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Esenzione sulla casa familiare assegnata all’ex coniuge affidatario del figlio anche dopo il compimento della maggiore età

La casa familiare continua a godere del regime di esenzione IMU in favore dell’ex coniuge assegnatario

dell’immobile e contestualmente affidatario del figlio anche dopo che quest’ultimo sia diventato maggiorenne. La condizione che legittima l’esenzione dal tributo locale è riconducibile alla circostanza che il figlio o i figli “non” siano ancora   economicamente autosufficiente; quindi, non in grado di produrre un reddito che li renda autosufficienti in chiave economica. Sono queste le conclusioni ravvisate dalla la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì, con la sentenza n. 241/1/2025 depositata in data 25 novembre 2025 alla quale si aggiungono altri precedenti giurisprudenziali dei giudici tributari di merito (CGT di primo grado di Bologna N°554 del 30/09/2025). In tal caso, i giudici tributari di merito hanno recepito un orientamento giurisprudenziale espresso dalla stessa Corte di Cassazione che più volte si è pronunciata sulla questione tributaria riconducibile ai Comuni impositori, confermando l’esenzione dal pagamento del tributo anche allorquando i figli del coniuge affidatario raggiungono la maggiore età continuando comunque ad essere economicamente “non” autosufficienti e quindi meritevoli di mantenimento a carico del genitore affidatario.

 

Il caso

La pronuncia trae origine dalla impugnazione di un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2020 con cui il Comune impositore accertava un omesso versamento IMU in capo all’ex coniuge assegnatario (e non proprietario) dell’abitazione familiare nonché affidatario di un figlio divenuto maggiorenne proprio nell’anno 2020. Sulla casistica in oggetto generalmente, a seguito di separazione o divorzio, la casa familiare viene assegnata dal giudice adito al genitore affidatario dei figli dando il Tribunale adito assoluta priorità all’interesse dei figli affinchè conservino il loro habitat domestico, in osservanza a quanto stabilito dall’ articolo 337sexies del Codice civile. Il genitore assegnatario della casa familiare rientra tra i soggetti passivi IMU. In particolare, in osservanza a quanto disposto dall’articolo 1, comma 743 della legge n. 160/2019 il provvedimento giudiziale di assegnazione costituisce, ai soli fini dell’IMU, il diritto di abitazione del genitore affidatario sulla casa familiare. Per contro, il genitore non affidatario, anche se proprietario, è escluso dall’IMU, in quanto sulla casa familiare o sulla quota della stessa insiste il diritto reale di abitazione del genitore affidatario. Inoltre, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 741, lettera c) n. 4 della legge n. 160/2019, la casa familiare assegnata al genitore affidatario rientra tra le fattispecie assimilate all’abitazione principale con le correlate agevolazioni ai fini dell’IMU.  Chiarito ciò in chiave normativa, recependo una risposta del 6 marzo 2020 fornita dall’IFEL  (l’istituto per la Finanza e l’Economia locale) molti alcuni Comuni, come accaduto nel caso esaminato nella sentenza in commento, tendono a non riconoscere, ai fini dell’IMU, l’assimilazione all’abitazione principale della casa familiare nel caso in cui il figlio (non portatore di grave handicap) sia diventato maggiorenne a seguito del compimento dei diciotto anni, anche se, lo stesso, non  risulta ancora economicamente autosufficiente. Sulla questione impositiva posta al vaglio dei giudici tributari aditi diversamente da quanto sostenuto dal Comune accertatore, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì confermando un orientamento orami prevalente dei giudici tributari di merito ha stabilito che la circostanza che il figlio del genitore affidatario e assegnatario della casa familiare sia divenuto maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente, non fa venire meno l’applicabilità dell’esenzione dal pagamento dell’IMU. In altre parole, il principio espresso dal Collegio tributario romagnolo ha confermato la non debenza IMU a carico del genitore affidatario del figlio anche nel caso in cui lo stesso è diventato maggiorenne ma continua di fatto a non essere economicamente autosufficiente, pertanto, dipendente dal genitore in ordine al suo mantenimento. L’orientamento espresso dai giudici tributari di Forlì ha disatteso il parere espresso dall’IFEL/ANCI (Istituto per la Finanza Locale e l’Economia Locale) ritenendolo non applicabile alle casistiche in oggetto. Del resto, quanto disposto nel giudizio di merito dai giudici tributari lombardi, come già evidenziato, è in linea con i principi giurisprudenziali già espressi dalla stessa Corte di Cassazione che, da ultimo, con l’Ordinanza n. 4303/2025 nonchè l’Ordinanza n. 23443/2025 ha puntualizzato espressamente la mancata soggettività passiva IMU del coniuge affidatario del figlio divenuto maggiorenne se quest’ultimo “non” è comunque economicamente autosufficiente, quindi, non in grado di potersi mantenere economicamente. Principi che operano in presenza, peraltro, dell’efficacia del provvedimento giudiziale di assegnazione e in presenza del requisito della residenza o dimora abituale. Pertanto, in considerazione di una giurisprudenza di merito e di Cassazione ormai prevalente che ha chiarito in modo inequivocabile la questione impositiva in oggetto, devono considerarsi illegittimi per infondatezza della pretesa impositiva,  tutti gli avvisi di accertamento IMU che molti Comuni continuano ancora a notificare all’ex coniuge affidatario dei figli divenuti maggiorenni, anche nel caso in cui, lo stesso, non risulta assegnatario della casa coniugale, ma, comunque comproprietario dell’immobile insieme all’ex coniuge.