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Riscossione per intero dei tributi locali anche in pendenza di giudizio.

[tratto da Italia Oggi, n°38 dell’11 luglio 2014]

Il fatto  che il legislatore abbia deciso di rimettere la mani sulla normativa che regola la riscossione coattiva delle entrate locali (disposta dalla L.11 marzo 2014, n°23) è quanto mai rilevante, in considerazione del fatto che un efficiente e collaudato  sistema di prelievo  dei tributi locali è a dir poco  imprescindibile per assicurare un corretto funzionamento del sistema fiscale in un settore cha da anni vive senza regole ben definite destinate ad un’attività a dir poco cruciale per i bilanci pubblici degli enti locali.

Il raggiungimento degli obbiettivi sopra richiamati, non può  prescindere dalla redazione di un testo unico di riferimento a cui deve necessariamente aggiungersi la revisione della normativa sull’ingiunzione di pagamento regolata ancora dal vetusto R.D. n°639/1910, cercando di  migliorare sensibilmente la sinergia tra la normativa  sui tributi locali e quella rinveniente dal D.P.R. n°602/1973 applicabile ai tributi erariali.

Ancora, al fine di potere elevare la qualità dell’attività di riscossione migliorando sensibilmente in termini percentuali la solvibilità” finale del credito tributario per cui si procede a tutto vantaggio delle casse comunali, non è possibile prescindere da un vero e proprio decalogo a cui il legislatore ha fatto espresso richiamo in sede di delega; ossia:

  1. snellire le procedure di recupero di crediti di modesta entità;
  2. rivedere i requisiti che regolano l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e riscossione dei tributi locali;
  3. emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara utili per l’individuazione del soggetto affidatario del servizio di riscossione, e per la formulazione di contratti di affidamento o di servizio;
  4. allineamento degli oneri e dei costi secondo le modalità e nella misura massima stabilite dalle norme sulla remunerazione del servizio di riscossione;
  5. rispetto della normativa europea nelle procedure di affidamento dei servizi;
  6. assoggettamento delle attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti;
  7. previsione di un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione;

Il tema della riscossione sia volontaria che coattiva resta pertanto un tema  più che mai attuale in un momento storico in cui i trasferimenti erariali sono un lontano ricordo, costringendo i comuni impositori  ad “ottimizzare” al massimo il gettito rinveniente dai tributi di spettanza. Una sana gestione del fisco e delle risorse territoriali riconducibili a comuni e province è un elemento indispensabile di mantenimento e potenziamento dei servizi ai cittadini.

Rileva ancora precisare che, in materia di tributi locali diversamente da quanto previsto per i tributi erariali, non è contemplata la riscossione frazionata. Per cui,  è fatta salva la possibilità per gli enti impositori di ingiungere al contribuente il versamento degli importi dovuti a titolo di imposta pura, anche in caso di giudizio pendente davanti alla Commissione tributaria, qualora non venga accolta la richiesta di sospensione dell’atto opposto  da parte del giudice tributario. Infatti, la regola vuole che la presentazione del ricorso da parte del contribuente non sospende l’esecutività dell’atto impugnato, e, dunque, comporta l’applicazione della riscossione per intero (escluse le sanzioni) delle somme dovute in pendenza di giudizio. Tuttavia, l’esecuzione può essere sospesa dal giudice tributario adito se il contribuente presenta un istanza di sospensione in via giudiziale, dimostrando la coesistenza del fumus boni iuris, a cui  contestualmente deve aggiungersi il danno grave e irreparabile che ne deriverebbe dalla prosecuzione della recupero forzoso (periculum in mora).

Per cui, possono essere riscossi, da subito, anche in pendenza di giudizio, le somme dovute a titolo di ICI/IMU , TARSU, TASI, ICP, TOSAP nonché accise e dazi doganali A precisarlo, è stata la stessa Agenzia delle Entrate in concomitanza di un chiarimento disposto  nella Circolare n°10/E/2014.

Avv. Giuseppe DURANTE