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Il D.L. N° 18/2020 e il processo tributario: sospensione dei termini processuali e sospensione dei termini per impugnare

Il Decreto cosiddetto “Cura Italia” ossia il D.L. n°18 del 17 marzo 2020 più volte modificato nelle ultime settimane con specifico riferimento all’ambito giudiziario ha disposto la sospensione di tutti i procedimenti giudiziari in generale, ad eccezione di quelli riconducibili ad alcune specifiche casistiche in ambito civile di cui poi si dirà previste dall’art.83 punto 3) del D.L.18/2020 relativamente ai quali la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti interessate, rimandando la valutazione di urgenza al capo dell’ufficio giudiziario di competenza. Pertanto, il Decreto ha disposto la sospensione delle udienze per 38 giorni, ossia, dal 09 marzo 2020 al 15 aprile 2020. Dalla sospensione delle udienze per le ragiono sopra descritte deve essere tenuta distinta la sospensione dei termini processuali che è ben altra cosa. In particolare, nel caso di specie, il D.L n°18/2020 nella sua ultima versione, pur mutuando in parte i meccanismi della sospensione feriale (01 agosto – 31 agosto) ha, nel caso di specie, sicuramente una portata più ampia considerando la ratio che l’ha legittimata. Per cui la sospensione dei termini processuali ha interessato la quasi totalità dei procedimenti tra cui anche quello tributario disciplinato dal D.lgs.n°546/12992. L’articolo partendo dal presupposto di cui sopra, focalizza i principali provvedimenti normativi  previsti dal Decreto Cura Italia riferiti al giudizio tributario con specifico riferimento alla sospensione dei termini processuali  nonché la sospensione dei termini di impugnazione degli atti impositivi previa analisi di diverse casistiche finalizzate a comprendere con maggiore chiarezza  i  nuovi termini di scadenza.

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La sospensione dei termini processuali: analisi delle diverse casistiche possibili

Preliminarmente, per quanto riguarda la sospensione giudiziale delle udienze di trattazione, la stessa come già segnalato, avrà una durata di trentotto giorni ed interesserà nello specifico il periodo che va dal 08 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020 salvo possibili proroghe che potranno essere disposte dall’Esecutivo prima del 15 aprile 2020. Nell’intervallo di tempo che va dal 16 aprile 2020 al 30 giugno dello stesso anno, ossia, dopo la cessazione della sospensione delle udienze la trattazione di tutti i procedimenti dovrà essere regimentata allo scopo di limitare il più possibile i contatti umani secondo le disposizioni previste al punto 7 lett. a) – f) del D.L. n°18/2020.

Con specifico riferimento alla sospensione dei termini processuali riferiti espressamente al giudizio tributario, il D.L. n°18/2020 all’art.83, commi 3, 20, 21 dispone la sospensione (feriale) fino al 15/04/2020 per:

  • l’introduzione dei giudizi di primo grado davanti alla CTP;
  • la Mediazione di cui all’art.17 bis del D.lgs.n°546/1992;
  • del termine utile per la presentazione del ricorso di primo grado che, se preceduto dall’istanza di adesione, scadrebbe entro l’intervallo temporale di 150 giorni (60+ 90) decorrenti dalla data di notifica dell’atto impositivo;
  • i termini per la cosiddetta adesione, non solo in virtù dell’art.67 del D.L. n°18/2020 che ha sospeso l’attività degli uffici finanziari ma anche seguito delle Circolari ministeriali in materia;
  • il termine previsto a ritroso per il deposito delle costituzioni in giudizio in primo grado pari a 20 giorni utili prima dell’udienza fissata per la trattazione del giudizio tributario, secondo le stesse modalità di calcolo previste per il processo civile. Ne deriva che, il ricorrente potrà richiedere il differimento dell’udienza di trattazione se non ancora fissata da parte della CTP;

