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Debiti erariali sotto i mille euro annullati automaticamente dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione… oppure dal Giudice

Nota a Tribunale di Catania, Sezione lavoro, sentenza del 26 settembre 2019.

 

A cura di Francesco FATONE.

 

«Il Legislatore ha previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a mille euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidati all’agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 01.01.2000 e il 31.12.2010. Dal tenore della norma […] si evince che l’effetto estintivo opera con efficacia immediata e determina fin da subito – ossia dalla data di entrata in vigore del D.L. – la inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell’agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori; operazioni queste ultime che richiedono, evidentemente, necessari tempi tecnico-contabili».

 

I debiti con lo Stato inferiori a mille euro ed affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che fino al luglio del 2017 si chiamava Equitalia, dal 2000 al 2010 sono automaticamente annullati.

Questa è sinteticamente la previsione normativa di cui all’art.4 del D.L. 23 ottobre 2018, n°119[1], entrata in vigore il giorno successivo rispetto a quello di pubblicazione in G.U., con la quale il Legislatore fiscale ha inteso eliminare i debiti erariali contratti dai contribuenti nel periodo dal 2000 al 2010, ciò anche con la finalità di riordinare la situazione delle entrate statali più risalenti nel tempo ed ancora pendenti alla data di adozione del citato provvedimento.

Tuttavia può accadere – come in effetti accade – che l’Agente della Riscossione emetta provvedimenti, come ad esempio un fermo amministrativo di beni mobili registrati o una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con i quali richieda ai contribuenti il versamento di tributi che invece dovrebbero essere stati annullati in forza della previsione normativa di che trattasi.

Ebbene, la sentenza oggetto della presente nota fornisce una condivisibile interpretazione di quanto disposto dal citato art.4 del D.L. 119/2018: ivi si legge che l’effetto estintivo dei crediti vantati dall’erario è immediato e prescinde dalla materiale cancellazione degli stessi da parte dell’agente della riscossione. E si osserva, altresì, che la norma richiamata, nel determinare l’importo “comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni” costituente il singolo carico iscritto a ruolo, fa riferimento alle singole rate e per singole annualità iscritte a ruolo, restando esclusi gli interessi che maturano successivamente al momento in cui i ruoli sono affidati all’agente della riscossione.

D’altronde già la Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha affermato che lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure espressamente sancendo la legge la automaticità dell’annullamento, pur nelle more e indipendentemente della successiva adozione (entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 2018) del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell’agente della riscossione, come contemplato nella seconda parte del citato D.L. 119 del 2018, art. 1, comma 1; la mancata adozione di tale provvedimento – ha osservato la Suprema Corte – non assume alcun rilievo nel giudizio, in quanto si tratta di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, per cui l’annullamento ope legis dei pertinenti carichi tributari comporta, senz’altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo[2].

A parere di scrive, tali pronunce eliminano quell’incertezza che potrebbe determinarsi in capo a quei contribuenti destinatari di una richiesta di pagamento di somme non più riscuotibili, chiarendo che, laddove i debiti di importo fino a mille euro affidati al Riscossore dal 2000 al 2010 non siano stati annullati da quest’ultimo – che pure avrebbe dovuto farlo – deve essere il Giudice a pronunciarne l’annullamento automatico e la non esigibilità.

 

Francesco FATONE

[1] Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2018, n. 247. Convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2018, n. 136.

[2] Così in: Cass. civ., Sez.V, ord. n°15471 del 07/06/2019.