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L’Appello è inammissibile senza il deposito della ricevuta di spedizione postale in caso di invio con raccomandata A.R.

E’ quanto ha disposto la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna con la Sentenza N°373 depositata il 24 aprile 2017 disponendo i Giudici tributari emiliani l’inammissibilità dell’atto di appello in caso di mancato deposito nel fascicolo di parte  di copia della ricevuta attestante la data di spedizione postale dell’appello effettuata con raccomandata a.r..


Le ragioni che  hanno legittimato l’orientamento assunto dai Giudici tributari dell’Emilia Romagna rinviene nel caso di specie dalla necessità imprescindibile di a) consentire la  verifica dell’osservanza del termine previsto per l’impugnazione dell’atto opposto; b)  dare prova della costituzione in giudizio nei trenta giorni successivi  decorrenti dalla notifica dell’atto opposto, tenendo presente che il suddetto termine di trenta giorni decorre dalla data di spedizione dell’appello e non dalla data di ricevimento dello stesso.

Per la costituzione in giudizio della parte appellante si osservano  in pratica le stesse norme previste per il ricorso introduttivo, ai sensi dell’art.22 e ss del D.lgs.n°546/1992 secondo cui il ricorrente è tenuto a depositare presso la Segreteria della Commissione tributaria provinciale adita copia del ricorso notificato alla controparte mediante spedizione postale con raccomandata a.r. con l obbligo contestuale di inserire nel proprio fascicolo di parte, la velina postale attestante la data di spedizione del ricorso  mediante utilizzo del servizio postale. L’eventuale omissione del deposito della ricevuta postale implica inevitabilmente l’inammissibilità del ricorso introduttivo; eccezione rilevabile anche d’ufficio dal Presidente del Collegio tributario adito.