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Contributo consortile: come opporsi al fermo amministrativo dei beni mobili registrati.

Con l’entrata in vigore del D.L. n°203/2005 è ritornato “l’incubo” del fermo amministrativo sugli autoveicoli dei debitori morosi. In particolare, l’art. 3, comma 41 del richiamato decreto legge, con l’intento di rafforzare l’attività di riscossione dei tributi, è intervenuto sulla disciplina del fermo amministrativo di beni mobili registrati (ex art. 86 del D.P.R. n?602/1973) con una norma di interpretazione autentica, stabilendo che “fino all’emanazione della normativa regolamentare di attuazione richiesta dall’art. 86, comma 4” i Concessionari della riscossione possono comunque eseguire il fermo dei beni mobili registrati, applicando le disposizioni relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione del fermo, così come indicate dal D.M. 7 settembre 1998, n°503. In merito, rileva rammentare che l’agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 22/07/2004, n°92/E, aveva escluso la possibilità di utilizzo del fermo amministrativo di beni mobili registrati, invitando tutti i Concessionari addetti all’attività di riscossione coattiva, ad astenersi dal disporre ulteriori provvedimenti di fermo. Pertanto, disattendendo l’intervento ministeriale appena richiamato (Risoluz. Min. n°92/04) l’art. 3 comma 41 del D.L.?203/2005, consente tuttora ai Concessionari della riscossione di riutilizzare, una delle cosiddette “ganasce fiscali” più temute ed odiate dai contribuenti non in regola con il Fisco.

La questione del fermo amministrativo è emersa in maniera dirompente, per esempio, relativamente alla questione del contributo consortile 660 richiesto anche per quest’anno dal Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, a tutti gli utenti residenti nei Comuni della fascia Metapontina che risultano titolari di terreni e fabbricati urbani.
Sulla questione, l’avv. Giuseppe Durante tributarista, Assistente presso l’Istituto di Finanza Pubblica dell’Università di Bari ed esperto in materia di Fiscalità locale, ritiene che relativamente alla questione del contributo 660 così come richiesta dal Consorzio di Bonifica, la prima cosa da fare da parte dei contribuenti è quella di impugnare subito la Cartelle esattoriale entro 60 giorni dalla data di notifica della stessa.
In questa prima fase, infatti, è possibile per il contribuente, impugnare la questione di merito, sollevando tutte le eccezioni possibili che possono riguardare sia l’aspetto formale che sostanziale e di merito, riferito alla non debenza del contributo. La mancata impugnazione della Cartella esattoriale entro i termini di legge (60 giorni), rende la stessa atto definitivo ed inoppugnabile alla stregua di un titolo esecutivo, tale da legittimare il Concessionario della riscossione ad iniziare il procedimento esecutivo con l’emissione del fermo amministrativo sui veicoli a motore. E’ quello che sta succedendo in molti Comuni lucani; tuttavia, anche in questa fase esecutiva è comunque possibile, da parte dei contribuenti, impugnare il fermo amministrativo sui beni mobili registrati. In particolare,il D.L. n°223convertito nella L.n°248/2006 in vigore dal 04///2006 prevede la possibilità per i contribuenti di impugnare il fermo amministrativo effettuato sui beni mobili registrati davanti alle Commissioni tributarie territorialmente competenti.
E’ tuttavia doveroso precisare che, in questa seconda fase il contribuente potrà impugnare il fermo amministrativo solo per “vizi propri dell’atto, non potendo più sollevare questioni che riguardano il merito della debenza consortile. Quando si parla di “vizi propri” del fermo amministrativo, deve intendersi, vizi che riguardano esclusivamente il provvedimento di fermo amministrativo. Vizi in tal senso, sono per esempio, il difetto di motivazione del provvedimento cautelare, la sproporzione del bene fermato rispetto alla pendenza debitoria contestata, l’impignorabilità di alcuni beni sottoposti a fermo, in quanto utilizzati dal contribuente per l’esercizio della propria attività lavorativa.
Pertanto, quello che consiglio ai contribuenti che in questi mesi stanno ricevendo ancora altre Cartelle esattoriali riferite all’annualità 2006, di attivarsi da subito nella contestazione della richiesta consortile, impugnando già in prima battuta la Cartella esattoriale (entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa) e non aspettare di subire successivamente il fermo amministrativo sui veicoli a motore.
Infatti, è nella prima fase, quella relativa al merito, che si gioca la partita principale; infatti, in caso di accoglimento del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Matera, il contribuente si vedrà annullata la Cartella di pagamento a lui notificata, evitando così di subire nella successiva fase esecutiva il fermo amministrativo sul proprio veicolo a motore. Non posso esimermi, tuttavia, dal dire che l’interesse ad agire da parte dei contribuenti deve essere legittimato da importi che vanno dai 200 euro in su.