamente” per il ripristino di situazioni riconducibili a carenza di liquidità e per il soddisfo di situazioni emergenziali derivanti direttamente dal Covid 19.

Pertanto, è preclusa a tutti gli enti territoriali la possibilità di utilizzo del denaro proveniente dai diversi Fondi per regolarizzare situazioni debitorie preesistenti e,quindi, non strettamente correlate al periodo emergenziale dovuto al Covid 19.

Degne di nota, ad avviso di chi scrive, sono anche le disposizioni contente nel Titolo VI del decreto Rilancio .

 

  • Allineamento dei termini per l’applicazione delle tariffe (TARI) e delle aliquote (IMU) conj i termini di approvazione del Bilancio di previsione 20

L’art.138 del decreto Rilancio ha ad oggetto una previsione normativa particolarmente significativa. In particolare, la norma prevede l’allineamento dei termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI relativamente alle  tariffe di riferimento attraverso le quali i comuni quantificano la tassa per il periodo d’imposta corrente; nonché, degli atti deliberativi aventi ad oggetto le aliquote riferite all’IMU, con il termine per l’approvazione del bilancio di previsione. In altra parole, il legislatore per assicurare una sorta di comodità temporale ha previsto, per entrambi gli adempimenti, il termine del 31 luglio 2020. Per cui, i Comuni impositori che intendono applicare per l’anno d’imposta corrente ( 2020)  tariffe diverse rispetto a quelle deliberate nell’anno 2019 dovranno farlo previa delibera di Consiglio comunale entro e non oltre il 31 luglio 2020; termine, quest’ultimo, che coinciderà con il dies a quo entro il quale l’ente locale dovrà necessariamente provvedere alla redazione del bilancio di previsione.

Con riferimento all’adozione delle delibere TARI, mi preme segnalare, la perentorietà assoluta  del termine del 31 luglio 2020, a pena di inefficacia delle tariffe stesse approvate tardivamente. Sulla questione, si è espressa ormai ampia giurisprudenza del TAR nonché dello stesso Consiglio di Stato.

Fatta salva l’approvazione delle tariffe entro il 31 luglio 2020 per quello che riguarda l’anno 2020, è tuttavia possibile per i Comuni  “rettificare”  in corso d’anno le tariffe già approvate entro luglio 2020 allorquando persistono giustificati motivi di bilancio. In altre parole, ai sensi dell’art.193, comma 2 e 3 della L.n°267/2000 (T.U.E.L. sugli Enti locali) è fatta salva la possibilità, in caso di comprovate situazioni di squilibrio di bilancio, la possibilità per l’ente impositore di modificare in major le tariffe a mq da applicare per la quantificazione del tributo  (TARI) riferito all’anno in corso, facendo salva la possibilità per l’ente impositore  di dare una quadratura in termini di gettito al bilancio comunale.

 

  • Esenzione IMU per il settore turistico

La previsione normativa di cui all’art.177 del decreto Rilancio dispone l’espressa abolizione del versamento della prima rata IMU previsto per il 16 giugno 2020 per una serie di immobili tassativamente indicati dalla norma. In particolare, il beneficio fiscale riguarda i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2; quindi, trattasi di  immobili  a destinazione speciale utilizzati per le attività di:

 –  agriturismo;

 – villaggi turistici;

– ostelli della gioventù;

–  campeggi.

A condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività recettizie.

La norma in commento prevede, altresì, la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, ossia, per quelli marittimi, lacuali e fluviali nonchè per gli stabilimenti termali.

Al fine di colmare il minor gettito IMU subito dai Comuni impositori è stato  disposto presso il Ministero dell’Interno un Fondo con una dotazione di sette milioni di euro per l’anno 2020 da ripartire con disposizioni  successive  che verranno comunicate dallo tesso Ministero dell’interno di concerto con il MEF comunicate entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto rilancio.

Quanto al pagamento in acconto  dell’IMU al di là degli immobili sopra richiamati strumentali per l’esercizio delle attività turistiche e recettizie in genere, il decreto Rilancio non ha previsto la proroga del termine ultimo entro il quale effettuare in autoliquidazione il versamento del tributo (16 giugno 2020). Tuttavia, non sono pochi i Comuni impositori che con delibera ad hoc hanno comunque deciso di differire il versamento dell’imposta al 30 settembre 2020 al fine di agevolare i contribuenti in questo momento particolarmente difficile, senza disporre, i comuni, l’aggravio di sanzioni ed interessi.  Ma, proprio con riferimento a questo assunto, sia la Risoluzione n°5/E del 2020 sia lo stesso Statuto dei diritti del contribuente (L.n°212/2000) legittimerebbe la mancata irrogazione di provvedimenti  sanzionatori a carico dei contribuenti in caso di versamenti tardivi.

 

  • Ristoro ai Comuni per la riduzione dell’imposta di soggiorno

L’art.180 del decreto in commento prevede l’istituzione di un Fondo con una dotazione di centottanta milioni di euro  finalizzato a colmare il “mancato gettito” subìto dai Comuni a seguito del mancato pagamento dell’imposta di soggiorno giustificato dalla situazione emergenziale Covid 19 che ha interessato il nostro Paese. Alal ripartizione del Fondo provvederà con decreto il Ministero dell’interno di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto Rilancio.

 

  • Sostegno alle imprese di pubblico esercizio. Esenzione dal pagamento TOSAP e COSAP

L’art.181 del decreto Rilancio ha disposto altresì sempre tra le misure a sostegno della fiscalità locale l’esonero dal pagamento della TOSAP e della COSAP in favore  delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni  di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020.