Il D.L.n°18/2020 tuttavia non specifica se la sospensione dei termini processuali è applicabile anche ai gradi di giudizio successivi al primo, o comunque, se è applicabile a tutti i gradi di giudizio. Tuttavia, considerando la ratio che ha legittimato i provvedimenti normativi eccezionali e d’urgenza nonchè di carattere assolutamente straordinario contenuti nel Decreto Cura Italia e ,attraverso una interpretazione estensiva della norma o meglio espansiva  da cui non ci si può sottrarre nel caso di specie, è possibile sostenere che la sospensione dei termini processuali può applicarsi anche al giudizio di gravame in sede di appello nonchè al giudizio in sede di legittimità, non disponendo l’art.83 esclusioni espresse sulla sospensione dei termini processuali per i gradi di giudizio successivi al primo. Per cui, le disposizioni normative contemplate dal Decreto relative al primo grado di giudizio innanzi alla CTP possono essere fatte valere anche per il giudizio incardinato davanti alla CTR nonché davanti alla Corte di Cassazione in sede di legittimità.

Ne deriva che, devono ritenersi sospesi per il periodo sopra menzionato (dal 08/3/2020 al 15/04/2020) i termini processuali che riguardano gli appelli nonché le controdeduzioni agli appelli nonché i ricorsi per Cassazione ex art.360 e ss. cpc nonchè i controricorsi per Cassazione.

In questa fase di assoluta emergenza e diciamo straordinarietà delle disposizioni normative sopra richiamate per quello che riguarda il processo tributario torna sicuramente utile il PTT (il Processo Tributario Telematico) obbligatorio dal 01 luglio 2019.  Infatti la modalità telematica sicuramente facilita le costituzioni in giudizio previo deposito telematico del fascicolo di parte, le controdeduzioni, le istanze consentendo, il sistema SIGIT la possibilità di espletamento di tutta una serie di attività connesse; ad esempio, l’ottenimento della sentenza, la possibilità non da poco di potere accedere al fascicolo telematico mediante la cosiddetta istanza di visibilità.

 

 

La Sospensione dei “termini per le impugnazioni” degli atti impositivi: analisi delle possibili  casistiche

La sospensione  dei termini per l’impugnazione degli atti impositivi (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, intimazione di pagamento, avvisi di liquidazione) nonché dei provvedimenti cautelari (fermi

amministrativi sui beni mobili registrati  e iscrizioni di ipoteca immobiliari) è disposta dall’art.82, comma 2 del D.L.n°18/2020. Anche con riferimento alle impugnazioni è possibile distinguere diverse situazioni:

-a) inizio della decorrenza del termine per l’opposizione dell’atto impositivo prima del 09/03/2020. In tal caso, il termine per l’impugnazione si blocca il 09/03/2020 giorno che deve essere considerato  utile nel computo, per riprendere la sua decorrenza il 16/04/2020 primo giorno utile successivo rispetto alla cessazione della sospensione (salvo eventuali proroghe del termine). Ovviamente, il metodo di calcolo per l’individuazione della scadenza utile ,vale a dire del dies a quo entro cui notificare alla controparte il ricorso, l’appello, il ricorso per Cassazione sarà lo stesso da applicare  per  la notifica delle controdeduzioni dell’ufficio sia in sede di prime cure, sia nel giudizio di appello che per quello che riguarda il controricorso per cassazione in sede di legittimità. In altre parole il termine previsto dal D.lgs.n°546/1992 potrà beneficiare dei trentotto giorni di sospensione  così come previsti dal D.L. n°18/2020 decorsi i quali riprenderà normalmente la decorrenza del termine utile previsto dal D.lgs.n°546/1992 relativamente al processo tributario.

Va precisato che nel caso in cui il termine per l’impugnazione dell’atto è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (cosiddetto termine lungo) ex art.327 cpc in questo caso, occorrerà aggiungere al termine di sospensione di cui all’art.83, secondo comma del D.L. n°18/2020 anche il termine di sospensione feriale (dal 01/08- al 31/08/) poiché trattasi di due sospensioni diverse aventi una ratio diversa  e stabilite da due provvedimenti diversi. Per cui, è prevista in questa casistica specifica la cumulabilità delle due  sospensioni.

