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La cartella di pagamento e l’indicazione delle modalità di calcolo degli interessi

Nota a Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sez.VI, sent. n°501 del 26/01/2017.

 

A cura di Francesco FATONE.

 

Non vi è nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi se l’agenzia ha agito conformemente all’art. 30 del DPR 602/73 in base al quale, sulle somme iscritte a ruolo, si applicano gli interessi di mora al tasso determinato annualmente dal Ministero delle Finanze[1].

 

Quello appena riportato è il passo della sentenza in commento ove la Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha espresso il proprio convincimento circa l’assolvimento dell’obbligo di motivazione della cartella di pagamento relativamente alle somme richieste a titolo di interessi sul dovuto.

Nel caso di specie il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento ritenendola non sufficientemente motivata, posto che all’interno di essa nulla risultava specificato circa le modalità di calcolo seguite al fine di determinare l’ammontare degli interessi di mora. In particolare, il contribuente aveva lamentato l’omessa indicazione di quegli elementi necessari al fine di meglio comprendere in che modo l’esattore avesse calcolato gli interessi, ovvero l’omessa indicazione del tasso applicato per ciascuna annualità, del numero di giorni presi in considerazione, come anche del giorno iniziale e di quello finale costituenti la base di calcolo stessa.

Ebbene, secondo il Collegio tributario chiamato a decidere la controversia, si deve ritenere compiutamente motivata la cartella di pagamento attraverso il semplice richiamo alla normativa di riferimento: in altri termini, la richiesta di pagamento degli interessi è legittima se l’agente della riscossione ha richiamato (unicamente) la norma giuridica applicabile – che nella fattispecie è l’art.30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n°602.

Tuttavia v’è da osservare che la Suprema Corte di Cassazione[2], come anche i Giudici territoriali[3], hanno più volte[4] espresso un orientamento difforme rispetto a quello palesato nella sentenza che qui è commentata, affermando che è criptica, e pertanto va annullata, la cartella di pagamento ove è stato riportato unicamente l’importo globale degli interessi e null’altro.

Dunque – ad avviso di chi scrive – l’orientamento così assunto dal Giudice tributario barese non appare condivisibile. Invero, la cartella di pagamento che abbia motivato la debenza degli interessi di mora attraverso il solo richiamo alla normativa di riferimento non pare in alcun modo soddisfare quell’esigenza di chiarezza che pure le è imposta dalla Legge[5] – esigenza che, nel caso di specie, deve essere soddisfatta attraverso l’indicazione di quegli elementi imprescindibili affinché si possa verificare agevolmente la correttezza dei calcoli aritmetici svolti dall’agente della riscossione. Né appare concepibile richiedere al contribuente lo “sforzo”, per così dire, di avventurarsi nell’interpretazione della normativa di riferimento – operazione già impegnativa per lo stesso operatore del diritto.

 

Francesco Fatone

 

[1] Massima redazionale.

[2] Così in Cass. civ., Sez.V, sent. n°4516 del 21/03/2012, i Giudici di Palazzaccio hanno osservato che il calcolo degli interessi è criptico e non comprensibile se nella cartella di pagamento è riportato il solo importo globale degli stessi; pertanto – secondo la Cassazione – l’agente della riscossione non assolve all’obbligo della motivazione attraverso il solo richiamo alla norma applicabile, venendo in rilievo non la spettanza degli interessi, ma proprio il modo con cui è stato calcolato il totale riportato nella cartella.

[3] Si veda, tra le tante, quanto osservato in: Commiss. Trib. Reg. Lombardia/Milano, Sez.XXX, sent. n°4513 del 20/10/2015.

[4] Cfr. Cass. civ., Sez.V, sent. n°24933 del 06/12/2016; Cass. civ., Sez.V, sent. n°7056 del 26/03/2014; Cass. civ., Sez.V, sent. n°8651 del 09/04/2009.

[5] Art.7 della Legge 27 luglio 2000, n°212.