Fino al 31 ottobre 2020 le domande finalizzate all’ottenimento di nuove concessioni  per l’occupazione  di suolo pubblico, ovvero, per l’ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante apposita istanza all’ufficio  competente dell’ente locale, con l’allegata la sola planimetria per via telematica in deroga espressa alla normativa in materia di imposta di bollo.

Al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento correlate all’emergenza Covid 19 entro e non oltre il 31 ottobre 2020 sarà possibile  la posa in opera temporanea su piazze, strade, vie ed altri spazi aperti, di attrezzature funzionali all’attività di ristorazione, tavolini, pedane, sedute e ombrelloni purché “funzionali”  rispetto all’attività di ristorazione; le stesse occupazioni di suolo pubblico non saranno subordinate alle autorizzazioni di cui agli artt.21 e 146 del D.L.n°42/2004.

Al fine di colmare comunque  il mancato gettito che subiranno le casse comunali a seguito del mancato pagamento della Tosap e della  Cosap il Ministero dell’interno ha previsto un Fondo con una dotazione di centoventisette milioni di euro per l’anno 2020 che verrà ripartito in proporzione alla somma delle entrate correlate alla TOSAP e COSAP  al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope. L’erogazione sarà adottata con decreto del Ministero dell’interno entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio.

 

  1. CONCLUSIONI:

da una attenta lettura del decreto n°34 del 19 maggio 2020 è’ di tutta evidenza lo sforzo del legislatore nel  sostenere la finanza degli enti locali nel difficile periodo emergenziale che il Paese sta attraversando a causa del Covid 19.

Infatti, sono diverse, come abbiamo visto, le disposizioni normative assolutamente straordinarie, direi emergenziali  previste in favore di tutti gli enti territoriali; in particolare, per i Comuni impositori gravemente penalizzati da una carenza di liquidità dovuta al mancata pagamento di diversi tributi (imposta di soggiorno; Tosap /Cosap; IMU per alcuni fabbricati). E’ altresì, chiaro l’intento del legislatore di assicurare, comunque ,agli enti locali  non solo l’espletamento dei servizi cosiddetti ordinari ma anche il pagamento di debiti di natura commerciale già certi, liquidi ed esigibili ed in quanto tali assolutamente riscuotibili dai soggetti aventi diritto.

Al netto dei provvedimenti normativi contenuti nel decreto Rilancio quello che rileva è la tempistica nella erogazione dei fondi previsti dal Ministero dell’interno di concerto con il MEF in favore di comuni, province, città metropolitane e Regioni.

In molti casi,  come abbiamo visto la normativa di riferimento prevede tempi di erogazione abbastanza  rapidi sulla carta  (30%) al fine di assicurare in via immediata liquidità agli enti per l’espletamento delle funzioni ordinarie. Tuttavia, gran parte delle erogazioni finanziarie sono strettamente subordinate alla emanazione di decreti ministeriali  attuativi che molto spesso hanno tempi lunghi e farraginosi. Speriamo che non sia così in  anche in questo caso; diversamente, potrebbe risultare vanificato l’intento sicuramente apprezzabile del legislatore,  nel volere supportare la fiscalità locale in tutti i modi in cui ciò è possibile.

E’ ovvio che, per fare questo, la “tempistica” di erogazione degli importi stanziati dai diversi Fondi ministeriali è quanto mai fondamentale, per non dire, in molti casi decisiva al fine di evitare il dissesto finanziario in molti comuni e province e città metropolitane gravemente provati dalla situazione emergenziale. Inoltre, molti aspetti normativi dovranno sicuramente essere rivisti in sede di conversione del D.L. n°34/2020. Tra questi, l’IMU turistica; infatti, l’imprecisa formulazione della norma  di cui al richiamato art.177 del decreto Rilancio  come sopra richiamata con la quale è stato previsto l’esonero dal pagamento  dell’acconto IMU per alcune tipologie di  immobili che solo per il 2020, si calcolerà prendendo in considerazione l’acconto IMU versato nel 2019 a titolo di IMU e TASI limita l’esenzione ai soli proprietari degli immobili che in quanto tali rappresentano  solo uno dei possibili soggetti passivi dell’imposta; ma, gli altri…? E’ questa, una delle tante previsioni normative  che  andranno necessariamente riviste in sede di conversione.

Ciò che rileva altresì, a parere dello scrivente, è la necessità da parte dei Comuni impositori di aggiornare il prima possibile  i propri regolamenti comunali redatti ex D.lgs.n°446/1997 i quali dovranno tenere conto non solo  del nuovo accertamento esecutivo” ma anche  della nuova normativa sulla rateizzazione previste dalla legge di Bilancio 2020.

Quanto alle attività di controllo la Risoluzione n°6/DF del 15 giugno 2020  a differenza di quanto previsto per i tributi erariali fa salva la possibilità di notifica degli avvisi di accertamento da parte dei comuni impositori  poichè nessuno dei decreti emergenziali (Cura Italia- Liquidità e Rilancio) dispongono espressamente la sospensione dell’attività di notificazione degli avvisi di accertamento riferiti ai tributi comunali. Tuttavia, la mancata opposizione dell’atto impositivo entro i termini di legge (60 giorni dalla data di notifica), implicherà  inevitabilmente l’esecutività dell’atto, legittimando pertanto da parte del comune impositore l’inizio della  procedura di riscossione forzata previa applicazione delle disposizioni normative contenute nel Titolo II del DPR n°602/1973 ma,  comunque, sospese dalle disposizioni normative ultime  contenute nel decreto Rilancio.

Pertanto, pur essendo possibile la notifica degli avvisi di accertamento da parte dei comuni impositori è tuttavia preclusa la possibilità per gli stessi di assicurarsi l’esigibilità del credito previa attivazione delle procedure esecutive previste ex lege.