Volendo prendere in considerazione l’ipotesi di presentazione di un atto appello nei termini di legge di cui al D.lgs.n°546/1992 al fine di fare maggiore chiarezza sul punto è possibile fare qualche esempio  magari ricondcibile a casistiche specifiche . Pertanto, esaminiamo due diverse  casistiche possibili nel caso in cui volessimo impugnare la sentenza depositata dalla CTP:

  • sentenza di primo grado notificata il 28/02/2020. In tal caso, tenendo in considerazione il periodo di sospensione dei termini di cui al più volte richiamato art.83 del D.L. n°18/20020 (trentotto giorni), il termine utile di scadenza per la proposizione dell’atto di appello avvero la sentenza di primo grado scadrà il 06/05/2020. Per cui, nel calcolo del termine di scadenza verrà considerato il primo giorno di febbraio, otto giorni di marzo nonché gli altri ventuno giorni che inizieranno a decorrere dal 16/04/2020, ossia dalla fine della sospensione.
  • sentenza pubblicata in data 04/03/2020 non notificata dal difensore che ha patrocinato in favopre della parte nel giudizio di primo grado. In questo caso, ai fini del calcolo del termine lungo di sei mesi ex art.327 cpc si dovrà tenere conto sia del periodo di sospensione previsto dall’art.83 del D.L. n°18/2020 ossia dei trentotto giorni ( dal 09/3/2020 – al 15/04/2020) sia del periodo feriale (dal 01/08- al 31/08) grazie alla cumulabilità dei due periodi feriali, come già segnalato essendo nel caso di specie legittima la cumulabilità di entrambe le sospensioni. Ne deriva che, il termine di scadenza ultimo semestrale per la notifica dell’appello avverso la sentenza di prime cure sarà l’11/11/2020; ossia, sei mesi calcolati con decorrenza dal 04/03/2020 comprendendo nel caso di specie, i trentuno giorni del periodo feriale a cui dovranno essere aggiunti i trentotto giorni di sospensione previsti dall’art.83 del D.L. n°18/2020, ossia, ventitrè giorni di marzo e quindici giorni di aprile.

 

 

-Le materie civilistiche per le quali il Decreto “Cura Italia” non ha prevista la sospensione dei procedimenti giudiziali

Il D.L n°18/2020  Cura Italia tuttavia non ha previsto  per alcune materie alcuna di natura civilistica  la sospensione dei procedimenti giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto. Ed in particolare, non sono stati sospesi i giudizi relativi a:

 -a)  cause di competenza del Tribunale per i Minorenni aventi ad oggetto  dichiarazioni di adottabilità, i minori stranieri non accompagnati, i minori allontanati dalla famiglia e le situazioni di grave pregiudizio;

 -b) cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (si precisa nella Relazione di accompagnamento al D.L18/2020 che si deve fare riferimento, per  la nozione di alimenti o ad obbligazioni alimentari al regolamento Europeo n°4/2009, art.1);

 -c) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

 -d) procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

 – e) procedimenti di cui all’art.35 della L. n°833/1978 (procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizione di degenza ospedaliera per malattia mentale);

– f) procedimenti giudiziali di cui all’art.12 della L.n.194/1978 (richiesta di interruzione della gravidanza);

– g) procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida  dell’espulsione , allontanamenti e trattenimento di cittadini di Paesi Terzi e dell’Unione europea;

-h) procedimenti di cui agli artt.283, 351 e 373 del cpc;

-i) tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione potrebbe implicare un grave pregiudizio alle parti costituite. In tal caso, la dichiarazione di urgenza è certificata dal Capo dell’ufficio giudiziario o da un suo delegato con apposizione in calce all’atto di  citazione o del ricorso introduttivo, con decreto non opponibile nonché per le cause già iniziate con provvedimento del Giudice istruttore o del Presidente del Collegio adito anche questi non opponibili dalle parti interessate.